Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2021
ECLI:EU:C:2021:865
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0866
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 ottobre 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Lavoratore che ha esercitato un’attività subordinata in due Stati membri – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo contributivo maturato sotto la legislazione di un altro Stato – Cumulo – Calcolo dell’importo della prestazione di vecchiaia da pagare»
Nella causa C‑866/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 19 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 27 novembre 2019, nel procedimento
SC
contro
[OSCURATO:PERSONA]ład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen (relatore), L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, da J. Piotrowski e S. Żółkiewski, radcowie prawni;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e M.M. Tátrai, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da D. Martin e M. Brauhoff, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2004, L 166, pag. 1
, e rettifica in
GU 2004, L 200, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SC e lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (Istituto di previdenza sociale, ufficio I di Varsavia, Polonia) (in prosieguo: l’«ente pensionistico») in merito alla determinazione dell’importo della pensione di vecchiaia pro rata che deve essergli versato da tale ente.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (
GU 1997, L 28, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), è stato abrogato il 1
o
maggio 2010, data in cui è divenuto applicabile il regolamento n. 883/2004.
Regolamento (CEE) n. 1408/71
4
L’articolo 1, lettera r), del regolamento n. 1408/71 definiva l’espressione «periodi di assicurazione» come «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».
5
Il successivo articolo 45 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni», al paragrafo 1 così disponeva:
«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
6
Il successivo articolo 46, rubricato «Liquidazione delle prestazioni», ai paragrafi 1 e 2, prevedeva quanto segue:
«1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 né l’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a)
l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
i)
da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii)
dall’altro, in applicazione del paragrafo 2;
(...)
2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a)
l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. (...)
b)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».
Regolamento (CEE) n. 883/2004
7
Ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004, l’espressione «periodo di assicurazione» designa «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».
8
L’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Totalizzazione dei periodi», è succeduto all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 nei seguenti termini:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
–
l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
(...)
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
9
Il capitolo 5 del titolo III del regolamento n. 883/2004, intitolato «Pensioni di vecchiaia e ai superstiti», contiene in particolare l’articolo 52 di tale regolamento, intitolato «Liquidazione delle prestazioni». Tale articolo 52, paragrafo 1, che ha ripreso, in sostanza, le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, così dispone:
«L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a)
a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b)
calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i)
l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;
ii)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati».
Diritto polacco
10
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, punto 2, dell’ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (legge sulle prestazioni di vecchiaia e di invalidità del fondo di previdenza sociale), del 17 dicembre 1998, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2018, posizione 1270), in sede di determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia e di calcolo del suo importo, i periodi di assicurazione non contributivi sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia unicamente nei limiti del terzo dei periodi di assicurazione contributivi attestati.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11
Con decisione 24 febbraio 2014, emessa dall’ente pensionistico, è stata attribuita al ricorrente nel procedimento principale una pensione di vecchiaia a partire dal 5 novembre 2013.
12
Ai fini della determinazione del diritto alla pensione di vecchiaia, l’ente pensionistico ha tenuto conto dei diversi periodi di assicurazione del ricorrente nel procedimento principale. Tale ente ha, anzitutto, determinato la durata corrispondente ai periodi di assicurazione contributivi maturati sotto la normativa della Repubblica di Polonia per poi prendere in considerazione i periodi di assicurazione non contributivi maturati in base alla legislazione di tale Stato membro nella misura di un terzo di tali periodi assicurativi contributivi. Infine, e nei limiti in cui l’assicurato non dimostrava, sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la normativa della Repubblica di Polonia, la durata minima di assicurazione richiesta per l’acquisizione di un diritto alla pensione di vecchiaia, i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, nella fattispecie il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], sono stati aggiunti alla durata dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione della Repubblica di Polonia.
13
Una volta stabilito il periodo d’assicurazione e conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, l’ente pensionistico ha calcolato allo stesso modo l’importo teorico della prestazione, sommando i periodi di assicurazione contributivi nazionali e i periodi di assicurazione non contributivi nazionali nei limiti di un terzo dei suddetti primi periodi prima di aggiungere i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro. L’importo effettivo della prestazione è stato calcolato in proporzione alla durata dei periodi di assicurazione maturati sotto la normativa della Repubblica di Polonia, contributivi e non contributivi, questi ultimi fino ad un terzo dei periodi di assicurazione contributivi nazionali, rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione maturati tanto sotto la legislazione della Repubblica di Polonia quanto sotto quella di un altro Stato membro.
14
Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso la decisione dell’ente pensionistico del 24 febbraio 2014, chiedendo, in particolare, che i periodi di assicurazione non contributivi maturati sotto la normativa della Repubblica di Polonia fossero presi in considerazione in maniera più ampia nel calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, dato che l’ente pensionistico aveva commesso un errore non prendendo in considerazione il ragionamento della Corte nella sentenza del 3 marzo 2011, Tomaszewska (
C‑440/09
; in prosieguo: la sentenza Tomaszewska,
EU:C:2011:114
), secondo il quale, in sede di accertamento dei periodi necessari per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, occorre tener conto, nel determinare il limite che non possono superare i periodi non contributivi, di tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.
15
Ritenendo che il metodo di calcolo applicato dall’organismo pensionistico fosse corretto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha respinto tale ricorso con sentenza del 19 novembre 2015.
16
A seguito dell’appello interposto dal ricorrente nel procedimento principale, con sentenza del 9 agosto 2017 il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) ha riformato tale sentenza nonché la decisione dell’ente pensionistico del 24 febbraio 2014. Tale giudice ha precisato che l’interpretazione accolta nella sentenza Tomaszewska riguardo all’applicazione dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 è valida non solo per la determinazione del periodo necessario per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma anche ai fini del calcolo dell’importo della prestazione dovuta.
17
L’ente pensionistico ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). A sostegno del suo ricorso per cassazione, tale organismo fa valere, in primo luogo, che la sentenza Tomaszewska riguardava l’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, corrispondente all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, e non l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, che corrisponde all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, di cui trattasi nel procedimento principale. In secondo luogo, tale sentenza si applicherebbe solo in situazioni di fatto analoghe a quelle della causa che ha dato luogo a detta sentenza. In terzo luogo, l’applicazione nel procedimento principale dell’interpretazione dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, quale accolta dalla sentenza Tomaszewska, avrebbe come conseguenza che i periodi di assicurazione non contributivi maturati sotto la legislazione della Repubblica di Polonia sarebbero presi in considerazione in misura più ampia di quella prevista dal diritto polacco, il che porterebbe ad un aumento della quota di contribuzione del regime di assicurazioni sociali polacco nella prestazione dovuta all’assicurato. In quarto luogo, dal punto 2 della decisione n. H6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2011, C 45, pag. 5
), risulterebbe che i periodi di assicurazione comunicati da altri Stati membri sono totalizzati dallo Stato membro destinatario senza che la loro natura sia messa in discussione, cosicché l’ente pensionistico polacco non può essere costretto a tener conto di periodi di assicurazione nazionali in misura maggiore di quanto previsto dal diritto nazionale.
18
Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 può ricevere tre interpretazioni diverse.
19
La prima possibile interpretazione sarebbe quella seguita dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), che si fonda sull’interpretazione dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quale risulta dalla sentenza Tomaszewska, ai sensi della quale l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, tutti i periodi di assicurazione acquisiti, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri. Tale finzione giuridica si applicherebbe non solo all’acquisizione del diritto ad una prestazione, ma anche al calcolo dell’importo di tale prestazione, tanto teorico quanto effettivo.
20
La seconda interpretazione consisterebbe nel sostenere che la sentenza Tomaszewska influisce solo parzialmente sull’interpretazione dell’articolo 52 del regolamento n. 883/2004, nel senso che solo il paragrafo 1, lettera b), i), di tale articolo prevede espressamente che si debba calcolare l’importo teorico utilizzando una finzione giuridica secondo la quale l’assicurato avrebbe compiuto tutti i periodi di assicurazione, compresi quelli maturati in altri Stati membri, nello Stato membro nel quale è stata presentata domanda di liquidazione della prestazione. Per contro, il calcolo dell’importo effettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), ii), di tale articolo sarebbe effettuato senza che sia applicata sistematicamente tale finzione.
21
La terza interpretazione implicherebbe che la sentenza Tomaszewska si applichi unicamente all’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e non al calcolo dell’importo di quest’ultima.
22
In tale contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente:
a)
tiene conto – conformemente al diritto nazionale – dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo della somma dei periodi contributivi maturati in base al diritto nazionale e alla legislazione di altri Stati membri, tanto per determinare l’importo teorico [punto i)], quanto per determinare l’importo effettivo della prestazione [punto ii)]; oppure
b)
tiene conto – conformemente al diritto nazionale – dei periodi non contributivi in misura non superiore ad un terzo della somma dei periodi contributivi maturati in base al diritto nazionale e alla legislazione di altri Stati membri, solo per determinare l’importo teorico [punto i)], ma non per determinare l’importo effettivo della prestazione [punto ii)]; oppure
c)
nel calcolare la soglia dei periodi non contributivi prevista dal diritto nazionale, non tiene conto dei periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro, né per determinare l’importo teorico [punto i)], né per determinare l’importo effettivo della prestazione [punto ii)]».
Sulla questione pregiudiziale
23
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve tener conto, ai fini della determinazione del limite che, conformemente alla legislazione di tale Stato membro, i periodi di assicurazione non contributivi non possono superare rispetto ai periodi di assicurazione contributivi, dei diversi periodi di assicurazione, compresi quelli maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, in sede di calcolo dell’importo teorico della prestazione di cui al punto i) della menzionata disposizione nonché dell’importo effettivo della prestazione di cui al punto ii) della medesima disposizione.
24
In via preliminare, occorre osservare che, sebbene il regolamento n. 1408/71 sia stato sostituito, a decorrere dal 1
o
maggio 2010, dal regolamento n. 883/2004, le disposizioni degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 1408/71 sono state sostanzialmente riprese, rispettivamente, agli articoli 6 e 52 del regolamento n. 883/2004. Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte relativa alle suddette disposizioni del regolamento n. 1408/71 conserva, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, tutta la sua rilevanza ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi del regolamento n. 883/2004.
25
Occorre ricordare che le disposizioni tanto del regolamento n. 1408/71 quanto del regolamento n. 883/2004 non organizzano un regime comune di previdenza sociale, ma hanno come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra i diversi regimi nazionali che continuano a sussistere. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v., in particolare, sentenze del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑282/11
,
EU:C:2013:86
, punto
35
, e del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck,
C‑189/16
,
EU:C:2017:946
, punto
38
).
26
Poiché i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004 non determinano i presupposti ai quali è subordinato il perfezionarsi dei periodi di occupazione o di assicurazione, tali presupposti, come risulta tanto dall’articolo 1, lettera r), del regolamento n. 1408/71 quanto dall’articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004, sono fissati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi in questione sono stati maturati (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA],
C‑306/03
,
EU:C:2005:44
, punto
30
).
27
Tuttavia, pur se spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire, segnatamente, i presupposti ai quali è subordinato il diritto alle prestazioni, gli Stati membri devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑282/11
,
EU:C:2013:86
, punti
36
e
37
, nonché del 23 gennaio 2020, Bundesagentur für Arbeit,
C‑29/19
,
EU:C:2020:36
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata).
28
Per garantire tale rispetto, l’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, come ripreso, in sostanza, all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, prevede che, se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. In altri termini, i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di diversi Stati membri devono essere cumulati (sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck,
C‑189/16
,
EU:C:2017:946
, punto
41
).
29
Così, l’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, al pari dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, attua il principio del cumulo dei periodi di assicurazione, di residenza o di occupazione quale enunciato all’articolo 48 TFUE. Si tratta di uno dei principi fondamentali del coordinamento, a livello dell’Unione, dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri, volto a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia l’effetto di privare il lavoratore di vantaggi previdenziali ai quali egli avrebbe avuto se avesse compiuto l’intera sua carriera in un unico Stato membro. Una conseguenza del genere potrebbe infatti dissuadere il lavoratore dell’Unione dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v., in tal senso, sentenza Tomaszewska, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
30
Di conseguenza, qualora una normativa nazionale preveda, per la determinazione del periodo minimo di assicurazione richiesto ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, un limite massimo dei periodi di assicurazione non contributivi rispetto ai periodi contributivi, l’istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, ai fini della determinazione dei periodi di assicurazione contributivi, tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Tomaszewska, punti 37 e 39).
