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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 10182/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2783/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 683/2023 depositata il 27/06/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la parte controricorrente ha documentato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, il versamento di tali spese processuali va disposto in favore dello Stato (Cass. n. 15817 del 12/06/2019; Cass.n. 25653 del 13/11/2020); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16/04/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2783/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 683/2023 depositata il 27/06/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la parte controricorrente ha documentato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, il versamento di tali spese processuali va disposto in favore dello Stato (Cass. n. 15817 del 12/06/2019; Cass.n. 25653 del 13/11/2020); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/04/20
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