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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22818/2026

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legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2388 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il25/11/2022 R.G.N. 1586/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 11617/23Rilevato che:Numero registro generale 11617/2023Con ordinanza del 24.11.2022, il Tribunale di Paola, dichiaravaN umero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 22818/2026cessata la materia del contendere, nell’ambito di unData pubblicazione 06/07/2026procedimento, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da [OSCURATO:PERSONA], inquanto l’Inps aveva provveduto al riconoscimento dellaprestazione azionata, anche se successivamenteall’instaurazione del giudizio; secondo il tribunale ilriconoscimento della prestazione costituiva un fattosopravvenuto che faceva venire meno l’interesse alla decisionedella controversia, ma legittimava la liquidazione delle spese,secondo il principio della soccombenza “virtuale”, spese chevenivano liquidate a favore del [OSCURATO:PERSONA] nell’importo di €500,00, oltre accessori, con distrazione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione deducendo un motivo di censura.L’INPS ha resistito con controricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione di norme di diritto, in particolare, del DM n.147/22, del DM n. 55/14, dell’art. 24 della legge n. 794/42,dell’art. 4 comma 1 del DM n. 585/94, della legge n. 1051/57,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e dell’art. 91 e92 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazionecirca i punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360primo comma n. 5 c.p.c., perché il tribunale aveva liquidato lespese di lite sotto i minimi tabellari.Il motivo è fondato.Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ”Ai fini dellaliquidazione delle spese processuali a carico della partesoccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltreNumero registro generale 11617/2023il 50% i valori medi delle tabelle allegate alle tariffe forensi”N umero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 22818/2026(Cass. n. 19049/25).Data pubblicazione 06/07/2026Deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioniapplicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nellecontroversie relative a prestazioni assistenziali, il valore dellacausa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, ditalchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in baseall'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.

S.U. n.10455 del 2015).Ciò premesso, in base ai criteri vigenti al momento dellaliquidazione delle spese, i parametri minimi stabiliti per talescaglione, computando, nella presente vicenda due fasi (la fasestudio e la fase introduttiva del giudizio), - in quanto la faseistruttoria è mancata, né il ricorrente ha dedotto alcunché sullosvolgimento di tale fase, mentre l’Inps al foglio 3 delcontroricorso ha evidenziato che non vi è stato l’accertamentomedico, essendo intervenuto il riconoscimento della prestazioneda parte dell’Istituto previdenziale - andavano individuati -secondo il DM n. 147/22, vigente ratione temporis (essendo laliquidazione intervenuta il 24.11.2022) – in Euro 890 (risultantidalla somma di Euro 464,50 per studio della controversia, Euro388,50 per la fase introduttiva del giudizio, dovendosi ridurre leprime due del 50%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornatoal DM 147/22), con attribuzione al difensore della partericorrente, dichiaratosi antistatario.Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384c.p.c., vanno liquidate le spese a favore di [OSCURATO:PERSONA],nell’importo di € 890,00, oltre accessori da distrarsi, in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11617/2023Numero sezionale 2388/2026Le spese del presente giudizio vanno liquidate a favore dNui mFearoz dii ora ccolta generale 22818/2026Data pubblicazione 06/07/2026Gina, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, da distrarsi.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nelmerito, liquida le spese, con distrazione, come in motivazione.Condanna l’Inps a pagare le spese di lite del presente giudizio,che liquida nell’importo di € 350,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno13.5.2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2388 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il25/11/2022 R.G.N. 1586/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 11617/23Rilevato che:Numero registro generale 11617/2023Con ordinanza del 24.11.2022, il Tribunale di Paola, dichiaravaN umero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 22818/2026cessata la materia del contendere, nell’ambito di unData pubblicazione 06/07/2026procedimento, ex art. 445 bis c.p.c., proposto da [OSCURATO:PERSONA], inquanto l’Inps aveva provveduto al riconoscimento dellaprestazione azionata, anche se successivamenteall’instaurazione del giudizio; secondo il tribunale ilriconoscimento della prestazione costituiva un fattosopravvenuto che faceva venire meno l’interesse alla decisionedella controversia, ma legittimava la liquidazione delle spese,secondo il principio della soccombenza “virtuale”, spese chevenivano liquidate a favore del [OSCURATO:PERSONA] nell’importo di €500,00, oltre accessori, con distrazione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione deducendo un motivo di censura.L’INPS ha resistito con controricorso.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione di norme di diritto, in particolare, del DM n.147/22, del DM n. 55/14, dell’art. 24 della legge n. 794/42,dell’art. 4 comma 1 del DM n. 585/94, della legge n. 1051/57,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e dell’art. 91 e92 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazionecirca i punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360primo comma n. 5 c.p.c., perché il tribunale aveva liquidato lespese di lite sotto i minimi tabellari.Il motivo è fondato.Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ”Ai fini dellaliquidazione delle spese processuali a carico della partesoccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltreNumero registro generale 11617/2023il 50% i valori medi delle tabelle allegate alle tariffe forensi”N umero sezionale 2388/2026Numero di raccolta generale 22818/2026(Cass. n. 19049/25).Data pubblicazione 06/07/2026Deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioniapplicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nellecontroversie relative a prestazioni assistenziali, il valore dellacausa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, ditalchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in baseall'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n.10455 del 2015).Ciò premesso, in base ai criteri vigenti al momento dellaliquidazione delle spese, i parametri minimi stabiliti per talescaglione, computando, nella presente vicenda due fasi (la fasestudio e la fase introduttiva del giudizio), - in quanto la faseistruttoria è mancata, né il ricorrente ha dedotto alcunché sullosvolgimento di tale fase, mentre l’Inps al foglio 3 delcontroricorso ha evidenziato che non vi è stato l’accertamentomedico, essendo intervenuto il riconoscimento della prestazioneda parte dell’Istituto previdenziale - andavano individuati -secondo il DM n. 147/22, vigente ratione temporis (essendo laliquidazione intervenuta il 24.11.2022) – in Euro 890 (risultantidalla somma di Euro 464,50 per studio della controversia, Euro388,50 per la fase introduttiva del giudizio, dovendosi ridurre leprime due del 50%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornatoal DM 147/22), con attribuzione al difensore della partericorrente, dichiaratosi antistatario.Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384c.p.c., vanno liquidate le spese a favore di [OSCURATO:PERSONA],nell’importo di € 890,00, oltre accessori da distrarsi, in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11617/2023Numero sezionale 2388/2026Le spese del presente giudizio vanno liquidate a favore dNui mFearoz dii ora ccolta generale 22818/2026Data pubblicazione 06/07/2026Gina, secondo quanto meglio indicato in dispositivo, da distrarsi.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nelmerito, liquida le spese, con distrazione, come in motivazione.Condanna l’Inps a pagare le spese di lite del presente giudizio,che liquida nell’importo di € 350,00, oltre € 200,00 per esborsi,oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno13.5.2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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