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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 29931/2022

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seguente Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, condannando la parte civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese di giudizio; che il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, relativamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo di non avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado, bensì di avere solo presentato richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effel:to penale, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.; che il difensore dell'imputato ha depositato, in data 6 giugno 2022, "conclusioni scritte" con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso della parte civile; che il ricorso è fondato; che dagli atti del procedimento risulta che la parte civile si era limitata a presentare istanza ex art. 572 cod. proc. pen. perché il Procuratore della Repubblica di S.M. [OSCURATO:PERSONA] proponesse impugnazione avverso la sentenza assolutoria dell'imputato, e che l'atto di appello è stato effettivamente presentato solo da quest'ultimo; che la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna, che elimina, della parte civile al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA], di assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, condannando la parte civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese di giudizio; che il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, relativamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo di non avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado, bensì di avere solo presentato richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effel:to penale, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.; che il difensore dell'imputato ha depositato, in data 6 giugno 2022, "conclusioni scritte" con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso della parte civile; che il ricorso è fondato; che dagli atti del procedimento risulta che la parte civile si era limitata a presentare istanza ex art. 572 cod. proc. pen. perché il Procuratore della Repubblica di S.M. [OSCURATO:PERSONA] proponesse impugnazione avverso la sentenza assolutoria dell'imputato, e che l'atto di appello è stato effettivamente presentato solo da quest'ultimo; che la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna, che elimina, della parte civile al pagamento delle spese processuali.
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