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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12619/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36806/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso -- con cui si contesta la violazione ex artt. 125 comma 3 cod.proc.pen. e 99 cod.pen. in riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. — è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla riferibilità del furto all'imputato, siccome dimorante nell'appartamento alimentato dalla fornitura e intestatario dell'utenza; Considerato che anche il diniego dell'esclusione della recidiva è stato non illogicamente giustificato, in termini coerenti con l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul punto, e quella che il ricorrente auspica è solo una diversa valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36806/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso -- con cui si contesta la violazione ex artt. 125 comma 3 cod.proc.pen. e 99 cod.pen. in riferimento all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. — è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata quanto alla riferibilità del furto all'imputato, siccome dimorante nell'appartamento alimentato dalla fornitura e intestatario dell'utenza; Considerato che anche il diniego dell'esclusione della recidiva è stato non illogicamente giustificato, in termini coerenti con l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul punto, e quella che il ricorrente auspica è solo una diversa valutazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris