CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30148/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia, in Roma alla via Spalato n.11. -controricorrente- avverso la sentenza n. 3954/17della Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 11 maggio 2017, depositata in data 30 giugno 2017e non notificata. tributi r.g. n.30148/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso l a sentenza n. 3954/17 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 11 maggio 2017, depositata in data 30 giugno 2017 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Latina n.17/2013, che aveva accolto il ricorso del contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della somma versata dal contribuente a titolo di Irpef sul trattamento pensionistico per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010e richiesta sul presupposto che il trattamento erogato avesse natura di emolumento versato dalla [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a statuto internazionale e qualificabile come retribuzione differita. 2. Con la sentenzaimpugnata, la C.t.r. riteneva che gli emolumenti erogati dalla NATO al contribuente per il trattamento di quiescenza avessero effettivamente naturadi retribuzione differit a, che, costituita dalle quote dello stipendio esente da imposta e precedentemente accantonate, è anch’essa esente da imposizione ai sensi dell’art.8, lett. c, d.lgs. n.2083/1962. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.14 preleggi, 8, comma 2, lett. c , d.P.R. 18 r.g. n.30148/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] settembre 1962, n.2083, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l’esenzione in esame concerneva unicamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, dovendo restarne escluse le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi su quanto espressamente censurato in sede di appello, cioè sulla contestazione relativa alla mancata prova da parte del contribuente della sua appartenenza alla categoria del personale beneficiaria dell’esenzione. 2.1. Il primo motivo èfondato, con conseguente assorbimento del secondo. Come questa Corte ha già chiarito, in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia aidipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962, norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo (Cass. n.705/2019; 27965/2021). Invero, nelle citate pronunce si evidenzia che l'art. 8, comma 1, lett. c) del citato d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l'applicabilit̀ del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di "redditi derivanti da stipendi ed emolumenti" e che essi siano corrisposti al personale civile "dai quartieri generali interalleati nella loro qualit̀ di impiegati di detti quartieri generali". r.g. n.30148/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli "emolumenti" percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalit̀ istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano pì la loro opera. La disciplina dettata dalla legge del 1962 non pù , ovviamente, discostarsi da quella sovranazionale emergente dal richiamato art. 42 del Regolamento pensionistico, in virt̀ del quale l'importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente, considerato che l'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962 si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l'applicabilit̀ del beneficio solamente a coloro che rivestono la qualit̀ di "impiegati" e con riguardo esclusivamente agli "stipendi ed emolumenti" percepiti. Tale conclusione è, d'altro canto, ulteriormente avvalorata dalla considerazione che lo schema pensionistico applicato alle cd. "organizzazioni coordinate" prevede anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò riconoscendoimplicitamente la legittimit̀ della tassazione delle pensioni stesse. L’interpretazione letterale dell'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962, che impone di attribuire l’esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento, r.g. n.30148/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] trova, peraltro, conferma nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 16098 del 18/8/2004 (che ha deciso in ipotesi analoga in cui era prevista l'esenzione per i redditi da lavoro prestato all'estero), secondo cui « i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente solo ai fini della loro inclusione nella base imponibile, ma non anche ai fini della loro esclusione, per cui l'esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero) non si estende, in mancanza di un’espressa disposizione di legge, ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro », e cì in quanto « le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate ». L'equiparazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente è, infatti, dettata dalla finalit̀ di "omogeneizzare il relativo trattamento tributario" e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente. Va, d'altrocanto, ricordato che le Sezioni Unite, sempre nell'ambito di controversie di lavoro, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di "retribuzione dif ferita", conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, perch́ «sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettivit̀ con la prestazione lavorativa» (Cass. Sez. U., n. 974 del 1/2/1997) e sono conseguentemente sottratti al criterio inderogabile di proporzionalit̀ alla quantit̀ e qualit ̀ del lavoro che caratterizza gli emolumenti da lavoro. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di r.g. n.30148/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatto, pù essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese deigradi del giudizio di merito. Le spese relative al presente giudizio di legittimit ̀ seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna parte contribuente a pagare all’Agenzia delle entrate le