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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22166/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’AUTOSUFDott. [OSCURATO:PERSONA] AdF.I C2I5E/N6Z/2A0 26 C.C.IN RELAZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA].G.

N. 26320/2019RESISTENZAEX ART. 12,Dott. [OSCURATO:PERSONA] C OMMA, 7,DELLA L.ha pronunciato la seguente 27.7.2000, n.ORDINANZA INAMMISSIBILIsul ricorso iscritto al n. 26320/2019 R.G., propostofallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]”, in liquidazione, con sede inMestrino (VI) [già in Thiene (VI)], in persona del curatore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Padova, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifichee comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento e procura in allegato all’istanza di decisione delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte Suprema diCassazione – Sezione Tributaria il 25 maggio 2018, n. 13109;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

Il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione, haproposto ricorso per la revocazione della sentenza depositatadalla Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria il 25maggio 2018, n. 13109, la quale, in controversia avente adoggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.84203T200306/2006 da parte dell’Agenzia delle Entrate,notificatole il 29 novembre 2006, per il recupero dell’indebitadetrazione dell’IVA relativa all’anno 2001 su operazionioggettivamente inesistenti riguardanti l’acquisto di un terrenoe l’esecuzione di opere di edificazione, aveva accolto il ricorsoproposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e rigettatoil ricorso proposto in via incidentale dal fallimento della “NovumS.p.A.”, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per il Veneto il 28 settembre2009, n. 44/30/2009.

Quest’ultima, dopo la riunione perconnessione, aveva parzialmente accolto gli appelli propostidalla contribuente con l’annullamento dell’avviso diaccertamento.2.

Il giudice di legittimità aveva rigettato il ricorso proposto invia incidentale dalla contribuente per difetto di autosufficienzain ordine all’allegazione di ragioni deducibili (con prognosifavorevole) in sede di contraddittorio preventivo in relazionead una fattispecie di accertamento “a tavolino”.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/20264.

Il giudice delegato allo spoglio ha formulato proposta didecisione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorsoper revocazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si deduceun errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc.civ., in relazione alla ritenuta carenza di autosufficienza sulleragioni dedotte dal contribuente – ai fini della c.d.

“prova diresistenza” - a giustificazione dell’obbligatorietà delcontraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, della legge 27luglio 2000, n. 212, in vista di un diverso esito delprocedimento tributario, con riferimento alle circostanzeapprezzate dai giudici di merito, che avevano ritenutol’illegittimità dell’atto impositivo in ordine alla veridicità dellefatture portate in detrazione.2.

In limine, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesameNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026e di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez.

Un.,10 aprile 2024, n. 9611).

Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.3.

Secondo la proposta di definizione accelerata: «L’odiernostrumento di revocazione risulta inammissibile, prima di tuttoperché la dedotta falsa percezione della realtà risultaincontestabilmente esclusa dagli atti e dai documenti di causae dunque inidoneo ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4dell'art. 395 c.p.c., atteso che ciò che con la sua prospettazionesi imputa al Collegio, che ha deciso il ricorso ordinario, consistenell’erronea supposizione della insussistente allegazione deglielementi che avrebbe determinato la concreta rilevanza cheavrebbe potuto avere il contraddittorio endoprocedimentale,ad avviso della ricorrente, invece esattamente indicati perrelationem ai motivi di doglianza – non meglio specificati – chesarebbero stati considerati dai giudici di merito edespressamente indicati nel controricorso.

Senonché, i giudici dimerito hanno escluso la rilevanza della violazione dell’art. 12cit., né si evince dal controricorso gli elementi che avrebberoconsentito di condurre ad un risultato diverso dalla notificadell’avviso.

La censura investe non già errori di percezione ma,piuttosto, la stessa attività valutativa del giudice, insuscettibilein quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione.Rientra, infatti, nell'ambito dell'attività di valutazionel'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte,specificamente dei motivi del ricorso per cassazione (in talsenso Cass. n. 13181 del 28/05/2013; n. 14937 del15/06/2017; n. 6405 del 15/03/2018).Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte "Non è idoneoad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effettiNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ.,l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, didati giuridico – fattuali acquisiti attraverso la mediazione delleparti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettiviinsuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - direvocazione".Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea aintegrare errore revocatorio, l'interpretazione delprovvedimento impugnato della quale la Corte di legittimità dàconto in motivazione.

In applicazione di tale principio devecoerentemente rilevarsi che esorbitano dall'ambito dioperatività della citata norma questioni che attengonoall'interpretazione dell’oggetto della domanda da parte delgiudice adito (Cass. n. 2884 del 10/3/1992 e molte altreconformi).

Il ricorso proposto altro non è che un tentativo diriproporre sotto forma di revocazione i motivi di ricorso giàesaminati nella sentenza di merito e respinti o ritenuti assorbitidalla Corte».4.

Al fine di contrastare - in memoria illustrativa - lemotivazioni della proposta di definizione accelerata, laricorrente ha richiamato il principio enunciato da Cass., Sez.3^, 19 gennaio 2026, n. 1129, rinviante, a sua volta, a Cass.,Sez.

Trib., 13 maggio 2024, n. 13109, secondo cui il ricorsoper errore revocatorio di una sentenza della Corte diCassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395,n. 4), od. proc. civ. è inammissibile quando è diretto acensurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato,sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, primoNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026comma, n. 6), cod. proc. civ., mentre lo stesso rimedio, ex art.391-bis cod. proc. civ., è ammissibile quando l'errore di fattocirca la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e inmaniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio nonabbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'attorisultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.5.

Il ricorso è inammissibile, potendo confermarsi in toto leargomentazioni esposte dalla proposta di definizioneaccelerata.5.1.

Ciò anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui, con riguardo alla disciplinaapplicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della legge27 luglio 2000, n. 212, come introdotto dall’art. 1, comma 1,lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, come richiamatoed interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. 29 marzo 2024, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali c.d.

“a tavolino”, la violazione dell’obbligo dicontraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'attoimpositivo purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito, a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo (vedasi, in motivazione:Cass., Sez.

Un., 25 luglio 2025, n. 21271).Il che, in ossequio al canone dell’autosufficienza (art. 366 cod.proc. civ.), esige che il ricorso per cassazione si faccia carico diriportare o trascrivere, in modo chiaro, univoco ed esaustivo,anche in relazione agli atti e alle fasi processuali della loroNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026deduzione e documentazione, «‘chiarimenti’, ‘dati’, ‘notizierilevanti’, ‘elementi’, ‘informazioni’ (…), volti a segnalareall’Amministrazione la presenza di eventuali errori nella giàintrapresa (ma ancora in divenire) attività di accertamento,ovvero a dedurre la presenza di fatti non considerati, così comel’insussistenza di fatti invece considerati ed erroneamente postia carico del contribuente».

Ciò in quanto: «L’oggetto dellaprova di resistenza viene allora ad ulteriormente circoscriversi,nel senso che la potenzialità di quel ‘risultato diverso’ che si èvisto costituire il suo nucleo dimostrativo fondamentale deveessere comprovata appunto con la specifica indicazione dei fattie delle informazioni mancate, in una con la loro concreta eragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non piùadottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo conun contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite»(vedasi, in motivazione: Cass., Sez.

Un., 25 luglio 2025, n.21271).5.2 Ciò non di meno, sulla scorta della prospettazione fattanenel ricorso per revocazione, non si evince la deduzionespecifica, completa e dettagliata delle ragioni idonee ad unaprognosi fausta sull’esito del contraddittorio preventivo, chenon può certamente desumersi dalla mera relatio allamotivazione di decisioni di merito che, a tacer d’altro, hannoescluso a monte la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge27 luglio 2000, n. 212.5.3 Né è pertinente il richiamo all’arresto menzionato nellamemoria illustrativa, giacché il ricorso per revocazione indisamina non denuncia un preteso errore di fatto che abbiadeterminato l'inammissibilità del ricorso per violazione delprincipio di autosufficienza, ma censura l'interpretazione diquest'ultimo e la declinazione che ne ha fatto l'impugnataNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, inparticolare per aver ritenuto indispensabile, a penad'inammissibilità, anche la "trascrizione", nei motivi del ricorsoper cassazione, delle ragioni addotte dalla contribuente ai finidella prova di resistenza e apprezzate dalle sentenze di merito,senza mettere in dubbio che tale trascrizione non siaeffettivamente avvenuta se non per relationem (Cass., Sez.5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. Trib., 13 maggio2024, n. 13109).6.

Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, nonresta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso perrevocazione.7.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.8.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteuna «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849).

Ovviamente, tanto non può valere nei confronti dellaparte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10350).9.

Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).Numero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/202610.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali infavore della controricorrente, liquidandole nella misura di €18.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €18.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente alpagamento di una sanzione di € 5.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 giugno2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’AUTOSUFDott. [OSCURATO:PERSONA] AdF.I C2I5E/N6Z/2A0 26 C.C.IN RELAZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA].G. N. 26320/2019RESISTENZAEX ART. 12,Dott. [OSCURATO:PERSONA] C OMMA, 7,DELLA L.ha pronunciato la seguente 27.7.2000, n.ORDINANZA INAMMISSIBILIsul ricorso iscritto al n. 26320/2019 R.G., propostofallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]”, in liquidazione, con sede inMestrino (VI) [già in Thiene (VI)], in persona del curatore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Padova, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifichee comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento e procura in allegato all’istanza di decisione delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte Suprema diCassazione – Sezione Tributaria il 25 maggio 2018, n. 13109;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. Il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione, haproposto ricorso per la revocazione della sentenza depositatadalla Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria il 25maggio 2018, n. 13109, la quale, in controversia avente adoggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.84203T200306/2006 da parte dell’Agenzia delle Entrate,notificatole il 29 novembre 2006, per il recupero dell’indebitadetrazione dell’IVA relativa all’anno 2001 su operazionioggettivamente inesistenti riguardanti l’acquisto di un terrenoe l’esecuzione di opere di edificazione, aveva accolto il ricorsoproposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e rigettatoil ricorso proposto in via incidentale dal fallimento della “NovumS.p.A.”, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per il Veneto il 28 settembre2009, n. 44/30/2009. Quest’ultima, dopo la riunione perconnessione, aveva parzialmente accolto gli appelli propostidalla contribuente con l’annullamento dell’avviso diaccertamento.2. Il giudice di legittimità aveva rigettato il ricorso proposto invia incidentale dalla contribuente per difetto di autosufficienzain ordine all’allegazione di ragioni deducibili (con prognosifavorevole) in sede di contraddittorio preventivo in relazionead una fattispecie di accertamento “a tavolino”.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Il giudice delegato allo spoglio ha formulato proposta didecisione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorsoper revocazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto ladecisione della causa.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si deduceun errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc.civ., in relazione alla ritenuta carenza di autosufficienza sulleragioni dedotte dal contribuente – ai fini della c.d. “prova diresistenza” - a giustificazione dell’obbligatorietà delcontraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, della legge 27luglio 2000, n. 212, in vista di un diverso esito delprocedimento tributario, con riferimento alle circostanzeapprezzate dai giudici di merito, che avevano ritenutol’illegittimità dell’atto impositivo in ordine alla veridicità dellefatture portate in detrazione.2. In limine, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, il presidente della sezione o il consiglieredelegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4),e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazionecon carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesameNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026e di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un.,10 aprile 2024, n. 9611). Pertanto, nulla osta a che ilconsigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.3. Secondo la proposta di definizione accelerata: «L’odiernostrumento di revocazione risulta inammissibile, prima di tuttoperché la dedotta falsa percezione della realtà risultaincontestabilmente esclusa dagli atti e dai documenti di causae dunque inidoneo ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4dell'art. 395 c.p.c., atteso che ciò che con la sua prospettazionesi imputa al Collegio, che ha deciso il ricorso ordinario, consistenell’erronea supposizione della insussistente allegazione deglielementi che avrebbe determinato la concreta rilevanza cheavrebbe potuto avere il contraddittorio endoprocedimentale,ad avviso della ricorrente, invece esattamente indicati perrelationem ai motivi di doglianza – non meglio specificati – chesarebbero stati considerati dai giudici di merito edespressamente indicati nel controricorso. Senonché, i giudici dimerito hanno escluso la rilevanza della violazione dell’art. 12cit., né si evince dal controricorso gli elementi che avrebberoconsentito di condurre ad un risultato diverso dalla notificadell’avviso. La censura investe non già errori di percezione ma,piuttosto, la stessa attività valutativa del giudice, insuscettibilein quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione.Rientra, infatti, nell'ambito dell'attività di valutazionel'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte,specificamente dei motivi del ricorso per cassazione (in talsenso Cass. n. 13181 del 28/05/2013; n. 14937 del15/06/2017; n. 6405 del 15/03/2018).Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte "Non è idoneoad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effettiNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), cod. proc. civ.,l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, didati giuridico – fattuali acquisiti attraverso la mediazione delleparti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettiviinsuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - direvocazione".Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea aintegrare errore revocatorio, l'interpretazione delprovvedimento impugnato della quale la Corte di legittimità dàconto in motivazione. In applicazione di tale principio devecoerentemente rilevarsi che esorbitano dall'ambito dioperatività della citata norma questioni che attengonoall'interpretazione dell’oggetto della domanda da parte delgiudice adito (Cass. n. 2884 del 10/3/1992 e molte altreconformi). Il ricorso proposto altro non è che un tentativo diriproporre sotto forma di revocazione i motivi di ricorso giàesaminati nella sentenza di merito e respinti o ritenuti assorbitidalla Corte».4. Al fine di contrastare - in memoria illustrativa - lemotivazioni della proposta di definizione accelerata, laricorrente ha richiamato il principio enunciato da Cass., Sez.3^, 19 gennaio 2026, n. 1129, rinviante, a sua volta, a Cass.,Sez. Trib., 13 maggio 2024, n. 13109, secondo cui il ricorsoper errore revocatorio di una sentenza della Corte diCassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395,n. 4), od. proc. civ. è inammissibile quando è diretto acensurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato,sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, primoNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026comma, n. 6), cod. proc. civ., mentre lo stesso rimedio, ex art.391-bis cod. proc. civ., è ammissibile quando l'errore di fattocirca la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e inmaniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio nonabbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'attorisultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.5. Il ricorso è inammissibile, potendo confermarsi in toto leargomentazioni esposte dalla proposta di definizioneaccelerata.5.1. Ciò anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unitedi questa Corte, secondo cui, con riguardo alla disciplinaapplicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della legge27 luglio 2000, n. 212, come introdotto dall’art. 1, comma 1,lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, come richiamatoed interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. 29 marzo 2024, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali c.d. “a tavolino”, la violazione dell’obbligo dicontraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'attoimpositivo purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramentepretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito, a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo (vedasi, in motivazione:Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271).Il che, in ossequio al canone dell’autosufficienza (art. 366 cod.proc. civ.), esige che il ricorso per cassazione si faccia carico diriportare o trascrivere, in modo chiaro, univoco ed esaustivo,anche in relazione agli atti e alle fasi processuali della loroNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026deduzione e documentazione, «‘chiarimenti’, ‘dati’, ‘notizierilevanti’, ‘elementi’, ‘informazioni’ (…), volti a segnalareall’Amministrazione la presenza di eventuali errori nella giàintrapresa (ma ancora in divenire) attività di accertamento,ovvero a dedurre la presenza di fatti non considerati, così comel’insussistenza di fatti invece considerati ed erroneamente postia carico del contribuente». Ciò in quanto: «L’oggetto dellaprova di resistenza viene allora ad ulteriormente circoscriversi,nel senso che la potenzialità di quel ‘risultato diverso’ che si èvisto costituire il suo nucleo dimostrativo fondamentale deveessere comprovata appunto con la specifica indicazione dei fattie delle informazioni mancate, in una con la loro concreta eragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazione a non piùadottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlo conun contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite»(vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n.21271).5.2 Ciò non di meno, sulla scorta della prospettazione fattanenel ricorso per revocazione, non si evince la deduzionespecifica, completa e dettagliata delle ragioni idonee ad unaprognosi fausta sull’esito del contraddittorio preventivo, chenon può certamente desumersi dalla mera relatio allamotivazione di decisioni di merito che, a tacer d’altro, hannoescluso a monte la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge27 luglio 2000, n. 212.5.3 Né è pertinente il richiamo all’arresto menzionato nellamemoria illustrativa, giacché il ricorso per revocazione indisamina non denuncia un preteso errore di fatto che abbiadeterminato l'inammissibilità del ricorso per violazione delprincipio di autosufficienza, ma censura l'interpretazione diquest'ultimo e la declinazione che ne ha fatto l'impugnataNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026ordinanza di legittimità nell'applicarlo al caso di specie, inparticolare per aver ritenuto indispensabile, a penad'inammissibilità, anche la "trascrizione", nei motivi del ricorsoper cassazione, delle ragioni addotte dalla contribuente ai finidella prova di resistenza e apprezzate dalle sentenze di merito,senza mettere in dubbio che tale trascrizione non siaeffettivamente avvenuta se non per relationem (Cass., Sez.5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. Trib., 13 maggio2024, n. 13109).6. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, nonresta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso perrevocazione.7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.8. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata. Difatti, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che ilsoccombente può essere condannato a pagare alla controparteuna «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della partesoccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterioequitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificaredetta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (diNumero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/2026una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore dellacontroversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass.,Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n.4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849). Ovviamente, tanto non può valere nei confronti dellaparte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservipronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10350).9. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellatodall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma dicui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore dellaCassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulatoistanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta - deve essere pronunciata anchequalora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attivitàdifensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023,n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez.Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).Numero registro generale 26320/2019Numero sezionale 5155/2026Numero di raccolta generale 22166/2026Data pubblicazione 28/06/202610. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali infavore della controricorrente, liquidandole nella misura di €18.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €18.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente alpagamento di una sanzione di € 5.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 giugno2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 22166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris