Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21317/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dell'impugnazione; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato e in ogni caso aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della propria decisione, all'uopo evidenziando come la censura sulla legittimità del porto del coltello fosse stata solo genericamente argomentata a partire da una indimostrata destinazione domestica dello stesso, non rilevando, per il resto, la dedotta mancanza di un'azione intimidatrice; e come le deduzioni critiche sulla mancata applicazione dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche, nonché sulla eccessività della pena non si fossero accompagnate dalla puntuale enunciazione degli elementi in tesi valorizzabili a favore dell'imputato, tanto più dinnanzi alla specifica esposizione delle ragioni che avevano indotto il Tribunale alla propria decisione (atteggiamento aggressivo dell'imputato, negativi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dell'impugnazione; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato e in ogni caso aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della propria decisione, all'uopo evidenziando come la censura sulla legittimità del porto del coltello fosse stata solo genericamente argomentata a partire da una indimostrata destinazione domestica dello stesso, non rilevando, per il resto, la dedotta mancanza di un'azione intimidatrice; e come le deduzioni critiche sulla mancata applicazione dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità e delle attenuanti generiche, nonché sulla eccessività della pena non si fossero accompagnate dalla puntuale enunciazione degli elementi in tesi valorizzabili a favore dell'imputato, tanto più dinnanzi alla specifica esposizione delle ragioni che avevano indotto il Tribunale alla propria decisione (atteggiamento aggressivo dell'imputato, negativi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 21317/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris