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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45026/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 21 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 26 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., revocando i benefici di legge e la sospensione condizionale della pena.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nella parte in cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici concessi dal primo giudice, pur in assenza di appello sul punto da parte del pubblico ministero, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui i provvedimenti che dispongono la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., e quello che revoca il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, operano di diritto e hanno contenuto meramente dichiarativo, potendo dunque essere disposti d'ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (così, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429, sulla sospensione condizionale e Sez. 5, n. 10294 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280887 in tema di non menzione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 21 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 26 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., revocando i benefici di legge e la sospensione condizionale della pena. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge nella parte in cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici concessi dal primo giudice, pur in assenza di appello sul punto da parte del pubblico ministero, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui i provvedimenti che dispongono la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., e quello che revoca il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, operano di diritto e hanno contenuto meramente dichiarativo, potendo dunque essere disposti d'ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (così, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429, sulla sospensione condizionale e Sez. 5, n. 10294 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280887 in tema di non menzione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris