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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 32002/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7523 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria della Campania n. 6740/03/22depositata in data 13 / 10 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: PREU– prova della disponibilità degli apparecchipergioco Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - c on processo verbale di contestazione del mancato versamento del [OSCURATO:PERSONA] per l’ anno 2015 , notificato in data 10.3.2020,l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Napoli esponeva chein data 13 ottobre 2015 la Guardia di Finanza di Casalnuovo aveva operato il sequestro presso il locale sito in Casalnuovo di Napolialla via Arcora dei seguenti congegni di gioco: “2 triple star edun magic number con codice id. non visibile al monitor, poiché prividei titoli autorizzatori previsti dall’art. 38 della l. n. 388/2000 e non conformi alle vigenti disposizioni di legge ed amministrative”; - essendo stato accertato che i congegni oggetto di sequestro non possedevano le caratteristiche tecniche degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 lett. a) del TULPS che consentono la lettura con il sistema SCAMMS, andava determinato il prelievo erariale unico, a partire dal 1.1.2015 fino al 12.10.2015 , giorno antecedenteil sequestro operato dalla GDF, sulla base del valore giornalieroforfetario definito con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economiae delle Finanze ; - l’Agenzia delle Dogane e Monopoli notificava quindi l’avviso di accertamento con il quale venivano irrogate, ai sensi degli artt. 3,7, 12, 16, 16 bis e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: PREU 2015 € 62.244,00; sanzioni2015 € 149.385,60; interessi €. 11.718,93 ; - il contribuente impugnava detto atto; - la CTP adita accoglieva il gravame; - appellava l’Ufficio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con la pronuncia qui impugnata, la CTR ha respinto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli confermando la sentenzadi primo grado ; - ricorr e a questa Cor te l’A mministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motiv o di ricorso; resiste con controricorso il contribuente; Consideratoche: - con il motivo di ricorso viene ded otta la v iolazione e falsa applicazionedelle norme di cui all’art. 2729 c.c. e all’art. 7, comma 4,d.

L gs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la CTR dato un peso irragionevole alle dichiarazioni rese da terzi, in ispecie per quello che riguarda il contratto di locazione dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ubicatiin Casalnuovo di Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] 119 - 121, contratto che, come risulta pacifico, non si estende testualmente agli adiacenti locali di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], siti al civico 125 della stessa via ed in cui è stata effettuata la verifica fiscaledella Guardia di Finanza che ha portato al sequestro dei 3 apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica e privi dei titoliautorizzatori; - il motivo è infondato; - invero, la CTR non ha posto a base del proprio decidere unicamente le ridette dichiarazioni; infatti , si chiarisce in motivazioneche “… dalle indagini espletate dai militari e dai verbali redatti non risulta che gli apparecchi sequestrati fossero nella disponibilitàdel contribuente, [OSCURATO:PERSONA].

Non è stato in altri termini provato alcun possesso o stabile collegamento tra il contribuentee questi macchinari, onere che incombeva sui militari iquali, come emerge dal verbale di sequestro, nulla hanno indicato inordine alla detenzione o al possesso……Deve pertanto ritenersi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 non provato il coinvolgimento del contribuente nell’accertamento fiscalee va confermata la sentenza di primo grado”; - come è noto, questa Corte costantemente ritiene ( tra molte, si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021) che n el processotributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgonoi medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non èsufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorioprodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") perché l'indizio in esse contenuto assurga aprova c ritica, essendo necessario un approfondimento da parte delgiudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementidi prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibiledesumere da quello noto ; - ancora, si è in precedenza precisato che (Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 29757 del 19/11/2018) il prescritto divietodi prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.

L gs. n. 546 del 1992non osta alla produzione sia da parte dell'Amministrazione finanziariache, in ragione dei principi del giusto pro cesso ex art. 111Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziar ia sul piano probatorio; - nel concludere quindi nel senso oggetto della decisione, la CTR ha inconcreto attribuito – del tutto correttamente – valore indiziario alle dichiarazioni in parola, con ciò ritenendole da valutarsi e apprezzarsinon ex se quali elementi di prova, ma come elementi indiziarida valutarsi ed apprezzarsi unitamente ad altri elementi indiziari, anche presuntivi (nel presente caso le “indagini dei militari”della GDF operanti) che ha ritenuto presenti e concludenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 nel senso del difetto di prova della disponibilità degli apparecchi pergioco in capo a d [OSCURATO:PERSONA] ; - e in forza di tali elementi indiziari, nel loro complesso, il giudice dell’appello ha quindi correttamente ritenuto non provata la disponibilitàdelle apparecchiature di gioco in capo al contribuente; - concludendo, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensoreche si dichiara antistatario; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7523 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in forza di procura in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria della Campania n. 6740/03/22depositata in data 13 / 10 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: PREU– prova della disponibilità degli apparecchipergioco Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - c on processo verbale di contestazione del mancato versamento del [OSCURATO:PERSONA] per l’ anno 2015 , notificato in data 10.3.2020,l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Napoli esponeva chein data 13 ottobre 2015 la Guardia di Finanza di Casalnuovo aveva operato il sequestro presso il locale sito in Casalnuovo di Napolialla via Arcora dei seguenti congegni di gioco: “2 triple star edun magic number con codice id. non visibile al monitor, poiché prividei titoli autorizzatori previsti dall’art. 38 della l. n. 388/2000 e non conformi alle vigenti disposizioni di legge ed amministrative”; - essendo stato accertato che i congegni oggetto di sequestro non possedevano le caratteristiche tecniche degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 lett. a) del TULPS che consentono la lettura con il sistema SCAMMS, andava determinato il prelievo erariale unico, a partire dal 1.1.2015 fino al 12.10.2015 , giorno antecedenteil sequestro operato dalla GDF, sulla base del valore giornalieroforfetario definito con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economiae delle Finanze ; - l’Agenzia delle Dogane e Monopoli notificava quindi l’avviso di accertamento con il quale venivano irrogate, ai sensi degli artt. 3,7, 12, 16, 16 bis e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: PREU 2015 € 62.244,00; sanzioni2015 € 149.385,60; interessi €. 11.718,93 ; - il contribuente impugnava detto atto; - la CTP adita accoglieva il gravame; - appellava l’Ufficio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con la pronuncia qui impugnata, la CTR ha respinto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli confermando la sentenzadi primo grado ; - ricorr e a questa Cor te l’A mministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motiv o di ricorso; resiste con controricorso il contribuente; Consideratoche: - con il motivo di ricorso viene ded otta la v iolazione e falsa applicazionedelle norme di cui all’art. 2729 c.c. e all’art. 7, comma 4,d. L gs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la CTR dato un peso irragionevole alle dichiarazioni rese da terzi, in ispecie per quello che riguarda il contratto di locazione dei locali di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ubicatiin Casalnuovo di Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] 119 - 121, contratto che, come risulta pacifico, non si estende testualmente agli adiacenti locali di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], siti al civico 125 della stessa via ed in cui è stata effettuata la verifica fiscaledella Guardia di Finanza che ha portato al sequestro dei 3 apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica e privi dei titoliautorizzatori; - il motivo è infondato; - invero, la CTR non ha posto a base del proprio decidere unicamente le ridette dichiarazioni; infatti , si chiarisce in motivazioneche “… dalle indagini espletate dai militari e dai verbali redatti non risulta che gli apparecchi sequestrati fossero nella disponibilitàdel contribuente, [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato in altri termini provato alcun possesso o stabile collegamento tra il contribuentee questi macchinari, onere che incombeva sui militari iquali, come emerge dal verbale di sequestro, nulla hanno indicato inordine alla detenzione o al possesso……Deve pertanto ritenersi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 non provato il coinvolgimento del contribuente nell’accertamento fiscalee va confermata la sentenza di primo grado”; - come è noto, questa Corte costantemente ritiene ( tra molte, si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31588 del 04/11/2021) che n el processotributario in tema di prova per presunzioni semplici, valgonoi medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non èsufficiente il fatto che le dichiarazioni del terzo sostitutive di atto notorioprodotte nel processo siano plurime e di contenuto analogo ("concordanza") perché l'indizio in esse contenuto assurga aprova c ritica, essendo necessario un approfondimento da parte delgiudice circa la precisione del fatto storico noto, desunta dalla sua contestualizzazione anche con riferimento agli ulteriori elementidi prova raccolti nel processo, nonché riguardo alla sua gravità riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola di esperienza adottata, è possibiledesumere da quello noto ; - ancora, si è in precedenza precisato che (Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 29757 del 19/11/2018) il prescritto divietodi prova testimoniale posto dall'art. 7 del d. L gs. n. 546 del 1992non osta alla produzione sia da parte dell'Amministrazione finanziariache, in ragione dei principi del giusto pro cesso ex art. 111Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziar ia sul piano probatorio; - nel concludere quindi nel senso oggetto della decisione, la CTR ha inconcreto attribuito – del tutto correttamente – valore indiziario alle dichiarazioni in parola, con ciò ritenendole da valutarsi e apprezzarsinon ex se quali elementi di prova, ma come elementi indiziarida valutarsi ed apprezzarsi unitamente ad altri elementi indiziari, anche presuntivi (nel presente caso le “indagini dei militari”della GDF operanti) che ha ritenuto presenti e concludenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 nel senso del difetto di prova della disponibilità degli apparecchi pergioco in capo a d [OSCURATO:PERSONA] ; - e in forza di tali elementi indiziari, nel loro complesso, il giudice dell’appello ha quindi correttamente ritenuto non provata la disponibilitàdelle apparecchiature di gioco in capo al contribuente; - concludendo, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensoreche si dichiara antistatario; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in
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