CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 34035 / 20 18 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente- avverso la sentenza n. 3724/2018della [OSCURATO:PERSONA] –sez. staccata di Messina, depositatal’11 settembre 2018, notificata il 2 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 1° ottobre 2004 [OSCURATO:PERSONA] presentò all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso della quota di ritenuta operata dalla Regione Siciliana, sua datrice di lavoro, sull’indennità di buonuscita. Sul relativo importo lordo di quest’ultima(pari ad € 204.839,30), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, era stata operata una detrazione del 24%, pari alla percentuale dell’indennità corrispondente al rapporto fra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l’aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato. Di seguito, sull’importo netto ottenuto, era stata effettuata una riduzione proporzionata agli anni di servizio e, quindi, operata la ritenuta Irpef in baseall’aliquota media del 32,55%. Il contribuente sosteneva – evocando la citata decisione della Corte costituzionale e l’art. 20, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 21/2003 –che la prima detrazione andasse operata nella misura del 55,56%, ciò che avrebbe determinato la ritenuta Irpef nell’aliquota media del 27,96%. L’Amministrazione oppose un silenzio-rifiuto che il contribuente impugnò vittoriosamente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina.2. Il successivo appello dell’amministrazione fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina. I giudici regionali rilevarono che l’art. 20 della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2003 faceva salva la quota di liquidazione maturata sulla base delle previgenti modalità di calcolo stabilite per i dipendenti regionali per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2003, tra i quali rientrava il contribuente; e che, pertanto, la percentuale da detrarre sull’indennità di buonuscita era pari al 50%. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimato. Considerato che: 1. Il motivo di impugnazione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 30 della l.r. n. 2 del 1962 e dell’art. 11 della l.r. n. 11 del 1988. La ricorrente osserva che, in base alla disciplina statale applicabile ratione temporis, nell’arco temporale lavorativo del dipendente concorrono alla formazione dell’indennità i contributi nella misura complessiva del 4%, in egual proporzione fra datore e lavoratore. La normativa regionale applicabile, invece, prevede il concorso dei contributi nella misura dell’8,33%, in rapporto non proporzionale fra le parti (2% a carico del lavoratore e 6,33% a carico del datore). Di qui la ritenuta illegittimità dell’abbattimento del 50%, che (al contrario di quello originariamente disposto, pari al 24%) non rispecchia detta ultima proporzione, e l’erroneità del richiamo operato dalla C.T.R. alla normativa regionale, che si limita a stabilire le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettanti ai dipendenti regionali a decorrere dal 1° gennaio 2004. 2. La censura non è fondata. L’art. 20, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2003 prevede che «[a]decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo». La norma, inserita nel contesto della complessiva regolamentazione del trattamento di quiescenza del personale regionale, contiene pertanto una clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 2004, per i quali è prevista la perdurante vigenza del pregresso sistema regionale. Quest’ultimo, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente, comportava un abbattimento della base imponibile al 50% in termini corrispondenti all’eguale riparto, fra lavoratore e datore, dei contributi posti a loro carico. A tale ricostruzione interpretativa del quadro normativo si è uniformata la sentenza impugnata, che è dunque immu ne dal vizio denunziato. 3. Il ricorso è pertanto meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo alla condanna della stessa al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 2.500,00,