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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 30756/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21368/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 21368/2021 R.G. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 133/2021 depositata il 08/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] N [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno promosso, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. azione di ripetizione di indebito, fondata sulla nullità delle clausole di corresponsione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto (CMS) e della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Nel costituirsi in giudizio, la banca convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento del saldo passivo di € 2.031.520,88.

2. La convenuta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa in data 9 dicembre 2015 e nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale successore ex art. 111 cod. proc. civ. della convenuta.

Il Tribunale di Ancona ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dalle parti attrici e si è pronunciata nel merito,rigettando la domanda principale e accogliendo la domanda riconvenzionale.

4. La Corte di Appello di Ancona , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello delle società attrici.

Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva - che alla l.c.a. si applica l’art. 200 l. fall., che attribuisce la rappresentanza processuale al commissario liquidatore, con conseguente inapplicabilità dell’art. 43 l. fall. ( « da qui l’inapplicabilità dell’art. 43 l.f. il necessario riferimento alla normativa generale e l’esigenza della dichiarazione dell’evento interruttivo ai fini della interruzione»). n. 21368/2021 R.G.

5. Propongono ricorso per cassazione le società appellanti , affidato a un unico motivo , cui resiste con controricorso REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 305 e 307 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 43 e 200 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di estinzione del giudizio per omessa pronuncia dell’interruzione del processo, avendo ritenuto inapplicabile alla liquidazione coatta amministrativa l’istituto dell’interruzione del processo quale effetto dell’ intervenuta apertura della procedura di liquidazione coatta, stante l’inapplicabilità a tale procedura dell’art.43 l. fall., sul presupposto che l’art. 200 l. fall. non opererebbe un rinvio recettizio alla suddetta disposizione.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’interruzione del giudizio, conseguente alla cessazione delle funzioni degli organi della società ammessa alla l.c.a., è principio affermato tradizionalmente ben prima della novella dell’art. 43 l. fall. operata dal d. lgs. n. 5/2006 con l’aggiunta del terzo comma alla norma.

Considera, inoltre, parte ricorrente irrilevante la costituzione in giudizio del successore a titolo particolare della banca convenuta.

2. Il ricorso è infondato , per quanto debba essere corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Le società ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza impugnata perché avrebbe omesso di pronuncia r si (a valle) sull’istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione.

3. Tuttavia, in generale il provvedimento di estinzione presuppone (a monte) che la parte colpita dall’evento interruttivo abbia dichiarato l’esistenza dell’evento interruttivo e abbia n. 21368/2021 R.G. dichiarato di volersi avvalere di tale evento , dichiarazione riservata al procuratore della parte costituita di natura negoziale, non surrogabile da informazioni o comunicazioni di terzi (Cass., 8494/2012; Cass., n. 16280/2018); presuppone, inoltre, che a seguito della dichiarazione della parte il giudice abbia emesso un provvedimento che dichiara l’ interruzione del giudizio , facendolo entrare in quiescenza e sia, poi, decorso il termine di legge dal provvedimento giudiziale senza riassunzione o prosecuzione del processo (art. 305 cod. proc. civ.).

Nel caso del l’i nterruzione conseguente alla apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, pur operando l’evento interruttivo automaticamente ai sensi dell'art. 43, terzo comma, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre pur sempre dal provvedimento giudiziale che pronuncia l’interruzione e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento sia portat o a conoscenza di ciascuna parte (Cass. n. 22714/ /2025 ; Cass., Sez.

U., n. 12154/2021).

4. N ella specie il ricorso risulta privo di specificità in ordine a tale secondo comunque essenziale profilo, vale a dire in ordine al provvedimento giudiziale dichiarativo del l’interruzione .

Ove manchi tale presupposto non può decorrere il termine di legge per la riassunzione o prosecuzione del processo.

