CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 36137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7847/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro temporeGerard [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso,dagli Avv.ti Carlo ROMANO e Flavia BARONE ed elettivamente domiciliata presso TLS Associazione professionale di Avvocati e Commercialisti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 29 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 IRESRIMBORSO–controricorrente – avverso la sentenz a del la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,n. 873/07/14, depositata in data 08/08/2014; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008, la società di diritto spagnolo Sogepec s.l. ricevette dalla società italiana [OSCURATO:SOCIETA]. i corrispettivi per la licenza esclusiva d’uso dei diritti televisivi relativi alle partite di calcio del campionato spag nolo, per un ammontare complessivo di € 8.781.000,00. Le somme versate furono assoggettate a ritenuta d’acconto nella misura dell’8% sull’ammontare lordo erogato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 12, comma secondo, lett. b), della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma l’8 settembre 1977e ratificata con la l. 29 settembre 1980, n. 663; l’importo totale della ritenuta, nel triennio, ammontava ad €702.480,00. Di tale importo, successivamente, Sogepec chiese il rimborso all’Erario, affermando di aver sostenuto costi direttamente afferenti ai diritti audiovisivi oggetto di licenza e deducendo l’illegittimità della disciplina fiscale applicata, nella parte in cui prevede l’operatività della ritenuta sugli importi lordi corrisposti a soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], per contrasto con i principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi (di cui agli artt. 49 e 50 Trattato CE, ora 56 e 57 TFUE) e di libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (di cui all’art. 56 Trattato CE, ora 63 TFUE), per come costantemente interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. 2. Il silenzio dell’amministrazione finanziaria fu impugnato da Sogepec con ricorso alla CTP di Pescara, che ne accolse parzialmente le pretese riconoscendo il diritto al rimborso dell’eccedenza delle ritenute subite rispetto alla tassazione che un soggetto residente avrebbe subito sul medesimo reddito e nelle medesime circostanze, e quindi riducendo l’importo oggetto di ritenuta ad € 433.255,00. Detta sentenza fu oggetto di appello principale dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale di Sogepec. 3. La CTR dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara – accolse il gravame dell’Amministrazione, rigettando quello della contribuente. I giudici d’appello osservarono in premessa che Sogepec non aveva fornito alcuna prova di aver subito una doppia imposizione, pur essendone onerata in forza di quanto previsto dall’art. 22, comma terzo, della [OSCURATO:PERSONA]Spagna, che consente a quest’ultimo Stato di concedere al soggetto in esso residente, sottoposto ad imposizione fiscale in Italia, una deduzione pari all’ammontare dell’imposta qui pagata. A tale riguardo, e con riferimento all’appello incidentale, osservarono che la sottoposizione dei compensi percepiti da un contribuente non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] all’imposizione fiscale di tale Stato non si pone in contrasto con i principi evocati dalla società contribuente, e che del resto, contrariamente opinando, si realizzerebbe una discriminazione inversa a danno deisoggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], osservarono ― quanto alla documentazione comprovante i costi sostenuti dalla società in relazione alla licenza sui diritti audiovisivi ― che difettava la prova del requisito d i inerenza, non essendo stato prodotto da Sogepec il contratto dal quale emergesse l’obbligo del versamento di tali importi, né altri documenti equipollenti. 4. La pronunzia d’appello è stata impugnata da Mediaproduccion s.l., nella quale Sogepac si è fusa per incorporazione, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione e degli artt. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto afferma, al contempo, che la sottoposizione ad imposta in Italia dei compensi percetti da una società spagnola non contrasta con la normativa UE e che deve sussistere un egual regime fiscale fra cittadini UE, quantunque [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] osserva, infatti, di non aver mai contestato l’assoggettabilità a tassazione in Italia dei compensi da lei percepiti, ma di aver denunziato il contrasto esistente fra la normativa interna e quella unionale, dal momento che l’applicazione della prima comporta la tassazione dei compensi netti percetti, e non del lordo, come preteso a suo carico dall’Erario nel caso di specie, proprio in forza dei principi di non discriminazione richiamati dai giudici d’appello.2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 49, 50 e 56 del Trattato CE (ora 56, 57 e 63 TFUE). Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe ignorato il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in base al quale il mancato diritto alla deduzione delle spese afferenti al reddito imponibile nei confronti del soggetto non residente costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi; non avrebbe, inoltre, adeguatamente considerato le stesse pronunzie dei giudici dell’Unione,nelle quali si afferma che, per le spese connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] posti in una situazione analoga quanto all’imposizione fiscale. 3. Il primo motivo èinammissibile. 3.1. Con riferimento alla denunziata ipotesi di «contraddittorietà o illogicità della motivazione», le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che in seguito al la riformulazione dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi circoscritto al cosiddetto “ minimo costituzionale ”; ne deriva la possibilità di denunciare le sole anomali e motivazional i che si traducano nella “ mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione. Nel caso di specie, la ricorrente non tratteggia alcuna delle ipotesi denunziate; la censura, infatti, appare volta a riproporre l’assunto della prospettata violazione, da parte della disciplina convenzionale, degli invocati principi UE, attraverso un percorso ermeneutico diverso da quello adottato dai giudici di appello. 3.2. L’esito dello scrutinio non mutaanche a voler ricondurre il motivo alla denunzia dell’esistenzadi un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”. Con riferimento a tale profilo del vizio di motivazione, infatti, la richiamata pronunzia delle Sezioni Unite ha rilevato che esso sussistequando alla premessa dell'oggetto del decidere, ris ultante dallo svolgimento del processo, segue « l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione» ovverouna decisione che «formalmente esiste come parte del documento, ma le cui argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum». Nel caso di specie, la sentenza d’appello ha chiaramente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto conforme ai principi evocati dalla ricorrente la previsione convenzionale che assoggetta i compensi percepiti da un contribuente non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fiscale propria di tale Stato, nei termini dei quali si è dato conto in premessa; ha ribadito, in particolare, che il diritto di un soggetto non residente al rimborso delle imposte versate all’erario italiano postula anzitutto la necessità che costui dimostri di non aver ottenuto dal proprio Stato una deduzione delle imposte pari all’ammontare di quelle versate in Italia. Non sussiste, pertanto, la lamentata carenza di motivazione sotto il profilo dell’intrinseca contraddittorietà o manifesta illogicità. 4. Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi. Seppur svolgendo considerazioni sulla legittimità della disciplina convenzionale applicabile, infatti, la sentenza d’appello ha affermato, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, che la società contribuente non ha fornito la prova dell’effettiva sussistenza di spese deducibili dal reddito, in ragione della loro inerenza all’attività d’impresa. La censura non si confronta minimamente con tale decisivo profilo della motivazione; essa, pertanto, non può superare il vaglio di ammissibilità. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento del doppio dell’importo versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €12.000,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell