CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 06486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3717-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1943/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1619/2019 il Tribunale di Verona rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., tesa ad ottenere l’accertamento dell’intervenuta estinzione, per cessazione dell’interclusione e comunque per non uso ventennale, della servitù di passaggio convenzionalmente costituita a carico della proprietà dell’attore ed a favore di quella della convenuta. In subordine, l’attore invocava l’accertamento di intervenuto aggravamento del diritto reale, con condanna della convenuta al risarcimento del relativo danno. Con la sentenza impugnata, n. 1943/2021, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dall’Erlacher avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso G.D.G. in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1054, 1055 c.c., 112, 329, 343 e 346 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno in relazione all’accertamento che il fondo di G.D.G. era rimasto intercluso sino all’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di un accesso diretto alla pubblica via. La censura è inammissibile. Il Tribunale aveva affermato che, poiché nel caso di specie la servitù era stata costituita per convenzione, il dato dell’interclusione non era rilevante ai fini della valutazione circa l’esistenza, o meno, del diritto reale in contestazione; su tale assunto, la domanda di accertamento negativo proposta dall’Erlacher era stata rigettata. L’odierno ricorrente aveva impugnato la decisione di prima istanza, riproponendo la domanda respinta in prime cure; in tal modo, l’intera questione relativa all’esistenza del diritto reale di passaggio, oggetto di contestazione, era stata devoluta alla cognizione del giudice di seconde cure. Non è dunque possibile –contrariamente a quanto assume il ricorrente– individuare un punto autonomo di statuizione avente a oggetto l’affermazione della natura, interclusa o meno, del fondo di proprietà di G.D.G. Affermazione che, comunque, non aveva costituito oggetto di alcun accertamento da parte del Tribunale, il quale si era limitato ad affermarne l’irrilevanza, trattandosi di servitù volontaria. Nel confermare la decisione di prime cure, la Corte di Appello ha affermato che “In realtà, che la servitù di cui è causa sia stata costituita per ovviare o meno all’interclusione del fondo deve essere dichiarato nel negozio stesso, o quanto meno trasparire dal medesimo in via interpretativa, viceversa, dalla lettura del testo letterale della servitù e in tutto il rogito, si evince la semplice volontà delle parti di instaurare una servitù di passaggio per la comodità del fondo dominante, non perché quest’ultimo fosse intercluso, ma perché potesse accedere alla “stradina comunale [OSCURATO:PERSONA]”; del resto, l’istruttoria condotta in primo grado ha dimostrato che all’epoca della stipulazione del rogito Innocenzi il fondo dominante aveva comunque accesso alla pubblica via (e quindi non poteva definirsi intercluso: si veda la deposizione del reste [OSCURATO:PERSONA]), precisamente sulla strada principale per Marciaga nel tratto denominato [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). La doglianza in esame non coglie la ratio della decisione, poiché la Corte di Appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che la condizione, interclusa o meno, del fondo dominante non fosse rilevante ai fini della decisione, poiché la servitù era stata costituita per contratto per mera commoditas del fondo dominante. L’interclusione del fondo dominante, del resto, non implica che la servitù di passaggio costituita a vantaggio dello stesso sia sempre di natura coattiva. Né è escluso che si possa costituire, convenzionalmente, una servitù di passaggio, per mera commoditas, anche a favore di un fondo di per sé non intercluso. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec