CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37009/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3911-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. G. GALATI N. 100/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, REGIONE CAMPANIA; - intimate - avverso la sentenza n. 5570/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che La parte contribuente proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso disponendo altresì la compensazione delle spese; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente, l'accoglieva e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così disponeva: «condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, quantificando in euro 300 per il primo grado ed euro trecento per il secondo» affermando in motivazione che la soccombenza comporta la refusione delle spese di giudizio in favore della parte risultante vincitrice tranne nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, in cui vi sia stata una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nella parte in cui ha operato una liquidazione delle Ric. 2020 n. 03911 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, con conseguente lesione del decoro professionale. Il motivo di ricorso è fondato in quanto è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari (trecento euro per il primo grado e trecento euro per il secondo grado di giudizio) e del decoro professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati dalla recente pronuncia di questa Corte n. 830 del 2020. Ric. 2020 n. 03911 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. TJ PresictIte ucio Lijèiotti tApe [OSCURATO:PERSONA]