5. L a sentenza impugnata è , pertanto, conforme a diritto salva la correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M n. 21368/2021 R.G.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21368/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.POMA 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] n. 21368/2021 R.G. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 133/2021 depositata il 08/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] N [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno promosso, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. azione di ripetizione di indebito, fondata sulla nullità delle clausole di corresponsione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto (CMS) e della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Nel costituirsi in giudizio, la banca convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento del saldo passivo di € 2.031.520,88. 2. La convenuta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa in data 9 dicembre 2015 e nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale successore ex art. 111 cod. proc. civ. della convenuta. Il Tribunale di Ancona ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dalle parti attrici e si è pronunciata nel merito,rigettando la domanda principale e accogliendo la domanda riconvenzionale. 4. La Corte di Appello di Ancona , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello delle società attrici. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva - che alla l.c.a. si applica l’art. 200 l. fall., che attribuisce la rappresentanza processuale al commissario liquidatore, con conseguente inapplicabilità dell’art. 43 l. fall. ( « da qui l’inapplicabilità dell’art. 43 l.f. il necessario riferimento alla normativa generale e l’esigenza della dichiarazione dell’evento interruttivo ai fini della interruzione»). n. 21368/2021 R.G. 5. Propongono ricorso per cassazione le società appellanti , affidato a un unico motivo , cui resiste con controricorso REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 305 e 307 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 43 e 200 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di estinzione del giudizio per omessa pronuncia dell’interruzione del processo, avendo ritenuto inapplicabile alla liquidazione coatta amministrativa l’istituto dell’interruzione del processo quale effetto dell’ intervenuta apertura della procedura di liquidazione coatta, stante l’inapplicabilità a tale procedura dell’art.43 l. fall., sul presupposto che l’art. 200 l. fall. non opererebbe un rinvio recettizio alla suddetta disposizione. Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’interruzione del giudizio, conseguente alla cessazione delle funzioni degli organi della società ammessa alla l.c.a., è principio affermato tradizionalmente ben prima della novella dell’art. 43 l. fall. operata dal d. lgs. n. 5/2006 con l’aggiunta del terzo comma alla norma. Considera, inoltre, parte ricorrente irrilevante la costituzione in giudizio del successore a titolo particolare della banca convenuta. 2. Il ricorso è infondato , per quanto debba essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. Le società ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza impugnata perché avrebbe omesso di pronuncia r si (a valle) sull’istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione. 3. Tuttavia, in generale il provvedimento di estinzione presuppone (a monte) che la parte colpita dall’evento interruttivo abbia dichiarato l’esistenza dell’evento interruttivo e abbia n. 21368/2021 R.G. dichiarato di volersi avvalere di tale evento , dichiarazione riservata al procuratore della parte costituita di natura negoziale, non surrogabile da informazioni o comunicazioni di terzi (Cass., 8494/2012; Cass., n. 16280/2018); presuppone, inoltre, che a seguito della dichiarazione della parte il giudice abbia emesso un provvedimento che dichiara l’ interruzione del giudizio , facendolo entrare in quiescenza e sia, poi, decorso il termine di legge dal provvedimento giudiziale senza riassunzione o prosecuzione del processo (art. 305 cod. proc. civ.). Nel caso del l’i nterruzione conseguente alla apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, pur operando l’evento interruttivo automaticamente ai sensi dell'art. 43, terzo comma, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre pur sempre dal provvedimento giudiziale che pronuncia l’interruzione e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento sia portat o a conoscenza di ciascuna parte (Cass. n. 22714/ /2025 ; Cass., Sez. U., n. 12154/2021). 4. N ella specie il ricorso risulta privo di specificità in ordine a tale secondo comunque essenziale profilo, vale a dire in ordine al provvedimento giudiziale dichiarativo del l’interruzione . Ove manchi tale presupposto non può decorrere il termine di legge per la riassunzione o prosecuzione del processo. 5. L a sentenza impugnata è , pertanto, conforme a diritto salva la correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M n. 21368/2021 R.G. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nor
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