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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 33335/2022

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za Corte di cassazione Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.R.G.N.

Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 23153/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,giusta delega in calce al ricorso. - ricorrent e - contro Comune di Lucera,in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - avverso l’ordinanza de lla Corte di cassazione, sez. 6 - 1, n. 4063 /20 21 , depositata in data 16febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] era titolare dell’intera particella n. 278, di mq 17.037, censita nel foglio n. 81 in Lucera, poi inclusa nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare; tale particella è stata oggetto di espropriazione, per mq 3167, con decreto di esproprio del 30 giugno 2004, mentre residui mq 13.870, sono statiinteressati da vari decreti di occupazione d’urgenza, mai eseguiti, mentre soltanto per l’ultimo decreto del 12 dicembre 1988, notificato il 19 dicembre 1988, per mq 6540, nonseguito dal decreto di espropriazione, vi era stata l’immissione in possesso,sicché, a seguito di un contenzioso giudiziale, il Comune di Lucera aveva emesso il provvedimento di acquisizione sanante, nel 2014,ex art. 42 - bis del d.p.r. n. 327 del 2001, quando ormai ad [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel novembre 2009, erano subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., del 6 febbraio 2017, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte d’appellodi Bari di condannare il Comune di Lucera al pagamento, in loro favore, della somma di euro 30.980,44, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 37 del d.

P .

R . n. 327 del 2001, riguardante mq 3167, di cui al decreto di esproprio del 30 giugno 2004, nonché al pagamento, sempre in loro favore, della somma di euro 471.288, a titolo di indennizzo per l’occupazione legittima dei mq 13.870 del foglio 81, particella

278. La Corte d’appello,con ordinanza del 27 aprile 2018, per quel che ancora qui rileva, con riferimento alla porzione di terreno di mq 6540, facente parte dei mq 13.870,00, ha ritenuto maturata la prescrizione.

In particolare, dopo aver evidenziato che l’indennità di occupazione legittima di suoli edificabiliè determinata in misura corrispondente ad una percentuale riferibile alla indennità di espropriazione che 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 sarebbe dovuta per l’espropriazione rituale dell’area occupata, ha ritenuto che, potendo il proprietario far valere il credito fin dalla scadenza del primo anno di occupazione, la prescrizione decennale del diritto relativo a ciascun anno di occupazione ex art. 2946 c.c. decorreva dalla sca denza del relativo periodo e non già dalla scadenza dell’occupazione legittima, non rilevando se questa fosse divenuta illegittima o appropriativa.

L’ultimo decreto di occupazione di urgenza, con il quale viera stata effettivamente l’occupazione del terreno,era quello del 12 dicembre 1988, ma «i ricorrenti non hanno allegato comunicazioni ovvero richieste aventi ad oggetto l’esercizio del relativo diritto in grado di interrompere la prescrizione, in relazione alla richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima nei dieci anni successivi alla decorrenza delle singole annualità».

Per la Corte territoriale, ai fini dell’efficacia interruttivadella prescrizione, l’atto notificato deve contenere, oltre ad una chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o l a richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolaredel credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Pertanto, ha aggiunto la Corte «non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore».

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 4 giugno 2018, con un unico complesso motivo, depositando memoria il 23 ottobre 2018, in cui hanno manifestato l’imprescrittibilità del diritto di credito dei proprietari all’indennità di occupazione legittima, in considerazione della sua illiceità, sicché era infondata l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità sollevata dalComune di Lucera. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021

3. Ha resistito con controricorso il Comune di Lucera.

4. Il consigliere relatore, in data 21 dicembre 2020,ha ravvisato i presupposti per la decisione della controversia presso la VI sezione civile, in quanto il ricorso era inammissibile, non avendo specificato i ricorrenti in quale fase ed in quale atto del giudizio di meritofossero stati fatti valere gli atti interruttivi della prescrizione da essi indicati, e come e quando fosse stata sollevata la questione della proroga dell’occupazione.

5. I ricorrenti in data 11 gennaio 2021 hanno depositato memoria, allegando documentazione, e segnatamente il decreto di occupazione di urgenza del 12 dicembre 1988, notificato il 19 dicembre 1988, per mq 6540; il ricorso al Tar di Bari del 2003 sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] («depositato unitamente al ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al momento dell’iscrizione a ruolo presso la Corte di appello di Bari, in data 26/9/2017 e depositato in forma cartacea al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione»): ricorso al Tar di Bari del 2006 a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] caso ( «depositato unitamente al ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al momento dell’iscrizione a ruolo presso la Corte di appello di Bari, in data 26/9/2017 e depositato informa cartacea al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione»); lettera dei fratelli Follieri al Comune di Lucera protocollata 11 gennaio 2013 («depositata unitamente al ricorso ex art.702-bis c.p.c. al momento dell’iscrizione a ruolo presso la Corte d’appello di Bari (in data 26/9/2017 e depositata in forma cartacea al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione»).Tali documenti, sarebbero stati depositati dai fratelli Follieri dinanzi alla Corte d’appello di Bari unitamente al ricorso introduttivo del 6 marzo 2017 e, precisamente, nell’allegato nominato “documentazione occupazione legittima seconda parte”. 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 6.La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 16 febbraio 2021, n. 4063, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per «difetto di specificità».

Infatti, con riferimento all’omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione, i ricorrenti si erano limitati a trascriverne i passi salienti e ad allegarne copia al ricorso, «senza tuttavia precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito gli stessi sono stati fatti valere».

Non è sufficiente, infatti, ai sensi degli articoli 366, primo comma, n. 6 369, secondo comma, n. 4 , c.p.c., indicare il fatto storico trascurato dal provvedimento impugnato e gli elementi testuali ed extra testuali da cui lo stesso risulta, ma è indispensabile precisare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Quanto, poi, alla ritenuta proroga della durata dell’occupazione, i ricorrenti avevano proposto una questione di diritto non trattata nell’ordinanza impugnata, non essendo stataindicata neanche in tal caso la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata.

7. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per revocazione dai fratelli Follieri, depositando anche memoria scritta.

8. È rimasto intimato il Comune di Lucera. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell’art. 395, primo comma, n. 4 , c.p.c., da parte della cassazione SEZ.

VI-I, con ord. 4063/21 in riferimento all’art. 166 c.p.c. e inesistenza del difetto di specificità dei motivi di ricorso ai sensi dell’art.360-bis, n. 1 , c.p.c. e all’ art. 366, primo comma, n . 4 , c.p.c.».

Per i ricorrenti il giudice di legittimità non avrebbe considerato che l’opposizione alla stima per la determinazione del valore di mercato per l’occupazione legittima, in tema di espropriazione per pubblica utilità, è stata proposta dai fratelli Follieri 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 dinanzi alla Corte d’appellodi Bari, quale unico giudice di merito.

Il ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., essendo un processo documentale, conteneva tutta la documentazione posta a base della domanda, ivi compresi il ricorso al Tar del 4 novembre 2013, l’altro ricorso al Tar del 30 ottobre 2006 e la lettera dei fratelli Follieri dell’11 gennaio 2013.

I ricorrenti avevano fornito ogni risposta alla Corte di cassazione, in relazione ai rilievi del consigliere relatore.

I documenti erano stati prodotti tutti dinanzi alla Corte di appello di Bari al momento della costituzione degli attori.

La produzione dei documenti non è stata mai messa in dubbio dal Comune di Lucera.

Quest’ultimo oltre ad aver esaminato tali documenti, ha interloquito sugli stessi.

2. Con il secondo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la «violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4 , c.p.c.», in quanto la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Bari sarebbe assente e apparente sul punto della occupazione legittima, avendo il giudice del gravame affermato che non vi sarebbe stata alcuna richiesta da parte dei ricorrenti di pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima, mentre con i tre atti menzionati tale pretesa è stata espressamente avanzata prima da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamenteal suo decesso, dai suoi figli, i germani Follieri.

3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione dell’art.395 c.p.c. in riferimento al comma 5».

I Follieri hanno depositato davanti la Corte d’appello di Bari la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]Bari n. 922/2012 e la sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato il 29 aprile 2014, depositata il 6 agosto 2014, con il giudizio di revocazione proposto dal Comune di Lucera «su cui la Corte di appello di Bari non si è pronunciata, pur essendo contraria alla sua decisione».

Per i ricorrenti, dunque «questo è motivo di revocazione e come tale va accolto, con la conseguenza che va cassatala sentenza della Corte di cassazione impugnata». 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021

4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «mancata applicazione dell’art.4 della legge n. 166 del 2002».

La Corte di cassazione avrebbe ritenuto che l’art. 4 della legge del 2002 riguardava solo i decreti di urgenza pendenti e non anche quelli scaduti.

Al contrario, l’art.4 della legge n. 166 del 2002 coinvolge nella proroga dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio, rientrandovi anche il decreto d’urgenza del 1988; per tale decreto era ancora possibile l’emanazione del decreto di esproprio, che poteva aver luogo entro il dicembre 1993, per cui tale decreto era ancora in corso.

5. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione da parte del Comune del V comma 1-bis e del 2-bis, decreto legislativo n. 28 del 2010 - condanna al pagamento delle spese e competenze legali».

I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Lucera, in data 16 maggio 2016, in sede di mediazione, l’indennità per l’occupazione legittima dei metri quadri 13.870; il Comune di Lucera non avrebbe dato alcun riscontro.

6. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «mancata applicazione dell’art. 113 c.p.c.».

La cassazione, con la sua ordinanza, non avrebbe tenuto in alcun conto, del mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, di cui alla pronuncia n. 24101 del 3 ottobre 2018.

T ale eccezione è stata sollevata, per la prima volta, con la memoria integrativa in cassazione essendo successiva, la pronuncia sopra indicata,al la presentazione del ricorso introduttivo innanzi alla cassazione.

7. Con il settimo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «violazione dell’art.380-bis c.p.c.», in quanto la cassazione ha invitato le parti a precisare in quale fase del giudizio di merito erano stati prodotti i documenti posti a base del ricorso ed a motivare la proroga dell’occupazione d’urgenza.

I ricorrenti hanno ritualmente 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 depositato apposita memoria, in cui hanno evidenziato che i documenti erano stati presentati già presso la Corte d’appellodi Bari unitamente ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 702 - bis c.p.c., unitamente all’indice, da cui si poteva evidenziare dove i documenti si trovavano nel fascicolo di parte.

Avevano depositato anche apposita memoria del 12 gennaio 2018 per contestare l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Lucera.

La memoria dell’11 gennaio 2021 non è stata presa in considerazione dalla sesta sezione della Corte di cassazione.Per la porzione di metri quadri 6540, di cui al decreto d’urgenza del Comune di Lucera notificato il 19 dicembre 1988, sussiste la documentazione ai fini dell’interruzione della prescrizione, depositata dinanzi alla Corte d’appello di Bari con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 - bis c.p.c..

Tra l’alt ro, la cassazione non ha desiderato il cambiamento di indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 1710 del 2018 e non ha considerato neppure la risposta dei fratelli Follieri alla richiesta del consigliere istruttore.

8. I motivi primo, quarto, sesto e settimo, di ricorso per revocazione, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, tutti relativi alla fase rescindente del giudizio di revocazione, sono inammissibili. 8.1.Si premette che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez. 6-2, 10 giugno 2021, n. 16439)

9. Con il ricorso per cassazione i fratelli Follieri hanno dedotto il «mancato esame di determinati atti e documenti fondamentali ai fini della decisione in ordine all’interruzione della prescrizione per l’occupazione legittima, in relazione all’art.116 c.p.c. ed all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 , c.p.c.».

Per i ricorrenti, dunque, anche se «non tutti gli atti depositati dai germani Follieri contengono una specifica richiesta di pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima con le caratteristiche richieste dalla corte», tuttavia erano stati prodotti con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 - bis c.p.c., il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] del 4 novembre 2003, il ricorso del 30 ottobre 2006 di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la lettera dell’11 gennaio 2013 a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non era possibile dubitare che «questi tre documenti rispondano a quanto richiesto dalla Corte ai fini dell’interruzione della prescrizione». 9.1.Nella specie, però, non v’è stato alcun errore revocatorio, in quanto questa Corte si è limitata ad evidenziare (come peraltro già fatto dal consigliere relatore della proposta di decisione della controversa nella sezione VI), che con riferimento ai tre documenti che avrebbero dovuto dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione del diritto di credito per occupazione legittima del terreno per mq 6540, e segnatamente il ricorso al Tar del 4 novembre 2013, notificato il 19 novembre 2013, il ricorso al Tar del 30 ottobre 2006 e la lettera dei fratelli Follieri dell’11 gennaio 2013, i ricorrenti non avevano dedotto in quale momento del giudizio 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 dinanzi alla Corte di appello erano stati allegatii tre fatti interruttivi della prescrizione(«la parte che intenda dolersi in sede di legittimità dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è infatti tenuta, ai sensi degli articoli 366, primo comma, n.6 e 369, secondo comma, n.4 c.p.c., non solo ad indicare fatto storico trascurato[…] n onché le ragioni per cui esso deve ritenersi idoneo ad orientare in senso diverso decisione, ma anche a precisare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, individuando la fase e l’atto del giudizio di merito in cui è stato dedotto»).

9.2. Pertanto, è del tutto pacifico tra le parti, e su questo ha concordato anche la Corte di cassazione, c he i tre documenti asseritamente interruttivi della prescrizione, fossero stati prodotti con il ricorso di cui all’art. 702 - bis c.p.c., presentato dai fratelli Follieri per il riconoscimento del credito d’occupazione legittima per la porzione di terreno di metri quadri 6540, facenti parte della maggiore porzione di metri quadri 13.870, in quanto effettivamente occupati con il decreto d’urgenza del 12 dicembre 1988, notificato il 19 dicembre 1988.La questione sollevata dalla Corte di cassazione, invece, atteneva alla necessaria esplicitazioneda parte dei ricorrenti dell’individuazione del come e del quando talifatti , relativ i appunto alla interruzione della prescrizione, con riferimento ai tre atti specifici, fosserostato oggetto di discussione tra le parti.

Del resto, la Corte di appello aveva genericamente affermato che «i ricorrenti non hanno allegato comunicazioni ovvero richieste aventi ad oggetto l’esercizio del relativo diritto in grado di interrompere la prescrizione in relazione alla richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima nei diecianni successivi alla decorrenza delle singole annualità.

I documenti allegati, oltre a non avere l’attitudine ad interrompere la prescrizione, non attengono affatto a richieste dell’indennità di 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 occupazione legittima, bensì solo, a partire da una nota in data 1996 e via dicendo, alla richiesta di risarcimento del danno (“occupazione di fatto”)».

La Corte d’appello ha poi aggiunto che «un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).

Non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore»).

Dinanzi alla affermazione della C orte d’appello che, ha fatto riferimento all’esistenza di semplici sollecitazioni dei creditori prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quale fase del giudizio erano stati allegati i trespecifici fatti interruttivi del termine della prescrizione (ricorso al TAR del 2003, ricorso al Tar del 2006 e lettera dell’11 gennaio 2013).

10. La Corte di cassazione, nella ordinanza qui impugnata, ed il consigliere relatore che ha redatto la proposta di soluzione della controversia presso la sezione VI, prospettando l’inammissibilità, hanno individuato un precisoprofilo di inammissibilità (cfr. proposta di VI «i ricorrenti non specificano in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito siano stati fatti valere gli atti interruttivi della prescrizione da essi indicati[…]»).

Si è, dunque, dinanzi ad una opzione giuridico-interpretativa e non ad una svista percettiva, con conseguente inammissibilità della revocazione. 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021

11. Quanto alla dedotta proroga del termine dell’occupazione, non si è in presenza di una svista percettiva, ma di una valutazione giuridica.

Tra l’altro,tale questione non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza della Corte d’appello di Bari, sicché, come correttamente affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza impugnata «i ricorrenti propongono invece una questione di diritto non trattata dell’ordinanza impugnata, che non può tuttavia essere esaminata in questa sede, presupponendo l’indagine di fatto in ordine alla pendenza dell’occupazione alla data di entrata in vigore della legge n. 158 del 1991, cui era condizionata l’operatività della proroga prevista dall’art. 22 di detta legge, e non essendo state indicate neanche in tal caso la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata».

Ha aggiunto la Corte di cassazione nell’ordinanza impugnata che «qualora, infatti, venga proposta in sede di legittimità una questione giuridica che implica un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo della sentenza impugnata, il ricorrente ha l ’ onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, in modo tale da consentire a questa Corte di riscontrare ex actis la veridicità del proprio assunto, ancor prima di vagliare la fondatezza».

12. Non costituisce, poi, errore revocatorio quello prospettato dai ricorrenti, nel non aver tenuto conto questa Corte, nell’ordinanza impugnata di una successiva decisione della cassazione che aveva statuito l’imprescrittibilità del diritto di credito per occupazione legittima.

Questa Corte ha poi tenuto conto della memoria depositata del ricorrente in data 11 gennaio 2021, ma la ha evidentemente ritenuta del tutto irrilevante ai fini del giudizio, in quanto non si evidenziava in alcun modo quando la questio ne fosse stata effettivamente sollevata e trattata in sede di giudizio di merito. 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021

13. I motivi resciss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za Corte di cassazione Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.R.G.N. Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 23153/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,giusta delega in calce al ricorso. - ricorrent e - contro Comune di Lucera,in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - avverso l’ordinanza de lla Corte di cassazione, sez. 6 - 1, n. 4063 /20 21 , depositata in data 16febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] era titolare dell’intera particella n. 278, di mq 17.037, censita nel foglio n. 81 in Lucera, poi inclusa nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare; tale particella è stata oggetto di espropriazione, per mq 3167, con decreto di esproprio del 30 giugno 2004, mentre residui mq 13.870, sono statiinteressati da vari decreti di occupazione d’urgenza, mai eseguiti, mentre soltanto per l’ultimo decreto del 12 dicembre 1988, notificato il 19 dicembre 1988, per mq 6540, nonseguito dal decreto di espropriazione, vi era stata l’immissione in possesso,sicché, a seguito di un contenzioso giudiziale, il Comune di Lucera aveva emesso il provvedimento di acquisizione sanante, nel 2014,ex art. 42 - bis del d.p.r. n. 327 del 2001, quando ormai ad [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel novembre 2009, erano subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., del 6 febbraio 2017, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte d’appellodi Bari di condannare il Comune di Lucera al pagamento, in loro favore, della somma di euro 30.980,44, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 37 del d. P . R . n. 327 del 2001, riguardante mq 3167, di cui al decreto di esproprio del 30 giugno 2004, nonché al pagamento, sempre in loro favore, della somma di euro 471.288, a titolo di indennizzo per l’occupazione legittima dei mq 13.870 del foglio 81, particella 278. La Corte d’appello,con ordinanza del 27 aprile 2018, per quel che ancora qui rileva, con riferimento alla porzione di terreno di mq 6540, facente parte dei mq 13.870,00, ha ritenuto maturata la prescrizione. In particolare, dopo aver evidenziato che l’indennità di occupazione legittima di suoli edificabiliè determinata in misura corrispondente ad una percentuale riferibile alla indennità di espropriazione che 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 sarebbe dovuta per l’espropriazione rituale dell’area occupata, ha ritenuto che, potendo il proprietario far valere il credito fin dalla scadenza del primo anno di occupazione, la prescrizione decennale del diritto relativo a ciascun anno di occupazione ex art. 2946 c.c. decorreva dalla sca denza del relativo periodo e non già dalla scadenza dell’occupazione legittima, non rilevando se questa fosse divenuta illegittima o appropriativa. L’ultimo decreto di occupazione di urgenza, con il quale viera stata effettivamente l’occupazione del terreno,era quello del 12 dicembre 1988, ma «i ricorrenti non hanno allegato comunicazioni ovvero richieste aventi ad oggetto l’esercizio del relativo diritto in grado di interrompere la prescrizione, in relazione alla richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima nei dieci anni successivi alla decorrenza delle singole annualità». Per la Corte territoriale, ai fini dell’efficacia interruttivadella prescrizione, l’atto notificato deve contenere, oltre ad una chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o l a richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolaredel credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Pertanto, ha aggiunto la Corte «non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore». 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 4 giugno 2018, con un unico complesso motivo, depositando memoria il 23 ottobre 2018, in cui hanno manifestato l’imprescrittibilità del diritto di credito dei proprietari all’indennità di occupazione legittima, in considerazione della sua illiceità, sicché era infondata l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità sollevata dalComune di Lucera. 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 3. Ha resistito con controricorso il Comune di Lucera. 4. Il consigliere relatore, in data 21 dicembre 2020,ha ravvisato i presupposti per la decisione della controversia presso la VI sezione civile, in quanto il ricorso era inammissibile, non avendo specificato i ricorrenti in quale fase ed in quale atto del giudizio di meritofossero stati fatti valere gli atti interruttivi della prescrizione da essi indicati, e come e quando fosse stata sollevata la questione della proroga dell’occupazione. 5. I ricorrenti in data 11 gennaio 2021 hanno depositato memoria, allegando documentazione, e segnatamente il decreto di occupazione di urgenza del 12 dicembre 1988, notificato il 19 dicembre 1988, per mq 6540; il ricorso al Tar di Bari del 2003 sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] («depositato unitamente al ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al momento dell’iscrizione a ruolo presso la Corte di appello di Bari, in data 26/9/2017 e depositato in forma cartacea al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione»): ricorso al Tar di Bari del 2006 a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] caso ( «depositato unitamente al ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. al momento dell’iscrizione a ruolo presso la Corte di appello di Bari, in data 26/9/2017 e depositato informa cartacea al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione»); lettera dei fratelli Follieri al Comune di Lucera protocollata 11 gennaio 2013 («depositata unitamente al ricorso ex art.702-bis c.p.c. al momento dell’iscrizione a ruolo presso la Corte d’appello di Bari (in data 26/9/2017 e depositata in forma cartacea al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione»).Tali documenti, sarebbero stati depositati dai fratelli Follieri dinanzi alla Corte d’appello di Bari unitamente al ricorso introduttivo del 6 marzo 2017 e, precisamente, nell’allegato nominato “documentazione occupazione legittima seconda parte”. 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 6.La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 16 febbraio 2021, n. 4063, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per «difetto di specificità». Infatti, con riferimento all’omessa valutazione degli atti interruttivi della prescrizione, i ricorrenti si erano limitati a trascriverne i passi salienti e ad allegarne copia al ricorso, «senza tuttavia precisare in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito gli stessi sono stati fatti valere». Non è sufficiente, infatti, ai sensi degli articoli 366, primo comma, n. 6 369, secondo comma, n. 4 , c.p.c., indicare il fatto storico trascurato dal provvedimento impugnato e gli elementi testuali ed extra testuali da cui lo stesso risulta, ma è indispensabile precisare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Quanto, poi, alla ritenuta proroga della durata dell’occupazione, i ricorrenti avevano proposto una questione di diritto non trattata nell’ordinanza impugnata, non essendo stataindicata neanche in tal caso la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata. 7. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per revocazione dai fratelli Follieri, depositando anche memoria scritta. 8. È rimasto intimato il Comune di Lucera. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell’art. 395, primo comma, n. 4 , c.p.c., da parte della cassazione SEZ. VI-I, con ord. 4063/21 in riferimento all’art. 166 c.p.c. e inesistenza del difetto di specificità dei motivi di ricorso ai sensi dell’art.360-bis, n. 1 , c.p.c. e all’ art. 366, primo comma, n . 4 , c.p.c.». Per i ricorrenti il giudice di legittimità non avrebbe considerato che l’opposizione alla stima per la determinazione del valore di mercato per l’occupazione legittima, in tema di espropriazione per pubblica utilità, è stata proposta dai fratelli Follieri 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 dinanzi alla Corte d’appellodi Bari, quale unico giudice di merito. Il ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., essendo un processo documentale, conteneva tutta la documentazione posta a base della domanda, ivi compresi il ricorso al Tar del 4 novembre 2013, l’altro ricorso al Tar del 30 ottobre 2006 e la lettera dei fratelli Follieri dell’11 gennaio 2013. I ricorrenti avevano fornito ogni risposta alla Corte di cassazione, in relazione ai rilievi del consigliere relatore. I documenti erano stati prodotti tutti dinanzi alla Corte di appello di Bari al momento della costituzione degli attori. La produzione dei documenti non è stata mai messa in dubbio dal Comune di Lucera. Quest’ultimo oltre ad aver esaminato tali documenti, ha interloquito sugli stessi. 2. Con il secondo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano la «violazione dell’art.132, secondo comma, n. 4 , c.p.c.», in quanto la motivazione della sentenza della Corte d’appello di Bari sarebbe assente e apparente sul punto della occupazione legittima, avendo il giudice del gravame affermato che non vi sarebbe stata alcuna richiesta da parte dei ricorrenti di pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima, mentre con i tre atti menzionati tale pretesa è stata espressamente avanzata prima da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamenteal suo decesso, dai suoi figli, i germani Follieri. 3. Con il terzo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione dell’art.395 c.p.c. in riferimento al comma 5». I Follieri hanno depositato davanti la Corte d’appello di Bari la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]Bari n. 922/2012 e la sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato il 29 aprile 2014, depositata il 6 agosto 2014, con il giudizio di revocazione proposto dal Comune di Lucera «su cui la Corte di appello di Bari non si è pronunciata, pur essendo contraria alla sua decisione». Per i ricorrenti, dunque «questo è motivo di revocazione e come tale va accolto, con la conseguenza che va cassatala sentenza della Corte di cassazione impugnata». 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «mancata applicazione dell’art.4 della legge n. 166 del 2002». La Corte di cassazione avrebbe ritenuto che l’art. 4 della legge del 2002 riguardava solo i decreti di urgenza pendenti e non anche quelli scaduti. Al contrario, l’art.4 della legge n. 166 del 2002 coinvolge nella proroga dei termini per l’emanazione dei decreti di esproprio, rientrandovi anche il decreto d’urgenza del 1988; per tale decreto era ancora possibile l’emanazione del decreto di esproprio, che poteva aver luogo entro il dicembre 1993, per cui tale decreto era ancora in corso. 5. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione da parte del Comune del V comma 1-bis e del 2-bis, decreto legislativo n. 28 del 2010 - condanna al pagamento delle spese e competenze legali». I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Lucera, in data 16 maggio 2016, in sede di mediazione, l’indennità per l’occupazione legittima dei metri quadri 13.870; il Comune di Lucera non avrebbe dato alcun riscontro. 6. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «mancata applicazione dell’art. 113 c.p.c.». La cassazione, con la sua ordinanza, non avrebbe tenuto in alcun conto, del mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, di cui alla pronuncia n. 24101 del 3 ottobre 2018. T ale eccezione è stata sollevata, per la prima volta, con la memoria integrativa in cassazione essendo successiva, la pronuncia sopra indicata,al la presentazione del ricorso introduttivo innanzi alla cassazione. 7. Con il settimo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «violazione dell’art.380-bis c.p.c.», in quanto la cassazione ha invitato le parti a precisare in quale fase del giudizio di merito erano stati prodotti i documenti posti a base del ricorso ed a motivare la proroga dell’occupazione d’urgenza. I ricorrenti hanno ritualmente 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 depositato apposita memoria, in cui hanno evidenziato che i documenti erano stati presentati già presso la Corte d’appellodi Bari unitamente ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 702 - bis c.p.c., unitamente all’indice, da cui si poteva evidenziare dove i documenti si trovavano nel fascicolo di parte. Avevano depositato anche apposita memoria del 12 gennaio 2018 per contestare l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Lucera. La memoria dell’11 gennaio 2021 non è stata presa in considerazione dalla sesta sezione della Corte di cassazione.Per la porzione di metri quadri 6540, di cui al decreto d’urgenza del Comune di Lucera notificato il 19 dicembre 1988, sussiste la documentazione ai fini dell’interruzione della prescrizione, depositata dinanzi alla Corte d’appello di Bari con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 - bis c.p.c.. Tra l’alt ro, la cassazione non ha desiderato il cambiamento di indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 1710 del 2018 e non ha considerato neppure la risposta dei fratelli Follieri alla richiesta del consigliere istruttore. 8. I motivi primo, quarto, sesto e settimo, di ricorso per revocazione, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, tutti relativi alla fase rescindente del giudizio di revocazione, sono inammissibili. 8.1.Si premette che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez. 6-2, 10 giugno 2021, n. 16439) 9. Con il ricorso per cassazione i fratelli Follieri hanno dedotto il «mancato esame di determinati atti e documenti fondamentali ai fini della decisione in ordine all’interruzione della prescrizione per l’occupazione legittima, in relazione all’art.116 c.p.c. ed all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 , c.p.c.». Per i ricorrenti, dunque, anche se «non tutti gli atti depositati dai germani Follieri contengono una specifica richiesta di pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima con le caratteristiche richieste dalla corte», tuttavia erano stati prodotti con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 702 - bis c.p.c., il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] del 4 novembre 2003, il ricorso del 30 ottobre 2006 di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, la lettera dell’11 gennaio 2013 a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non era possibile dubitare che «questi tre documenti rispondano a quanto richiesto dalla Corte ai fini dell’interruzione della prescrizione». 9.1.Nella specie, però, non v’è stato alcun errore revocatorio, in quanto questa Corte si è limitata ad evidenziare (come peraltro già fatto dal consigliere relatore della proposta di decisione della controversa nella sezione VI), che con riferimento ai tre documenti che avrebbero dovuto dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione del diritto di credito per occupazione legittima del terreno per mq 6540, e segnatamente il ricorso al Tar del 4 novembre 2013, notificato il 19 novembre 2013, il ricorso al Tar del 30 ottobre 2006 e la lettera dei fratelli Follieri dell’11 gennaio 2013, i ricorrenti non avevano dedotto in quale momento del giudizio 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 dinanzi alla Corte di appello erano stati allegatii tre fatti interruttivi della prescrizione(«la parte che intenda dolersi in sede di legittimità dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è infatti tenuta, ai sensi degli articoli 366, primo comma, n.6 e 369, secondo comma, n.4 c.p.c., non solo ad indicare fatto storico trascurato[…] n onché le ragioni per cui esso deve ritenersi idoneo ad orientare in senso diverso decisione, ma anche a precisare come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, individuando la fase e l’atto del giudizio di merito in cui è stato dedotto»). 9.2. Pertanto, è del tutto pacifico tra le parti, e su questo ha concordato anche la Corte di cassazione, c he i tre documenti asseritamente interruttivi della prescrizione, fossero stati prodotti con il ricorso di cui all’art. 702 - bis c.p.c., presentato dai fratelli Follieri per il riconoscimento del credito d’occupazione legittima per la porzione di terreno di metri quadri 6540, facenti parte della maggiore porzione di metri quadri 13.870, in quanto effettivamente occupati con il decreto d’urgenza del 12 dicembre 1988, notificato il 19 dicembre 1988.La questione sollevata dalla Corte di cassazione, invece, atteneva alla necessaria esplicitazioneda parte dei ricorrenti dell’individuazione del come e del quando talifatti , relativ i appunto alla interruzione della prescrizione, con riferimento ai tre atti specifici, fosserostato oggetto di discussione tra le parti. Del resto, la Corte di appello aveva genericamente affermato che «i ricorrenti non hanno allegato comunicazioni ovvero richieste aventi ad oggetto l’esercizio del relativo diritto in grado di interrompere la prescrizione in relazione alla richiesta di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima nei diecianni successivi alla decorrenza delle singole annualità. I documenti allegati, oltre a non avere l’attitudine ad interrompere la prescrizione, non attengono affatto a richieste dell’indennità di 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 occupazione legittima, bensì solo, a partire da una nota in data 1996 e via dicendo, alla richiesta di risarcimento del danno (“occupazione di fatto”)». La Corte d’appello ha poi aggiunto che «un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore»). Dinanzi alla affermazione della C orte d’appello che, ha fatto riferimento all’esistenza di semplici sollecitazioni dei creditori prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare in quale fase del giudizio erano stati allegati i trespecifici fatti interruttivi del termine della prescrizione (ricorso al TAR del 2003, ricorso al Tar del 2006 e lettera dell’11 gennaio 2013). 10. La Corte di cassazione, nella ordinanza qui impugnata, ed il consigliere relatore che ha redatto la proposta di soluzione della controversia presso la sezione VI, prospettando l’inammissibilità, hanno individuato un precisoprofilo di inammissibilità (cfr. proposta di VI «i ricorrenti non specificano in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito siano stati fatti valere gli atti interruttivi della prescrizione da essi indicati[…]»). Si è, dunque, dinanzi ad una opzione giuridico-interpretativa e non ad una svista percettiva, con conseguente inammissibilità della revocazione. 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 11. Quanto alla dedotta proroga del termine dell’occupazione, non si è in presenza di una svista percettiva, ma di una valutazione giuridica. Tra l’altro,tale questione non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza della Corte d’appello di Bari, sicché, come correttamente affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza impugnata «i ricorrenti propongono invece una questione di diritto non trattata dell’ordinanza impugnata, che non può tuttavia essere esaminata in questa sede, presupponendo l’indagine di fatto in ordine alla pendenza dell’occupazione alla data di entrata in vigore della legge n. 158 del 1991, cui era condizionata l’operatività della proroga prevista dall’art. 22 di detta legge, e non essendo state indicate neanche in tal caso la fase e l’atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata». Ha aggiunto la Corte di cassazione nell’ordinanza impugnata che «qualora, infatti, venga proposta in sede di legittimità una questione giuridica che implica un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo della sentenza impugnata, il ricorrente ha l ’ onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, in modo tale da consentire a questa Corte di riscontrare ex actis la veridicità del proprio assunto, ancor prima di vagliare la fondatezza». 12. Non costituisce, poi, errore revocatorio quello prospettato dai ricorrenti, nel non aver tenuto conto questa Corte, nell’ordinanza impugnata di una successiva decisione della cassazione che aveva statuito l’imprescrittibilità del diritto di credito per occupazione legittima. Questa Corte ha poi tenuto conto della memoria depositata del ricorrente in data 11 gennaio 2021, ma la ha evidentemente ritenuta del tutto irrilevante ai fini del giudizio, in quanto non si evidenziava in alcun modo quando la questio ne fosse stata effettivamente sollevata e trattata in sede di giudizio di merito. 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 23153/2021 13. I motivi resciss
Decreto Cassazione n. 33335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris