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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 28106/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9135/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10162/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che esso è manifestamente infondato giacché il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 legge n. 110, cit., non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187-01), e giacché neppure l'indisponibilità di un'abitazione stabile può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti atti ad offendere, potendo l’agente fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083-01); quanto al secondo motivo, che esso è precluso perché la concessione delle attenuanti generiche non era stata invocata dinanzi al giudice di merito; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28106/2025 Roma, lì, 31/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9135/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10162/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che esso è manifestamente infondato giacché il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 legge n. 110, cit., non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187-01), e giacché neppure l'indisponibilità di un'abitazione stabile può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti atti ad offendere, potendo l’agente fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083-01); quanto al secondo motivo, che esso è precluso perché la concessione delle attenuanti generiche non era stata invocata dinanzi al giudice di merito; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28106/2025 Roma, lì, 31/07/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28106/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris