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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:392
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61998CC0079_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1) (in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. 2 L'art. 1 della direttiva prevede che l'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), è sostituito dalla direttiva medesima. 3 L'art. 2 della direttiva precisa che gli Stati membri attuano, al più tardi il 1_ settembre 1996, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il 16 gennaio 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell'art. 169 del Trattato, ha intimato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio di presentarle, entro un termine di due mesi, le proprie osservazioni sull'assenza delle disposizioni necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva in questione. 5 Il 3 settembre 1997, in ragione del silenzio del governo belga, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a quest'ultimo un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica. 6 In risposta a tale parere motivato, il governo belga ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 3 ottobre 1997, che la direttiva sarebbe stata trasposta in diritto belga da un decreto il cui testo era allegato alla stessa lettera, che tale decreto era stato sottoposto alla firma dei ministri della Sanità pubblica e dell'Ambiente e che la firma da parte del capo dello Stato e la pubblicazione avrebbero avuto luogo nei termini più brevi. 7 Non avendo ottenuto dal governo belga nessuna ulteriore informazione che le consentisse di concludere che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva in seguito soddisfatto gli obblighi risultanti dalla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di promuovere il presente ricorso. 8 Nel controricorso il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio osserva che le misure di trasposizione della direttiva sono in corso di elaborazione.

Esso indica che le misure necessarie a tal fine sono in corso di elaborazione, che un progetto di regio decreto, il quale attua le disposizioni comunitarie in esame, sarà sottoposto alla firma del Re nei termini più brevi e che la Corte sarà informata appena il regio decreto sarà entrato in vigore. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che rinunciava a replicare al controricorso in parola. 10 Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta il fatto che le misure necessarie alla trasposizione della direttiva in diritto nazionale non sono state adottate entro il termine prescritto dalla medesima. 11 Va quindi accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2 di quest'ultima. 12 Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio va condannato alle spese.

Conclusione 13 Vi propongo pertanto di dichiarare che: «1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2 della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese». (1) - GU L 381, pag.

1. (2) - GU L 196, pag. 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CC0079_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1998, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, diretto a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1) (in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva. 2 L'art. 1 della direttiva prevede che l'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), è sostituito dalla direttiva medesima. 3 L'art. 2 della direttiva precisa che gli Stati membri attuano, al più tardi il 1_ settembre 1996, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il 16 gennaio 1997 la [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell'art. 169 del Trattato, ha intimato al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio di presentarle, entro un termine di due mesi, le proprie osservazioni sull'assenza delle disposizioni necessarie per la trasposizione in diritto nazionale della direttiva in questione. 5 Il 3 settembre 1997, in ragione del silenzio del governo belga, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a quest'ultimo un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica. 6 In risposta a tale parere motivato, il governo belga ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 3 ottobre 1997, che la direttiva sarebbe stata trasposta in diritto belga da un decreto il cui testo era allegato alla stessa lettera, che tale decreto era stato sottoposto alla firma dei ministri della Sanità pubblica e dell'Ambiente e che la firma da parte del capo dello Stato e la pubblicazione avrebbero avuto luogo nei termini più brevi. 7 Non avendo ottenuto dal governo belga nessuna ulteriore informazione che le consentisse di concludere che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva in seguito soddisfatto gli obblighi risultanti dalla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di promuovere il presente ricorso. 8 Nel controricorso il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio osserva che le misure di trasposizione della direttiva sono in corso di elaborazione. Esso indica che le misure necessarie a tal fine sono in corso di elaborazione, che un progetto di regio decreto, il quale attua le disposizioni comunitarie in esame, sarà sottoposto alla firma del Re nei termini più brevi e che la Corte sarà informata appena il regio decreto sarà entrato in vigore. 9 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato che rinunciava a replicare al controricorso in parola. 10 Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta il fatto che le misure necessarie alla trasposizione della direttiva in diritto nazionale non sono state adottate entro il termine prescritto dalla medesima. 11 Va quindi accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2 di quest'ultima. 12 Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio va condannato alle spese. Conclusione 13 Vi propongo pertanto di dichiarare che: «1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2 della detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese». (1) - GU L 381, pag. 1. (2) - GU L 196, pag. 1.
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