Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40280/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenutane la assoluta genericità, al punto che non vi è collegamento tra i motivi ed il caso concreto (si parla di 'imputati' a fronte del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]; si menziona il rigetto delle generiche, in verità concesse "con giudizio di equivalenza, così come richiesto da entrambe le parti", si legge in sentenza -pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 novembre 2025/ Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenutane la assoluta genericità, al punto che non vi è collegamento tra i motivi ed il caso concreto (si parla di 'imputati' a fronte del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]; si menziona il rigetto delle generiche, in verità concesse "con giudizio di equivalenza, così come richiesto da entrambe le parti", si legge in sentenza -pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025/ Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 40280/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris