Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 15050/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4377/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 710/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4377/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; -ricorrente non costituito - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 710/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Così decis
Decreto Cassazione n. 15050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris