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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 33216/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19651-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Oggetto R.G.N. 19651/2017 Cron.

Rep.

Ud. 23/09/2022 CC Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorre nte - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] "I.

SILONE" di Isernia; - intimati - avverso la sentenza n. 269/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 186/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza n. 269/2016 la Corte di appello di Campobasso, in conferma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non da condotte mobbizzanti proposta dall’insegnante [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MIUR.

La Corte territoriale ha negato la possibilità di ritenere il mobbing nelle condotte allegate nel ricorso ex art. 414 c.p.c sulla base del rilievo che in esse difetta l’intento persecutorio, il disegno vessatorio.

Nello specifico, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, la docente ha qualificato come mobbizzanti due procedimenti attivati nei suoi confronti dalla dirigente scolastica: il primo conclusosi con l’adozione del provvedimento n. 281 del 16.11.2001 con il quale si disponeva la rimozione dell’insegnante Paolucci dalle classi di insegnamento ed il secondo con il provvedimento n. 84 del 18.10.2002 con il quale veniva irrogata alla Paolucci la sanzione disciplinare della censura.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’insegnante con quattro motivi.

Resiste con controricorso il MIUR.

Deposita altresì memorie la parte ricorrente.

Considerato che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 15 del d.m. del Ministero della Giustizia n. 44 del 2011.

Si asserisce che la sentenza della Corte di appello è affetta da nullità assoluta o inesistenza in quanto depositata telematicamente in mancanza della firma digitale richiesta ai sensi dell’art. 15 del d.m. innanzi ricordato, dovendosi applicare detta disposizione anche al caso di atto depositato in formato cartaceo, essendo richiesta in detta ipotesi la sottoscrizione digitale del cancelliere a pena di nullità.

1.1. Il primo motivo è infondato.

La sentenza è depositata in cartaceo e risulta sottoscritta dal consigliere estensore, dal presidente e dal cancelliere al momento del deposito ( cfr. sentenza in atti) .

Né - a differenza di quanto dedotto nel primo motivo del ricorso per cassazione - l’art. 15 del d.m. n. 44 del 2011 richiede il requisito della sottoscrizione telematica del cancelliere a pena di nullità.

Il quarto comma della disposizione prevede, infatti, che “se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’Ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale”.

Il mero dato letterale della disposizione rende evidente l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente: in primo luogo, la norma si riferisce alla estrazione di copia, un procedimento che quindi in nessun modo può incidere su deposito e validità dell’originale; in secondo luogo, nessuna nullità viene comminata per la mancata sottoscrizione telematica da parte del cancelliere al momento del deposito della sentenza nel fascicolo telematico, in quanto, evidentemente, il mancato rispetto di detta formalità si traduce solo nella impossibilità di ritenere la “conformità all’originale” dell’atto.

Tale esegesi è dovuta anche in virtù dell’applicazione dei principi generali e del rilievo che nel nostro sistema processuale le nullità sono ipotesi tassative e devono essere espressamente comminate dal legislatore (cfr. art. 156 c.p.c), laddove per l’ipotesi che qui viene in rilievo il legislatore non ha previsto alcuna nullità.

2. Con la seconda doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c.

Nello specifico si rappresenta che la sentenza della Corte territoriale sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente, in quanto meramente reiterativa della pronunzia di primo grado.

2.1. Il secondo motivo è infondato perché il giudice di appello, pur riportandosi nel proprio percorso motivazionale a quello del giudice di primo grado condividendolo e facendolo proprio, specifica in modo puntuale, benché sintetico, le ragioni per le quali, nel caso di specie, non è possibile ravvisare un ’ ipotesi di mobbing .Infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che enuclea nell’intento persecutorio la caratteristica essenziale delle condotte costituenti mobbing, afferma che detto intento persecutorio, da riguarda rsi ex ante e non ex post , difetta perché i prete si comportamenti mobbizzanti (spostamento della docente da una classe all’altra ed attivazione di un procedimento disciplinare culminato con l’irrogazione della censura) sono stati invece necessitati ed imposti dall’esistenza di situazioni obiettive (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza).

Nella pronunzia, sulla base delle risultanze istruttorie in atti, vengono indicati i “fatti” che hanno determinato i comportamenti e i provvedimenti della dirigente (la segnalazione a firma dell’insegnante Pezzolla del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale venivano riferite minacce e ingiurie ai suoi danni da parte della Paolucci; la segnalazione di alcuni genitori di alunni della Paolucci che in data 9.11.2001 lamentavano il comportamento violento della stessa nell'esercizio delle sue funzioni; la segnalazione in data 9.11.2001 da parte della rappresentante di classe della IIIA - classe di insegnamento della Paolucci - nella quale ci si doleva ancora del comportamento violento della stessa; la relazione dell’ispettore tecnico Testa da cui emerge la conferma di tali comportamenti).

Sulla base di queste risultanze probatorie, il giudice di appello ha ritenuto, quindi, di poter escludere che sussistesse un intento persecutorio nei confronti della docente e,dunque , che dovesse escludersi ogni condotta mobbizzante.

2.2. Del resto è del tutto pacifico che, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.Non vi è dubbio che nel caso di specie il nucleo della motivazione sia del tutto rispettato in ragione di quanto si è innanzi chiarito e che sia presente il “minimo costituzionale” imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.

A tanto va soggiunto, in armonia con l’ordinamento consolidato del giudice di legittimità, che in ogni caso in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione s ia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (fra le numerosissime, si veda la recentissima Cass. n. 7090/2022, Rv. 664120-01).

3. Con il terzo mezzo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.

Si sostiene che, se è vero che l’art. 116 c.p.c. conferisce al giudicante il potere di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, nella specie detta valutazione si è trasformata in mero arbitrio non avendo in alcun modo il giudice di appello motivato le ragioni per le quali non sarebbe stata fornita la prova del mobbing, alla luce dell’ampia ed articolata istruttoria compiuta nella fase di merito, attraverso il ricorso a prove testimoniali e documentali, che vengono ripercorse nel corpo del motivo per avvalorare e sostenere la tesi dell’arbitrarietà della decisione del giudice di appello.Viene altresì lamentata la mancata valorizzazione, nella sentenza di appello, della CTU espletata in primo grado.

3.1. Il terzo motivo del pari va rigettato.

Si richiede al giudice di legittimità una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede.

Ad onta della denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. e anche a prescindere dal canale di accesso indicato (comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.), in realtà parte ricorrente sollecita soltanto una rivisitazione nel merito del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

Invero, può denunciarsi una violazione dell’art.116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o – al contrario – abbia considerato come prove legali quelle che tali non sono.

Nulla di tutto ciò è stato lamentato dalla ricorrente, cui – peraltro – non gioverebbe neppure il qualificare l’unico motivo di ricorso come sostanzialmente volto a denunciare un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: un motivo del genere, oltre a risultare irritualmente dedotto (cfr. Cass.

S.U. n. 8053/14), sarebbe ad ogni modo precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis), norma che non consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in ipotesi di c.d.

“doppia conforme di merito”, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in oggetto) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su rationes decidendi fra loro diverse.

3.2. Nel terzo motivo si lamenta altresì la mancata valutazione, nel percorso motivazionale della pronunzia di appello, della CTU espletata in primo grado.Val qui brevemente richiamare quanto già si è affermato innanzi al 2.2.: l'onere di adeguatezza della motivazione non impone al giudice di esaminare tutte le deduzioni delle parti, essendo necessario, ma anche sufficiente l’esposizione delle ragioni concise della motivazione, di modo che sono da ritenersi superflue (sul piano motivazionale) o comunque rigettate tutte le ulteriori allegazioni non esaminate.

Nel caso di specie, peraltro, il mancato esame nel percorso motivazionale della sentenza di appello della CTU espletata innanzi al giudice di prime cure è del tutto funzionale alla ratio decidendi della pronunzia, in cui è stata negata a monte la condotta mobbizzante, ossia il preteso fatto causativo del danno.

Del tutto superfluo nel percorso motivazionale, quindi, sarebbe stato l’esame della consulenza tecnica di quantificazione dell’entità dei danni lamentati.

4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la sussistenza di un contrasto di giudicati in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 2, 3 e 4 c.p.c.

Si rappresenta che la sentenza di appello non ha tenuto conto dei giudicati intervenuti in sede civile e penale in relazione alle condotte mobbizzanti ascritte alla docente

4.1. Il motivo va rigettato per genericità in quanto (cfr. pagg. 19-22 del ricorso per cassazione) non vengono nemmeno indicate le sentenze rispetto alle quali sussisterebbe l’asserito conflitto .

