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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:T:1990:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989TJ0139_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa T-139/89, [OSCURATO:PERSONA]Schettini, già agente temporaneo del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente a Mamer ( Granducato del Lussemburgo ), con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 4, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capo divisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della decisione del convenuto 1° febbraio 1989 con cui si rifiuta alla ricorrente la compensazione di 75 giorni di congedo non usufruiti al momento della cessazione del servizio, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ), composto dai signori A .

Saggio, presidente, B .

Vesterdorf e K .

Lenaerts, giudici,

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara e statuisce : 1 ) La decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 1° febbraio 1989 è annullata in quanto essa riguarda il riporto dei giorni di congedo ai sensi dell' art . 4, primo comma, dell' allegato V dello Statuto . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] europeo verserà alla signora [OSCURATO:PERSONA]Schettini un' indennità di compensazione corrispondente a 27 giorni di congedo non usufruiti il cui importo sarà determinato in conformità alle disposizioni dell' art . 4, secondo comma, dell' allegato V dello Statuto . 3 ) Il ricorso è respinto per il resto . 4 ) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989TJ0139_IT [OSCURATO:PERSONA] causa T-139/89, [OSCURATO:PERSONA]Schettini, già agente temporaneo del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente a Mamer ( Granducato del Lussemburgo ), con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 4, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capo divisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della decisione del convenuto 1° febbraio 1989 con cui si rifiuta alla ricorrente la compensazione di 75 giorni di congedo non usufruiti al momento della cessazione del servizio, IL TRIBUNALE ( Terza Sezione ), composto dai signori A . Saggio, presidente, B . Vesterdorf e K . Lenaerts, giudici, [OSCURATO:PERSONA] dichiara e statuisce : 1 ) La decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 1° febbraio 1989 è annullata in quanto essa riguarda il riporto dei giorni di congedo ai sensi dell' art . 4, primo comma, dell' allegato V dello Statuto . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] europeo verserà alla signora [OSCURATO:PERSONA]Schettini un' indennità di compensazione corrispondente a 27 giorni di congedo non usufruiti il cui importo sarà determinato in conformità alle disposizioni dell' art . 4, secondo comma, dell' allegato V dello Statuto . 3 ) Il ricorso è respinto per il resto . 4 ) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese .