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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 26539/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5093- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto n. cronol. 1405/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatoin data 11/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2023 n.5093 sez.

S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. cronol. 1405/2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico n. cronol. 683/2022 del 04/04/2022 con cui era stata rigettata la sua domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo, iniziato nel 2011 e protrattosi per dieci anni, avente ad oggetto l’impugnativa di una sanzione disciplinare inflittagli quale sottufficiale della Guardia di Finanza.

1.1. La Corte ha confermato la motivazione di rigetto resa dal Consigliere delegato in applicazione dell’art. 2 comma 2 - quinquies lett.a), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

In particolare, ha motivato il rigetto dell’opposizione rimarcando che l’opponente Petti non avesse contestato il punto di motivazione del decreto monocratico in cui il Consigliere delegato aveva ricavato la consapevolezza della fondatezza dell’applicazione della sanzione dal fatto che il ricorrente «custodiva nel proprio domicilio privato atti investigativi (segreti) che lo riguardavano direttamente da soggetto sottoposto alle indagini penali».

2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a unmotivo; il Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo il ricorrente ha lamentato, in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello reso una motivazione meramente apparente, senza tenere in conto i dettagli forniti nell’atto di opposizione per escludere la consapevolezza della Ric. 2023 n.5093 sez.

S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 3 - infondatezzadella domanda e limitandosi a richiamare l’art. 2 quiquies a).

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha reso una motivazione meramente apparente, limitandosi a riportare letteralmente l'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, che esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese, senza esaminare la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e senza specificare quali fossero gli elementi di fatto da cui ricavare questa consapevolezza nel ricorrente: in particolare, ha rimarcato soltanto che «non vi sarebbe stata contestazione del punto di motivazione resa dal Consigliere delegatoposto a base del rigetto della domanda».

Proponendo opposizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva proprio lamentato la mancanza di prova della sussistenza di una consapevolezza di manifesta infondatezza, esplicitamente sostenendo che avrebbe dovuto essere l’Amministrazione a dare prova dell’esistenza di «situazioni costituenti abuso del processo».

È necessario, allora, ribadire che, nell’interpretazione consolidata di questa Corte, l'opposizione al collegio ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi ( ex multis , Cass. Sez. 6 - 2, n. 20463 del 12/10/2015; Sez. 6 -2, n. 20695 del 13/10/2016; Sez. 6 - 2, n. 11856 del 18/06/2020).

Con la sua motivazione di rigetto, la Corte d’appello non si è uniformata a questo principio, avendo invece l’onere , dopo aver verificato l’applicabilità, ratione temporis , della norma posta a Ric. 2023 n.5093 sez.

S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 4 - fondamento del rigettodal Consigliere delegato (cfr. Cass. Sez. 2, n. 25826 del 14/10/2019), di individuare gli elementi significativi per riconoscere la sussistenza della consapevolezza, in corretta ripartizione dell’onere probatorio.

2. Il ricorso è,perciò, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma perché riesamini la domanda in applicazione dei principi qui evidenziati.

Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5093- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto n. cronol. 1405/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatoin data 11/7/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2023 n.5093 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. cronol. 1405/2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico n. cronol. 683/2022 del 04/04/2022 con cui era stata rigettata la sua domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo, iniziato nel 2011 e protrattosi per dieci anni, avente ad oggetto l’impugnativa di una sanzione disciplinare inflittagli quale sottufficiale della Guardia di Finanza. 1.1. La Corte ha confermato la motivazione di rigetto resa dal Consigliere delegato in applicazione dell’art. 2 comma 2 - quinquies lett.a), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. In particolare, ha motivato il rigetto dell’opposizione rimarcando che l’opponente Petti non avesse contestato il punto di motivazione del decreto monocratico in cui il Consigliere delegato aveva ricavato la consapevolezza della fondatezza dell’applicazione della sanzione dal fatto che il ricorrente «custodiva nel proprio domicilio privato atti investigativi (segreti) che lo riguardavano direttamente da soggetto sottoposto alle indagini penali». 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a unmotivo; il Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo il ricorrente ha lamentato, in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello reso una motivazione meramente apparente, senza tenere in conto i dettagli forniti nell’atto di opposizione per escludere la consapevolezza della Ric. 2023 n.5093 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 3 - infondatezzadella domanda e limitandosi a richiamare l’art. 2 quiquies a). 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha reso una motivazione meramente apparente, limitandosi a riportare letteralmente l'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, che esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese, senza esaminare la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e senza specificare quali fossero gli elementi di fatto da cui ricavare questa consapevolezza nel ricorrente: in particolare, ha rimarcato soltanto che «non vi sarebbe stata contestazione del punto di motivazione resa dal Consigliere delegatoposto a base del rigetto della domanda». Proponendo opposizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva proprio lamentato la mancanza di prova della sussistenza di una consapevolezza di manifesta infondatezza, esplicitamente sostenendo che avrebbe dovuto essere l’Amministrazione a dare prova dell’esistenza di «situazioni costituenti abuso del processo». È necessario, allora, ribadire che, nell’interpretazione consolidata di questa Corte, l'opposizione al collegio ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d'impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi ( ex multis , Cass. Sez. 6 - 2, n. 20463 del 12/10/2015; Sez. 6 -2, n. 20695 del 13/10/2016; Sez. 6 - 2, n. 11856 del 18/06/2020). Con la sua motivazione di rigetto, la Corte d’appello non si è uniformata a questo principio, avendo invece l’onere , dopo aver verificato l’applicabilità, ratione temporis , della norma posta a Ric. 2023 n.5093 sez. S2 - ud. 10 - 9 - 20 2 4 - 4 - fondamento del rigettodal Consigliere delegato (cfr. Cass. Sez. 2, n. 25826 del 14/10/2019), di individuare gli elementi significativi per riconoscere la sussistenza della consapevolezza, in corretta ripartizione dell’onere probatorio. 2. Il ricorso è,perciò, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma perché riesamini la domanda in applicazione dei principi qui evidenziati. Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera
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