CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale, riformata la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 189, comma 7, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stata confermata la condanna pronunciata il 20 febbraio 2019 dal Tribunale di Trieste in relazione al delitto previsto dall'art.189, comma 6, cod. strada commesso in Trieste il 17 aprile 2017 con la recidiva reiterata specifica. Con riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato, si osserva che il ricorso è generico in quanto riproduce censure già sottoposte all'esame della corte di appello, trascurando di confrontarsi con la analitica disamina degli elementi costitutivi del reato svolta alle pagine 5-7 della sentenza. Con riferimento al secondo motivo, con il quale si desume violazione dell'art.133 cod. pen., si tratta di censura inammissibile in quanto aspecifica, essendo omesso ogni confronto con le ragioni sviluppate alle pagine 10-12 della sentenza ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, anche sulla base dell'oggettivo disvalore del fatto, nonché della determinazione della pena in misura superiore di tre mesi al minimo edittale. Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il'Cniglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] e eni rrao Ennant. Ivo [OSCURATO:PERSONA] C MAC