CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n.1878/2024 depositata il 02/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3091/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 13301/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Antonella Dell'Orfano