31
A questo proposito occorre precisare che tale principio del cumulo si applica in tutte le situazioni in cui l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia richiede che siano presi in considerazione i periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri e la sua applicazione non può, pertanto, essere circoscritta alla sola fattispecie, all’origine della sentenza Tomaszewska, in cui la soglia non è raggiunta sulla base di un primo calcolo che sommi semplicemente, ai periodi di assicurazione contributivi e non contributivi determinati in base alle disposizioni nazionali, i periodi di assicurazione contributiva maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, senza includerli nel calcolo di tale limite.
32
La controversia principale non verte tuttavia sull’acquisizione di un diritto a pensione, le cui regole sono fissate all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, al quale è succeduto l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, bensì sul calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia.
33
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 48, lettera a), TFUE prescrive, per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure necessarie per il cumulo di tutti i periodi di assicurazione maturati sotto le diverse legislazioni nazionali non solo per il sorgere e il mantenimento del diritto alle prestazioni, ma anche per il calcolo di queste ultime.
34
Dalla formulazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, che riprende essenzialmente le regole di calcolo stabilite in particolare dall’articolo 46 del regolamento n. 1408/71 (v. in questo senso sentenza Tomaszewska, punto 22 e giurisprudenza citata) risulta che il calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia si effettua in due fasi, calcolando dapprima un importo teorico e successivamente l’importo effettivo.
35
Per quanto riguarda la prima fase, di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), i), di tale regolamento, l’istituzione competente è tenuta a calcolare l’importo teorico della prestazione alla quale l’assicurato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza da lui maturati sotto le legislazioni di altri Stati membri fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica [v., per quanto riguarda l’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, sentenze del 26 giugno 1980, Menzies,
793/79
,
EU:C:1980:172
, punto
9
, e del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck,
C‑189/16
,
EU:C:2017:946
, punto
42
].
36
Conformemente a tale disposizione, l’importo teorico della prestazione deve quindi essere calcolato come se l’assicurato avesse esercitato tutta la sua attività professionale esclusivamente nello Stato membro di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 26 giugno 1980, Menzies,
793/79
,
EU:C:1980:172
, punto
10
; del 21 luglio 2005, Koschitzki,
C‑30/04
,
EU:C:2005:492
, punto
27
, e del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑282/11
,
EU:C:2013:86
, punto
41
).
37
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, ciò implica, nel caso di specie, che i periodi contributivi maturati sotto la legislazione della Repubblica di Polonia e sotto quella del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] devono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del limite di un terzo che, secondo la normativa della Repubblica di Polonia, non può essere superato dai periodi di assicurazione non contributivi rispetto ai periodi di assicurazione contributivi, al fine di calcolare l’importo teorico della prestazione. In altri termini, ai fini del calcolo dell’importo teorico della prestazione, sono oggetto di cumulo i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei diversi Stati membri.
38
Detta interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004 è conforme alla finalità di tale disposizione, in quanto il calcolo da effettuare ai sensi della stessa, al pari di quello da effettuare ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, ha lo scopo di garantire che il lavoratore riceva l’importo teorico massimo al quale potrebbe avere diritto se tutti i suoi periodi di assicurazione fossero stati completati secondo la legislazione dello Stato membro di cui trattasi (sentenze del 26 giugno 1980, Menzies,
793/79
,
EU:C:1980:172
, paragrafo
11
, e del 21 luglio 2005, Koschitzki,
C‑30/04
,
EU:C:2005:492
, paragrafo
28
).
39
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, la massimizzazione degli elementi pertinenti per il calcolo dell’importo teorico è conforme alla giurisprudenza constante secondo la quale l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, al quale è succeduto l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, deve essere interpretato alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 48 TFUE, che è quello di contribuire, in particolare attraverso il cumulo dei periodi di assicurazione, residenza o occupazione, all’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, che implica che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione del loro importo per aver esercitato il diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenze del 9 agosto 1994, Reichling,
C‑406/93
,
EU:C:1994:320
, punti
21
e
24
; Del 17 dicembre 1998, Lustig,
C‑244/97
,
EU:C:1998:619
, punti
30
e
31
, nonché del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑282/11
,
EU:C:2013:86
, punto
43
).
40
Per contro, grazie alla seconda fase, di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, l’istituzione competente stabilisce l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione che essa applica rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati [v., per quanto riguarda l’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, sentenze del 26 giugno 1980, Menzies,
793/79
,
EU:C:1980:172
, punto
9
, e del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck,
C‑189/16
,
EU:C:2017:946
, punto
42
].
41
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 è quindi inteso unicamente a ripartire l’onere rispettivo delle prestazioni tra le istituzioni degli Stati membri interessati proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati membri. Tale applicazione, nella fase del calcolo dell’importo effettivo, del principio della ripartizione proporzionale e non di quello del cumulo è giustificata alla luce dell’assenza di un regime comune di previdenza sociale che implichi la necessità, pur senza penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, di preservare l’integrità finanziaria dei regimi previdenziali degli Stati membri. Orbene, la presa in considerazione, nel calcolo del prorata, di un periodo che non corrisponde ad alcun periodo di assicurazione o neppure di residenza effettiva nello Stato membro di cui trattasi potrebbe turbare, unilateralmente e artificialmente, il bilanciamento dell’onere delle prestazioni tra Stati membri in un senso incompatibile con il meccanismo istituito da tale articolo (v., in tal senso, riguardo all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, sentenza del 26 giugno 1980, Menzies,
793/79
,
EU:C:1980:172
, punto
11
).
42
Come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 58 delle sue conclusioni, secondo il principio della ripartizione proporzionale, ogni istituzione competente deve versare solo la parte della prestazione che si riferisce ai periodi pertinenti compiuti sotto la legislazione che essa applica. Pertanto, l’importo effettivo della prestazione da versare rappresenta la quota proporzionale dell’importo teorico corrispondente ai periodi totali di assicurazione o di residenza effettivamente compiuti sotto la legislazione dello Stato membro di cui trattasi.
43
L’importo effettivo della prestazione deve essere pertanto calcolato tenendo conto di tutti i periodi di contribuzione effettivi o equiparati dalla legislazione che l’istituzione competente applica (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA],
C‑347/00
,
EU:C:2002:560
, punto
39
), esclusi i periodi di assicurazione maturati al di fuori dello Stato membro interessato.
44
Nel caso di specie, il calcolo dell’importo effettivo della prestazione deve quindi essere effettuato conformemente alla normativa polacca, tenendo conto dei periodi di assicurazione contributivi maturati sotto la normativa della Repubblica di Polonia nonché dei periodi di assicurazione non contributivi maturati sotto la legislazione di tale Stato membro nei limiti di un terzo di tali periodi contributivi, come imposto da tale normativa, ma escludendo i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro.
45
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del limite che, conformemente alla legislazione nazionale, non può essere superato dai periodi di assicurazione non contributivi rispetto ai periodi di assicurazione contributivi, l’istituzione competente dello Stato membro considerato deve tener conto, in sede di calcolo dell’importo teorico della prestazione di cui al punto i) di tale disposizione, di tutti i periodi di assicurazione, inclusi quelli maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, mentre il calcolo dell’importo effettivo della prestazione di cui al punto ii) di tale disposizione è effettuato alla luce dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione dello Stato membro considerato.
Sulle spese
46
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del limite che, conformemente alla legislazione nazionale, non può essere superato dai periodi di assicurazione non contributivi rispetto ai periodi di assicurazione contributivi, l’istituzione competente dello Stato membro considerato deve tener conto, in sede di calcolo dell’importo teorico della prestazione di cui al punto i) di tale disposizione, di tutti i periodi di assicurazione, inclusi quelli maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, mentre il calcolo dell’importo effettivo della prestazione di cui al punto ii) di tale disposizione è effettuato alla luce dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione dello Stato membro considerato.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.