Nel dettaglio, anche a voler ritenere che l’articolazione del motivo si riferisca alle sentenze (cui si fa cenno nella parte dialogica del ricorso per cassazione) che hanno accertato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla dirigente scolastica e negato la configurazione in capo alla Paolucci dei reati di ingiuria e minacce, l’ipotetica valenza indiziaria (d’un pregresso intento persecutorio) di tali ultime sentenze costituirebbe pur sempre un argomento di valutazione della ricostruzione fattuale degli eventi, inammissibile in sede di legittimità.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità si liquidano come in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificati, se dovuto, in capo alla parte ricorrente, P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del MIUR, che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19651-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Oggetto R.G.N. 19651/2017 Cron. Rep. Ud. 23/09/2022 CC Ufficio domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorre nte - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] "I. SILONE" di Isernia; - intimati - avverso la sentenza n. 269/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/02/2017 R.G.N. 186/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 269/2016 la Corte di appello di Campobasso, in conferma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non da condotte mobbizzanti proposta dall’insegnante [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del MIUR. La Corte territoriale ha negato la possibilità di ritenere il mobbing nelle condotte allegate nel ricorso ex art. 414 c.p.c sulla base del rilievo che in esse difetta l’intento persecutorio, il disegno vessatorio. Nello specifico, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, la docente ha qualificato come mobbizzanti due procedimenti attivati nei suoi confronti dalla dirigente scolastica: il primo conclusosi con l’adozione del provvedimento n. 281 del 16.11.2001 con il quale si disponeva la rimozione dell’insegnante Paolucci dalle classi di insegnamento ed il secondo con il provvedimento n. 84 del 18.10.2002 con il quale veniva irrogata alla Paolucci la sanzione disciplinare della censura. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’insegnante con quattro motivi. Resiste con controricorso il MIUR. Deposita altresì memorie la parte ricorrente. Considerato che: 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 comma 2, c.p.c. nonché dell’art. 15 del d.m. del Ministero della Giustizia n. 44 del 2011. Si asserisce che la sentenza della Corte di appello è affetta da nullità assoluta o inesistenza in quanto depositata telematicamente in mancanza della firma digitale richiesta ai sensi dell’art. 15 del d.m. innanzi ricordato, dovendosi applicare detta disposizione anche al caso di atto depositato in formato cartaceo, essendo richiesta in detta ipotesi la sottoscrizione digitale del cancelliere a pena di nullità. 1.1. Il primo motivo è infondato. La sentenza è depositata in cartaceo e risulta sottoscritta dal consigliere estensore, dal presidente e dal cancelliere al momento del deposito ( cfr. sentenza in atti) . Né - a differenza di quanto dedotto nel primo motivo del ricorso per cassazione - l’art. 15 del d.m. n. 44 del 2011 richiede il requisito della sottoscrizione telematica del cancelliere a pena di nullità. Il quarto comma della disposizione prevede, infatti, che “se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’Ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale”. Il mero dato letterale della disposizione rende evidente l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente: in primo luogo, la norma si riferisce alla estrazione di copia, un procedimento che quindi in nessun modo può incidere su deposito e validità dell’originale; in secondo luogo, nessuna nullità viene comminata per la mancata sottoscrizione telematica da parte del cancelliere al momento del deposito della sentenza nel fascicolo telematico, in quanto, evidentemente, il mancato rispetto di detta formalità si traduce solo nella impossibilità di ritenere la “conformità all’originale” dell’atto. Tale esegesi è dovuta anche in virtù dell’applicazione dei principi generali e del rilievo che nel nostro sistema processuale le nullità sono ipotesi tassative e devono essere espressamente comminate dal legislatore (cfr. art. 156 c.p.c), laddove per l’ipotesi che qui viene in rilievo il legislatore non ha previsto alcuna nullità. 2. Con la seconda doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. Nello specifico si rappresenta che la sentenza della Corte territoriale sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente, in quanto meramente reiterativa della pronunzia di primo grado. 2.1. Il secondo motivo è infondato perché il giudice di appello, pur riportandosi nel proprio percorso motivazionale a quello del giudice di primo grado condividendolo e facendolo proprio, specifica in modo puntuale, benché sintetico, le ragioni per le quali, nel caso di specie, non è possibile ravvisare un ’ ipotesi di mobbing .Infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che enuclea nell’intento persecutorio la caratteristica essenziale delle condotte costituenti mobbing, afferma che detto intento persecutorio, da riguarda rsi ex ante e non ex post , difetta perché i prete si comportamenti mobbizzanti (spostamento della docente da una classe all’altra ed attivazione di un procedimento disciplinare culminato con l’irrogazione della censura) sono stati invece necessitati ed imposti dall’esistenza di situazioni obiettive (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza). Nella pronunzia, sulla base delle risultanze istruttorie in atti, vengono indicati i “fatti” che hanno determinato i comportamenti e i provvedimenti della dirigente (la segnalazione a firma dell’insegnante Pezzolla del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale venivano riferite minacce e ingiurie ai suoi danni da parte della Paolucci; la segnalazione di alcuni genitori di alunni della Paolucci che in data 9.11.2001 lamentavano il comportamento violento della stessa nell'esercizio delle sue funzioni; la segnalazione in data 9.11.2001 da parte della rappresentante di classe della IIIA - classe di insegnamento della Paolucci - nella quale ci si doleva ancora del comportamento violento della stessa; la relazione dell’ispettore tecnico Testa da cui emerge la conferma di tali comportamenti). Sulla base di queste risultanze probatorie, il giudice di appello ha ritenuto, quindi, di poter escludere che sussistesse un intento persecutorio nei confronti della docente e,dunque , che dovesse escludersi ogni condotta mobbizzante. 2.2. Del resto è del tutto pacifico che, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.Non vi è dubbio che nel caso di specie il nucleo della motivazione sia del tutto rispettato in ragione di quanto si è innanzi chiarito e che sia presente il “minimo costituzionale” imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. A tanto va soggiunto, in armonia con l’ordinamento consolidato del giudice di legittimità, che in ogni caso in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione s ia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (fra le numerosissime, si veda la recentissima Cass. n. 7090/2022, Rv. 664120-01). 3. Con il terzo mezzo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c. Si sostiene che, se è vero che l’art. 116 c.p.c. conferisce al giudicante il potere di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, nella specie detta valutazione si è trasformata in mero arbitrio non avendo in alcun modo il giudice di appello motivato le ragioni per le quali non sarebbe stata fornita la prova del mobbing, alla luce dell’ampia ed articolata istruttoria compiuta nella fase di merito, attraverso il ricorso a prove testimoniali e documentali, che vengono ripercorse nel corpo del motivo per avvalorare e sostenere la tesi dell’arbitrarietà della decisione del giudice di appello.Viene altresì lamentata la mancata valorizzazione, nella sentenza di appello, della CTU espletata in primo grado. 3.1. Il terzo motivo del pari va rigettato. Si richiede al giudice di legittimità una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in questa sede. Ad onta della denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. e anche a prescindere dal canale di accesso indicato (comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.), in realtà parte ricorrente sollecita soltanto una rivisitazione nel merito del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità. Invero, può denunciarsi una violazione dell’art.116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o – al contrario – abbia considerato come prove legali quelle che tali non sono. Nulla di tutto ciò è stato lamentato dalla ricorrente, cui – peraltro – non gioverebbe neppure il qualificare l’unico motivo di ricorso come sostanzialmente volto a denunciare un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: un motivo del genere, oltre a risultare irritualmente dedotto (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), sarebbe ad ogni modo precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis), norma che non consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in ipotesi di c.d. “doppia conforme di merito”, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in oggetto) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su rationes decidendi fra loro diverse. 3.2. Nel terzo motivo si lamenta altresì la mancata valutazione, nel percorso motivazionale della pronunzia di appello, della CTU espletata in primo grado.Val qui brevemente richiamare quanto già si è affermato innanzi al 2.2.: l'onere di adeguatezza della motivazione non impone al giudice di esaminare tutte le deduzioni delle parti, essendo necessario, ma anche sufficiente l’esposizione delle ragioni concise della motivazione, di modo che sono da ritenersi superflue (sul piano motivazionale) o comunque rigettate tutte le ulteriori allegazioni non esaminate. Nel caso di specie, peraltro, il mancato esame nel percorso motivazionale della sentenza di appello della CTU espletata innanzi al giudice di prime cure è del tutto funzionale alla ratio decidendi della pronunzia, in cui è stata negata a monte la condotta mobbizzante, ossia il preteso fatto causativo del danno. Del tutto superfluo nel percorso motivazionale, quindi, sarebbe stato l’esame della consulenza tecnica di quantificazione dell’entità dei danni lamentati. 4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la sussistenza di un contrasto di giudicati in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 2, 3 e 4 c.p.c. Si rappresenta che la sentenza di appello non ha tenuto conto dei giudicati intervenuti in sede civile e penale in relazione alle condotte mobbizzanti ascritte alla docente 4.1. Il motivo va rigettato per genericità in quanto (cfr. pagg. 19-22 del ricorso per cassazione) non vengono nemmeno indicate le sentenze rispetto alle quali sussisterebbe l’asserito conflitto . Nel dettaglio, anche a voler ritenere che l’articolazione del motivo si riferisca alle sentenze (cui si fa cenno nella parte dialogica del ricorso per cassazione) che hanno accertato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla dirigente scolastica e negato la configurazione in capo alla Paolucci dei reati di ingiuria e minacce, l’ipotetica valenza indiziaria (d’un pregresso intento persecutorio) di tali ultime sentenze costituirebbe pur sempre un argomento di valutazione della ricostruzione fattuale degli eventi, inammissibile in sede di legittimità. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificati, se dovuto, in capo alla parte ricorrente, P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del MIUR, che liquida in € 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 20
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