CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41839/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA@iato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4. 1.MAGGIORE Salvatore e MAGGIORE [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gra- vame, rideterminava la pena nei loro confronti in anni uno mesi otto di re- clusione ed euro 600 di multa ciascuno. 2. I ricorrenti deducono difetto di motivazione in relazione all-omessa espli- citazione delle ragioni del mancato proscioglimento. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto as- solutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha compor- tato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di le- gittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato(sez.3, 15.6.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268385; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Khribech, 259825). 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estens