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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 05274/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo e lamenta che la sua condanna per il reato omessa vigilanza di armi sia stato erroneamente fondata sull'indimostrato presupposto che le armi delle quali è stata chiesta la consegna fossero funzionanti; letta la memoria depositata il 27 novembre 2023 con la quale si insiste per l'accoglimento de ricorso; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato accertamento del funzionamento delle armi oggetto del reato, si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito - che ha per un verso richiamato la motivazione del Giudice di primo grado in punto di sicuro funzionamento delle armi sulla base della considerazione di ordine logico che le stesse erano state acquistate da un'armeria e, pertanto, funzionanti; per altro verso che le stesse non erano state consegnate, sicché nuss accertamento sulla idoeneitò lesiva avrebbe mai poruto essere dispsoto sulle stesse - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata a reiterare il pedissequo m,otivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo e lamenta che la sua condanna per il reato omessa vigilanza di armi sia stato erroneamente fondata sull'indimostrato presupposto che le armi delle quali è stata chiesta la consegna fossero funzionanti; letta la memoria depositata il 27 novembre 2023 con la quale si insiste per l'accoglimento de ricorso; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato accertamento del funzionamento delle armi oggetto del reato, si appalesa completamente a-specifico poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito - che ha per un verso richiamato la motivazione del Giudice di primo grado in punto di sicuro funzionamento delle armi sulla base della considerazione di ordine logico che le stesse erano state acquistate da un'armeria e, pertanto, funzionanti; per altro verso che le stesse non erano state consegnate, sicché nuss accertamento sulla idoeneitò lesiva avrebbe mai poruto essere dispsoto sulle stesse - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi la difesa limitata a reiterare il pedissequo m,otivo di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris