Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13626/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di fes i da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lostudio di quest’ultimo , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 23 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. (società incorporante il [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentato e difesodagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i n Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente– Nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suostudio, in Roma, via della Giuliana, 50 -controricorrenti- Oggetto: ripetizione di indebito inammissibilità appello Nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Catania n. 1383 /20 20 pubblicata il 28.7.2020,non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ I l Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda di ripetiz ione d'indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla fideiubente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. ad esso succeduta, con cui avevano chiesto, previa declaratoria di nullità delle relative clausole contrattuali, la restituzione delle somme corrisposte all'istituto di credito a titolo di interessi ultralegali superiori al tasso soglia e capitalizzati trimestralmente.

Per i crediti derivati da detti rapporti era stata promossa esecuzione immobiliare; nel corso di tale procedura il credito vantato dall’ex [OSCURATO:SOCIETA] veniva ceduto con surrogazione ai sigg.

Pignatello e Gallo, nonché ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA].

I debitori esecutati presentavano istanza di conversione, che veniva accolta e veniva disposto il versamento del dovuto ai creditori surrogatisi nel credito originario. 2.─ Il Tribunale, rilevato che, in relazione alle esposizioni debitorie nascenti dai rapporti contrattuali posti a base della domanda, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva espletat o la predetta procedura esecutiva immobiliare,definita con ordinanza di conversione del pignoramento regolarmente adempiuta, statuiva che l'importo quantificato in quella sede non potesse più formare oggetto di contestazione edha ritenuto infondata la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.3. − Gli attuali ricorrenti hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Catania chiedendone la riforma sulla base di due motivi.

4. ─ Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto e ha accolto quello incidentale formulato da [OSCURATO:SOCIETA]. condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio anche di I grado.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) al fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione, in base all'art. 342 c.p.c. nella versione applicabile dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 83 /2012 , va accertato se l'appellante abbia individuato in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum" e abbia circoscritto l'ambito del giudizio di gravame non solo rispetto agli specifici capi della sentenza impugnati, ma anche ai passaggi argomentativi che sorreggono le censure; b) il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal giudice di primo grado; ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione; c)il Tribunale ha ritenuto che il procedimento esecutivo proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. era stato definito con ordinanza di conversione regolarmente adempiuta dai debitori esecutati; pur non potendo attribuire al provvedimento effetto di giudicato andava riconosciuta una stabilità sul quantum prestabilito che precludeva la nascita di ogni ulteriore questione; ogni eventuale contestazione sulla fondatezza della pretesa creditoria avrebbe dovuto essere fatta valere con i rimedi oppositivi; in assenza di opposizioni, i debitori non potevano più contestare per motivi sostanziali la pretesa creditoria e promuovere il giudizio di ripetizione per conseguire la restituzione degli importi pagati;d) a fronte del chiaro e preciso percorso argomentativo della motivazione di I grado non si rinviene alcuna specifica, tantomeno esplicita, censura alle ragioni addotte a supporto della motivazione della sentenza; e) gli appellanti si sono limitati a rilevare che l’adempimento dell’ordinanza di conversione era stato effettuato al solo fine di evitare che gli immobili fossero venduti e che, pertanto,il pagamento eseguito non costituiva ipotesi di riconoscimento del debito e non aveva alcuna efficacia sanante rispetto alle lamentate nullità negoziali; l’intangibilità del provvedimento andava limitata all’importo della conversione, ma non anche a quello ad esso eccedente indebitamente riscosso al di fuori del processo esecutivo; e) il gravame proposto non si confronta, così, con la tesi del Tribunale secondo cui le contestazioni sui rapporti di dare e avere tra le parti avrebbero dovuto esser risolt e in sede esecutiva con i rimedi oppositivi; e, pertanto, i debitori avrebbero dovuto promuovere il giudizio di ripetizione di indebito prima che il procedimento esecutivo giungesse a definizione, contestando l’entità del credito azionato attraverso l’opposizione all’esecuzione.

5. ─ [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità,ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo, ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha presentato controricorso ed anche memori a .

PignatelloElisabetta e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono :

6. − Con il primomotivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di specificità dei motivi di appello (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4).

Per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’atto di appello degli attuali ricorrenti fosse inammissibile in quanto non avrebbe adeguatamente censurato i capi della pronuncia di I grado.6.1−La riproposizione di interi passaggi dell’atto di appello conferma che le censure formulate in appello e riproposte nell’attuale ricorso non hanno attaccato efficacemente la motivazione della sentenza di I grado che non ha voluto mettere in discussione che la presenza del giudizio di esecuzione impediscala contestabilità del credito azionato nella stessa, ma ha soltanto ribadito che tale contestazione dovesse essere promossa nella medesima procedura, senza mai mettere in discussione il ruolo effettivo della richiesta di conversione o del provvedimento di conversione.

Tant’è che nello stesso atto di appello, anche se in modo non lineare e particolarmente chiaro, si sostiene anche che la incontrovertibilità della determinazione dell’ammontare del credito fosse opponibile soltanto ai cessionari del credito e non più al [OSCURATO:SOCIETA] che non era più nemmeno il creditore procedente o intervenuto, quasi a sostenere che la cessione del credito possa aver determinato un diverso ammontare del credito nei confronti dei vari creditoriche si erano succeduti nella titolarità .

La censura posta non soddisfa i criteri di specificità e di reale censura della ratio decidendi della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte (n. 27199 /2017) hanno escluso che l’atto d’appello debba essere congegnato a mo’ di progetto di sentenza; è altrettanto vero che la statuizione si colloca in pieno nella tradizione della giurisprudenza di questa Corte, la quale richiede che il motivo d’appello deve consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, enunciando il perchéla decisione del primo giudice sia errata.

Il motivo d’appello deve consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, enunciando il perché la decisione del primo giudice sia errata.

La decisione del 2017 è stata difatti così massimata dall’Ufficio del Massimario di questa Corte: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».

Ciò, come si è premesso, in continuità con quanto in precedenza affermato dalla S.C. ― quando l’articolo 342 c.p.c. espressamente prevedeva, prima della riforma del 2012, il requisito della specificità ― e cioè che l’appello non rappresenta più, nella conf igurazione datagli dal codice di rito, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo la nota formulazione chiovendiana, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.

Ha spiegato in proposito la S.C. che l’appello «deve contenere, “i motivi specifici dell’impugnazione”.

Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329, cpv., c.p.c. ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione … e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere …, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure» (Cass., Sez.

Un., n. 28498/2005).

L’appello, in altre parole, «è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustizia e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae» (Cass., Sez.

Un., n. 16/2000).

In tale ottica, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.

L'appello deve, cioè , necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.

Ciò — occorre rammentare — nonostante la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, dovendo anche in tal caso essere specificamente confutate le ragioni addotte dal primo giudice.

L'atto d'appello, ha ancora ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (tra le tante Cass., n. 875/2001; Cass., n. 11710/2002; Cass., n. 27727/2005; Cass., n. 1707/2009).

I motivi dell'impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette.

In breve, si può dire schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica.

Insomma, è come si diceva motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume dunque in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata.

Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato, ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti a discapito dei poteri officiosi del giudice, il che è perfettamente in linea con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio.

In ogni caso le sentenze di merito si fondano sulla stabilità dell’ordinanza di conversione del pignoramento, concernente l’intera somma liquidata al creditore cessionario, mentre gli appellanti non hanno posto in discussione l’attitudine alla stabilità di quell’ordinanza, ma hanno sostenuto una tesi nient’affatto pertinente, e cioè che il pagamento in executivis fosse esclusivamente quello di € 149.000.Questa Corte ha costantemente ribadito che,una volta chiusa la procedura esecutiva , il credito non è più contestabile: «In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo.

Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata.» (Cass., n. 7036 /2003 ; Cass. , n.20994/2018; Cass., n.4263/2019; Cass., n. 12127/2020). 7.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento , a favore di ciascun controricorrente,delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti , in solido fra di loro,al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, a favore di ciascun contro ricorrente , che liquida in € 8.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e di fes i da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati presso lostudio di quest’ultimo , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 23 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. (società incorporante il [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentato e difesodagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i n Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente– Nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suostudio, in Roma, via della Giuliana, 50 -controricorrenti- Oggetto: ripetizione di indebito inammissibilità appello Nonché [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Catania n. 1383 /20 20 pubblicata il 28.7.2020,non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ I l Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda di ripetiz ione d'indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla fideiubente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. ad esso succeduta, con cui avevano chiesto, previa declaratoria di nullità delle relative clausole contrattuali, la restituzione delle somme corrisposte all'istituto di credito a titolo di interessi ultralegali superiori al tasso soglia e capitalizzati trimestralmente. Per i crediti derivati da detti rapporti era stata promossa esecuzione immobiliare; nel corso di tale procedura il credito vantato dall’ex [OSCURATO:SOCIETA] veniva ceduto con surrogazione ai sigg. Pignatello e Gallo, nonché ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]. I debitori esecutati presentavano istanza di conversione, che veniva accolta e veniva disposto il versamento del dovuto ai creditori surrogatisi nel credito originario. 2.─ Il Tribunale, rilevato che, in relazione alle esposizioni debitorie nascenti dai rapporti contrattuali posti a base della domanda, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva espletat o la predetta procedura esecutiva immobiliare,definita con ordinanza di conversione del pignoramento regolarmente adempiuta, statuiva che l'importo quantificato in quella sede non potesse più formare oggetto di contestazione edha ritenuto infondata la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.3. − Gli attuali ricorrenti hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Catania chiedendone la riforma sulla base di due motivi. 4. ─ Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto e ha accolto quello incidentale formulato da [OSCURATO:SOCIETA]. condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio anche di I grado. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) al fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione, in base all'art. 342 c.p.c. nella versione applicabile dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 83 /2012 , va accertato se l'appellante abbia individuato in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum" e abbia circoscritto l'ambito del giudizio di gravame non solo rispetto agli specifici capi della sentenza impugnati, ma anche ai passaggi argomentativi che sorreggono le censure; b) il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal giudice di primo grado; ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione; c)il Tribunale ha ritenuto che il procedimento esecutivo proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. era stato definito con ordinanza di conversione regolarmente adempiuta dai debitori esecutati; pur non potendo attribuire al provvedimento effetto di giudicato andava riconosciuta una stabilità sul quantum prestabilito che precludeva la nascita di ogni ulteriore questione; ogni eventuale contestazione sulla fondatezza della pretesa creditoria avrebbe dovuto essere fatta valere con i rimedi oppositivi; in assenza di opposizioni, i debitori non potevano più contestare per motivi sostanziali la pretesa creditoria e promuovere il giudizio di ripetizione per conseguire la restituzione degli importi pagati;d) a fronte del chiaro e preciso percorso argomentativo della motivazione di I grado non si rinviene alcuna specifica, tantomeno esplicita, censura alle ragioni addotte a supporto della motivazione della sentenza; e) gli appellanti si sono limitati a rilevare che l’adempimento dell’ordinanza di conversione era stato effettuato al solo fine di evitare che gli immobili fossero venduti e che, pertanto,il pagamento eseguito non costituiva ipotesi di riconoscimento del debito e non aveva alcuna efficacia sanante rispetto alle lamentate nullità negoziali; l’intangibilità del provvedimento andava limitata all’importo della conversione, ma non anche a quello ad esso eccedente indebitamente riscosso al di fuori del processo esecutivo; e) il gravame proposto non si confronta, così, con la tesi del Tribunale secondo cui le contestazioni sui rapporti di dare e avere tra le parti avrebbero dovuto esser risolt e in sede esecutiva con i rimedi oppositivi; e, pertanto, i debitori avrebbero dovuto promuovere il giudizio di ripetizione di indebito prima che il procedimento esecutivo giungesse a definizione, contestando l’entità del credito azionato attraverso l’opposizione all’esecuzione. 5. ─ [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità,ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo, ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha presentato controricorso ed anche memori a . PignatelloElisabetta e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono : 6. − Con il primomotivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di specificità dei motivi di appello (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4). Per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’atto di appello degli attuali ricorrenti fosse inammissibile in quanto non avrebbe adeguatamente censurato i capi della pronuncia di I grado.6.1−La riproposizione di interi passaggi dell’atto di appello conferma che le censure formulate in appello e riproposte nell’attuale ricorso non hanno attaccato efficacemente la motivazione della sentenza di I grado che non ha voluto mettere in discussione che la presenza del giudizio di esecuzione impediscala contestabilità del credito azionato nella stessa, ma ha soltanto ribadito che tale contestazione dovesse essere promossa nella medesima procedura, senza mai mettere in discussione il ruolo effettivo della richiesta di conversione o del provvedimento di conversione. Tant’è che nello stesso atto di appello, anche se in modo non lineare e particolarmente chiaro, si sostiene anche che la incontrovertibilità della determinazione dell’ammontare del credito fosse opponibile soltanto ai cessionari del credito e non più al [OSCURATO:SOCIETA] che non era più nemmeno il creditore procedente o intervenuto, quasi a sostenere che la cessione del credito possa aver determinato un diverso ammontare del credito nei confronti dei vari creditoriche si erano succeduti nella titolarità . La censura posta non soddisfa i criteri di specificità e di reale censura della ratio decidendi della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte (n. 27199 /2017) hanno escluso che l’atto d’appello debba essere congegnato a mo’ di progetto di sentenza; è altrettanto vero che la statuizione si colloca in pieno nella tradizione della giurisprudenza di questa Corte, la quale richiede che il motivo d’appello deve consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, enunciando il perchéla decisione del primo giudice sia errata. Il motivo d’appello deve consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, enunciando il perché la decisione del primo giudice sia errata. La decisione del 2017 è stata difatti così massimata dall’Ufficio del Massimario di questa Corte: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». Ciò, come si è premesso, in continuità con quanto in precedenza affermato dalla S.C. ― quando l’articolo 342 c.p.c. espressamente prevedeva, prima della riforma del 2012, il requisito della specificità ― e cioè che l’appello non rappresenta più, nella conf igurazione datagli dal codice di rito, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo la nota formulazione chiovendiana, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato. Ha spiegato in proposito la S.C. che l’appello «deve contenere, “i motivi specifici dell’impugnazione”. Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329, cpv., c.p.c. ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione … e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere …, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure» (Cass., Sez. Un., n. 28498/2005). L’appello, in altre parole, «è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustizia e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae» (Cass., Sez. Un., n. 16/2000). In tale ottica, è divenuto ius receptum, nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L'appello deve, cioè , necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Ciò — occorre rammentare — nonostante la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, dovendo anche in tal caso essere specificamente confutate le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto d'appello, ha ancora ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (tra le tante Cass., n. 875/2001; Cass., n. 11710/2002; Cass., n. 27727/2005; Cass., n. 1707/2009). I motivi dell'impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può dire schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è come si diceva motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume dunque in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato, ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti a discapito dei poteri officiosi del giudice, il che è perfettamente in linea con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio. In ogni caso le sentenze di merito si fondano sulla stabilità dell’ordinanza di conversione del pignoramento, concernente l’intera somma liquidata al creditore cessionario, mentre gli appellanti non hanno posto in discussione l’attitudine alla stabilità di quell’ordinanza, ma hanno sostenuto una tesi nient’affatto pertinente, e cioè che il pagamento in executivis fosse esclusivamente quello di € 149.000.Questa Corte ha costantemente ribadito che,una volta chiusa la procedura esecutiva , il credito non è più contestabile: «In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata.» (Cass., n. 7036 /2003 ; Cass. , n.20994/2018; Cass., n.4263/2019; Cass., n. 12127/2020). 7.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento , a favore di ciascun controricorrente,delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti , in solido fra di loro,al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, a favore di ciascun contro ricorrente , che liquida in € 8.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
Sentenza Cassazione n. 13626/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris