CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 28257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ondemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile, Avv. M. [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nonchéla successiva memoria di replica del 18/06/2026;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta SezionePenale, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di appello di Venezia, emessa il 20 dicembre 2024, cheaveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del dannonei confronti della parte civile, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia,lesioni personali e falsità materiale.2. Avverso tale statuizione il condannato propone ricorso straordinario.2.1. Con il primo motivo si duole del fatto che la Corte di cassazionesarebbe caduta in un errore di fatto relativo alla questione processuale posta conil primo motivo del ricorso ordinario, attraverso il quale era stata eccepita lanullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi, dovuta allaviolazione del diritto di difesa conseguente al mancato rinvio dell’udienza diprimo grado del 30 novembre 2023, celebratasi nonostante il legittimoimpedimento dell’imputato detenuto per ragioni di salute, come da certificazioneacquisita al processo all’udienza successiva.Lo stato di salute nel quale versava l’imputato il giorno dell’udienzatenutasi nella data indicata non era stato accertato dal Tribunale, che nonavrebbe dovuto accontentarsi della dichiarazione inoltrata dal carcere (e nondirettamente dall’interessato), secondo la quale l’imputato non intendevacomparire per quella udienza.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si solleva eccezione di legittimitàcostituzionale dell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 24Costituzione, nella parte in cui non prevede che “il giudice del merito, inpresenza dell’attestazione di un sanitario pubblico depositata comunque primache si svolgesse l’atto processuale disposto (discussione della causa) e checertificava il legittimo impedimento a comparire dell’imputato (per comprovatamalattia!) sia tenuto ad effettuare l’esame diretto di quello stesso sanitario ocomunque accertare in altro modo la certificazione sanitaria in contraddittorioper valutare se sia effettivo o meno l’impedimento a comparire dell’imputatocertificato dal sanitario stesso ove invece il Giudice volesse escluderne olimitarne la valenza” (così a fg. 5 del ricorso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e,comunque, manifestamente infondati.1. Deve ricordarsi che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causadel l ’errore non sia identif icabi le esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale esclusodall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n.18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 268636-01; Sez. 6, ord. n. 28424 del23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01).Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha valutato a fondo il motivo diricorso in allora proposto, ritenendo che l’imputato, attraverso la dichiarazionecon la quale aveva affermato che non intendeva comparire all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – dichiarazione trasmessa al Tribunale dalla [OSCURATO:PERSONA] ovel’imputato era detenuto – valesse a configurare una esplicita rinuncia alla suapresenza in udienza, della quale, peraltro, come ha sottolineato la sentenzaimpugnata, il difensore presente aveva preso atto, rinunciando a sua voltaall’esame dell’imputato, non chiedendo approfondimenti di sorta sul punto elimitandosi ad affermare che l’imputato avrebbe conservato la facoltà di renderespontanee dichiarazioni in altro momento (fg. 4 della sentenza impugnata).La certificazione medica prodotta dal difensore all’udienza successiva (indata 5 dicembre 2023), non è stata, pertanto, ritenuta dalla Corte di cassazioneidonea a far valere, in quel momento e per allora, il legittimo impedimento delricorrente per l’udienza del 30 novembre precedente, peraltro - come pure si èprecisato - non espresso in termini assoluti così come richiede la norma.Il motivo dell’odierno ricorso – attraverso il quale si invoca, con terminegiuridicamente amorfo, una “correzione” della sentenza – non individua, dunque,un errore di fatto ma censura una valutazione effettivamente adottata e che siassume errata; con il che, il motivo non è consentito.Si osservi, solo ad abundantiam, che l’imputato che abbia espressamenterinunciato a comparire all'udienza non può poi invocare l'applicazione delledisposizioni sul legittimo impedimento, ancorché sussistano in astratto lecondizioni per la loro operatività (Sez. 5, n. 1129 del 04/11/2021, dep. 2022,Casamonica, Rv. 282535-01; Sez. 6, n. 17137 del 11/04/2013, G., Rv. 256248-01).Ne consegue l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionaleproposta con il secondo motivo di ricorso e l’assorbimento di ogni altraargomentazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoriadepositata.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.