CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04389/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20126/2020 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Colonnella (TE), [OSCURATO:PERSONA] 64, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nonché in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del Consiglio di Amministrazione e Liquidatore dei beni nella procedura concordataria 5/2014 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].sa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso questi ultimi nel loro studio in Roma, Via degli Scipioni 132. - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentati dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e presso il suo studio domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a Tordino, alla [OSCURATO:PERSONA] n.32. - c ontroricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]Silvani ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Alfonso di [OSCURATO:PERSONA], C.F. DSB.LNS.73T28.L103R, [OSCURATO:PERSONA] delConcordato Preventivo n. 5/2014 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo sull’impugnazione ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi di vari professionisti incaricati di stimare il patrimonio immobiliare della società [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo - ha rigettato il reclamo, confermando così il provvedimento di liquidazione del g.d. 1.1 Il Tribunale ha osservato, per quanto qui ancora rileva, quanto segue: (i) non era applicabile nel caso di specie l’invocata prescrizione presuntiva posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quest’ultima riguarda rapporti negoziali svolti senza formalità, ove il pagamento avviene senza dilazione né rilascio di quietanza; (ii) non poteva venire in rilievo neanche l’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, essendo quella sub iudice una prestazione oggetto di contratto d’opera professionale concluso tra gli organi della procedura ed i tecnici stimatori, senza che quest’ultimi potessero essere qualificati quali ausiliari del giudice; (iii) non era neanche condivisibile la doglianza articolata dalla società reclamante quanto alla mancanza di motivazione del provvedimento di liquidazione dei compensi articolato dalla parte reclamante, posto che nel caso in esame il decreto impugnato, dopo aver preso atto del parere del commissario giudiziale del 24.5.2019 relativo all’istanza di liquidazione del 8.4.2019 e dopo aver riportato pedissequamente il contenuto della predetta istanza mediante la trascrizione del dettaglio delle somme richieste, aveva disposto letteralmente così : “liquida in conformità, trattandosi di fattura vantaggiosa per la procedura rispetto a quella formulabile sulla base della liquidazione del 19.12.2013”; (iv) consistendo la motivazione del provvedimento nella menzione del carattere vantaggioso per la procedura della fattura presentata dai tecnici e nel richiamo al parere del commissario giudiziale del 24.05.2019, la stessa poteva dunque “superare il vaglio di legittimità”. 2.Il decreto, pubblicatoil 5.3.2020 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Alfonso di [OSCURATO:PERSONA], commissario giudiziale del concordato intimato, non ha svolto difese. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “ violazione dell’articolo 111 della costituzione e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Violazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’articolo 360 c.p.c. comma 1 n. 3, in relazione al capo del decreto impugnato del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in cui quest’ultimoha ritenuto assolto l’obbligo di motivazionale mediante “riferimento implicito al parere espresso dal commissario giudiziale dando atto di avere considerato implicitamente nel suo complesso la materia controversa”. 1.1 Il primo motivo è inammissibileper carenza di interesse. La parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver accolto le doglianze di carenza assoluta di motivazione, già denunciate in sede di reclamo avverso il provvedimento del g.d. di liquidazione dei compensi professionali, senza tuttavia considerare che il decreto emesso dal tribunale (e qui fatto oggetto di ricorso per cassazione)è integralmente sostitutivo di quello reclamato e che, pertanto, quale che fosse la motivazione del decreto emesso g.d., la stessa non risulta più rilevante nell’odierno giudizio impugnatorio di legittimità. Va ricordato, in termini più generali, che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte dello stesso giudice di appello (Cass. S ez. 2, Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020 ; Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014; v. anche Cass. 7744/2011). 2. Il secondo mezzo è invece fondato. 2.2 Denuncia la società ricorrente la “violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’articolo 111 della Costituzione. Violazione degli articoli 99, 112, 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al capo del decreto in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la “vantaggiosità della fattura formulabile “sulla base della liquidazione del 19.12.2013” –previo necessario rilievo, in merito, da parte di questo Collegio, dell’errore materiale nel quale è con ogni evidenza incorso il giudice del gravato decreto nel richiamare il suo precedente decreto del 19.12.2013 (con il quale, ad altro tecnico, il [OSCURATO:PERSONA]. Reginelli, era stato riconosciuto un compenso pari a soli euro 4.000 oltre accessori …”. Questa volta le doglianze della ricorrente colgono nel segno perché le stesse -che denunciano un vizio assoluto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., come tale ricorribile ex art. 111, 7 comma, Cost. come vizio di violazione di legge processuale (art. 132 n. 4 c.p.c.: vedi Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9371del 16/04/2018) - sono, invero, rivolte, al provvedimento qui impugnato e non già a quello di primo grado. In effetti, la motivazione del detto provvedimento non supera il minimo costituzionale ed integra una motivazione “meramente apparente”, secondo il paradigma applicativo declinato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Sul punto giova infatti ricordare che l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n . 8053 del 2014 ; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977del 23/05/2019). 2.3 Ciò posto e ricordato, non è dato comprenderedalla motivazione in che modo la legittimità del provvedimento impugnato dinanzi al giudice territoriale potesse derivare dalla mera “vantaggiosità” del compenso da ultimo richiesto, rispetto a quello più esoso richiesto in precedenza dai medesimi professionisti, senza che il Tribunale si interrogasse contemporaneamente sulla correttezza dei parametri di liquidazione applicati dal g.d., in relazione alla tipologia della prestazione eseguita in favore della procedura concorsuale. Si tratta, con tutta evidenza, di una carenza assoluta di motivazione che non rende “percepibile il fondamento della decisione”, perché resa attraverso argomentazioni circolari e inesplicate tali da impedire ogni apprezzamento a riguardo del convincimento espresso. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi, con l’esclusione del nono che va invece rigettato. 3. Il terzo motivo denuncia, infatti, la “violazione dell’art. 287 codice di procedura civile”, in relazione alla procedura di correzione d’ufficio di errore materiale; il quarto articola vizio di violazione degli artt.99, 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’assunto dell’insussistenza di un accordo tra le parti; il quinto deduce sempre la violazione dei medesimi indici normativi indicati nel quarto motivo, in relazione ad un presunto “travisamento delle risultanze processuali”; il quinto fa questione sull’asserita natura prededucibile dei crediti con “violazione dell’art. 111 legge fallimentare”; il settimo invece riguarda il denunciato vizio di “funzionalità” delle prestazioni svolte dai tecnici della procedura; l’ottavo, infine, riguarda la stima dei compensi, con conseguente denuncia di violazione del D.M. 30.5.2002 e del d.P.R. n. 115/2002. Si tratta, con tutta evidenza, di profili di doglianza che rimangono assorbiti dal preliminare profilo di “mancanza di motivazione”, profilo accolto, per quanto detto, in relazione al secondo motivo di ricorso. 4. Il nono motivo lamenta invece la “illegittimità del decreto impugnato anche nel capo che ha ritenuto non applicabile la prescrizione presuntiva. Violazione dell’art. 2956 cc. e ss., anche in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione articolo 71 D.P.R. 115/2002”. 4.1 Il motivo è infondato. La motivazione impugnata, quanto alla questione della non applicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva, è coerente con i principi affermati nella subiecta materiada parte della giurisprudenza di legittimità. È stato infatti precisato che l e prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. n. 17595/2019). Né risulta applicabile, come invece predicato dalla ricorrente, l’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, posto che i professionisti –dei cui compensi qui si discute –non possono essere certo considerati “ausiliari” del giudice e della procedura concorsuale, trattandosi, diversamente, di tecnici con i quali il commissario giudiziale instaura un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10143 del 09/05/2011 ; S ez. 1, Sentenza n. 1377 del 18/02/1985). Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, in relazione al denunciato vizio di carente motivazione, con necessario rinvio al Tribunale per un nuovo esame della vicenda processuale sopra descritta. P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo e rigetta il nono motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al