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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 12752/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28793/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 102; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2362/2021 depositata il 22/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo: a) di accertare e dichiarare la piena validità delle polizze [OSCURATO:PERSONA] spa n. 004009114, sottoscritta dal Gioncada; b) la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex. art. 2049 c.c.

A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva di aver stipulato nel 2013 delle polizze assicurative proposte dal Brambilla quale agente delle compagnie assicurative convenute.

Solo successivamente scopriva la falsità delle polizze e che il Brambilla si era impossessato del premio versato.

Gioncada e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. raggiungevano in corso di causa un accordo, facendo cessare tra loro la materia del contendere.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1385/2019, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 50.000 in favore del Gioncada e [OSCURATO:PERSONA] in via di regresso nei confronti dell’assicurazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello contestando la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e l’erronea valutazione della condotta del Gioncada.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2362/2021 pubblicata il 22 Luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 119 DL n. 209/2005 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello, una volta accertato che il Gioncada non aveva mai ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la polizza definitiva, ma aveva solo sottoscritto per il tramite del Brambilla la preliminare proposta di polizza, avrebbe omesso di valutare le previsioni contenute in quest’ultimo documento.

Dalle clausole della proposta, infatti, sarebbe stato evidente che il Gioncada avrebbe dovuto solo compilare il questionario necessario ai fini della successiva emissione della polizza da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], solo dopo aver ricevuto la polizza finale il Gioncada avrebbe dovuto procedere con il versamento dell’importo.

Secondo la società ricorrente da tale comportamento gravemente colpevole del contraente emergeva chiaramente che il Brambilla stava perseguendo interessi propri ed estranei a quelli per cui aveva ricevuto mandato determinando così l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria.

La Corte d’appello avrebbe inoltre errato nel non valutare il comportamento colpevole del Gioncada inerente al pagamento del premio che sarebbe avvenuto contravvenendo alle indicazioni sia in riferimento al difetto di legittimazione del Brambilla a riceverlo che alle modalità stesse di esecuzione.

Tali elementi sottolineerebbero sia la negligenza del contraente, sia la conseguente impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di porre in essere qualsiasi forma di controllo sull’operazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio per garantire un controllo da parte della società, non erano state conferite né le incombenze inerenti alla stipula dei contratti definitivi, né quelle relative all’incasso dei premi.

Secondo la ricorrente, dunque, sarebbero state poste in essere tutte le precauzioni idonee ad escludere una responsabilità ex. art.2049 c.c. in capo alla società.

4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare il comportamento del Gioncada quantomeno sotto il profilo del concorso ex. art. 1227 c.c.

Quest’ultimo avrebbe infatti accettato acriticamente ed incautamente di sottoscrivere parzialmente la documentazione, di non ricevere la polizza a fronte della richiesta e di effettuare il pagamento in forme non previste.

Questi elementi, evidenziando la colpa nelle azioni del Brambilla, sarebbero idonei a far ritenere negligente il comportamento del Gioncada e, quindi, a ritenerlo responsabile ex. art. 1227 c.c.

5. I due motivi, congiuntamente esaminati, nella parte in cui censurano l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., sono inammissibili, trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.

II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez.

V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).

Gli stessi motivi, inoltre, lungi dal prospettare un’effettiva violazione e falsa applicazione di legge, in realtà richiedono una valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte territoriale, e prima di essa dal Tribunale.

Questo perché spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi.

Né detto giudice è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non valorizzati, benché allegati dalle parti (cfr. ex plurimis, v., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/08/2023, n. 23351; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 26/07/2023, n. 22540; Cass. civ., Sez.

V, 3/07/2023, n. 18758; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 15/06/2023, n. 17154; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 10/02/2023, n. 4247; Cass. civ., Sez.

I, Ord. 4/04/2023, n. 9293; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass. civ., Sez.

I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. civ. Sez.

V, Ord., 5/09/2022, n. 26018 Cass. civ., Sez.

VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass. civ., SS.

UU., 16/11/2020, n. 25950).

Nel caso, la Corte di appello ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal Gioncada, ha valutato tutte le condotte dell’attore, sia pure escludendone poi la rilevanza ai fini della negligenza; e, avuto riguardo a quelle acquisite, le ha ritenute idonee a dimostrare l’esistenza del lamentato danno.

Quanto a questa statuizione, deve ritenersi l’infondatezza delle censure, siccome non implausibile la valutazione fattuale operatane dalla corte territoriale.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 11.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28793/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 102; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2362/2021 depositata il 22/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo: a) di accertare e dichiarare la piena validità delle polizze [OSCURATO:PERSONA] spa n. 004009114, sottoscritta dal Gioncada; b) la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex. art. 2049 c.c. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva di aver stipulato nel 2013 delle polizze assicurative proposte dal Brambilla quale agente delle compagnie assicurative convenute. Solo successivamente scopriva la falsità delle polizze e che il Brambilla si era impossessato del premio versato. Gioncada e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. raggiungevano in corso di causa un accordo, facendo cessare tra loro la materia del contendere. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1385/2019, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 50.000 in favore del Gioncada e [OSCURATO:PERSONA] in via di regresso nei confronti dell’assicurazione. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello contestando la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e l’erronea valutazione della condotta del Gioncada. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2362/2021 pubblicata il 22 Luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 119 DL n. 209/2005 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello, una volta accertato che il Gioncada non aveva mai ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la polizza definitiva, ma aveva solo sottoscritto per il tramite del Brambilla la preliminare proposta di polizza, avrebbe omesso di valutare le previsioni contenute in quest’ultimo documento. Dalle clausole della proposta, infatti, sarebbe stato evidente che il Gioncada avrebbe dovuto solo compilare il questionario necessario ai fini della successiva emissione della polizza da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], solo dopo aver ricevuto la polizza finale il Gioncada avrebbe dovuto procedere con il versamento dell’importo. Secondo la società ricorrente da tale comportamento gravemente colpevole del contraente emergeva chiaramente che il Brambilla stava perseguendo interessi propri ed estranei a quelli per cui aveva ricevuto mandato determinando così l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria. La Corte d’appello avrebbe inoltre errato nel non valutare il comportamento colpevole del Gioncada inerente al pagamento del premio che sarebbe avvenuto contravvenendo alle indicazioni sia in riferimento al difetto di legittimazione del Brambilla a riceverlo che alle modalità stesse di esecuzione. Tali elementi sottolineerebbero sia la negligenza del contraente, sia la conseguente impossibilità per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di porre in essere qualsiasi forma di controllo sull’operazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, proprio per garantire un controllo da parte della società, non erano state conferite né le incombenze inerenti alla stipula dei contratti definitivi, né quelle relative all’incasso dei premi. Secondo la ricorrente, dunque, sarebbero state poste in essere tutte le precauzioni idonee ad escludere una responsabilità ex. art.2049 c.c. in capo alla società. 4.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare il comportamento del Gioncada quantomeno sotto il profilo del concorso ex. art. 1227 c.c. Quest’ultimo avrebbe infatti accettato acriticamente ed incautamente di sottoscrivere parzialmente la documentazione, di non ricevere la polizza a fronte della richiesta e di effettuare il pagamento in forme non previste. Questi elementi, evidenziando la colpa nelle azioni del Brambilla, sarebbero idonei a far ritenere negligente il comportamento del Gioncada e, quindi, a ritenerlo responsabile ex. art. 1227 c.c. 5. I due motivi, congiuntamente esaminati, nella parte in cui censurano l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., sono inammissibili, trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724). Gli stessi motivi, inoltre, lungi dal prospettare un’effettiva violazione e falsa applicazione di legge, in realtà richiedono una valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte territoriale, e prima di essa dal Tribunale. Questo perché spetta al solo giudice di merito individuare le fonti del suo convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Né detto giudice è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non valorizzati, benché allegati dalle parti (cfr. ex plurimis, v., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/08/2023, n. 23351; Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/07/2023, n. 22540; Cass. civ., Sez. V, 3/07/2023, n. 18758; Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2023, n. 17154; Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/02/2023, n. 4247; Cass. civ., Sez. I, Ord. 4/04/2023, n. 9293; Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/02/2023, n. 5490; Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/01/2023, n. 1015; Cass. civ. Sez. V, Ord., 5/09/2022, n. 26018 Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724; Cass. civ., SS. UU., 16/11/2020, n. 25950). Nel caso, la Corte di appello ha valutato le allegazioni e le prove offerte dalle parti, ricostruendo i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal Gioncada, ha valutato tutte le condotte dell’attore, sia pure escludendone poi la rilevanza ai fini della negligenza; e, avuto riguardo a quelle acquisite, le ha ritenute idonee a dimostrare l’esistenza del lamentato danno. Quanto a questa statuizione, deve ritenersi l’infondatezza delle censure, siccome non implausibile la valutazione fattuale operatane dalla corte territoriale. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 11.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a nor
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