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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15786/2026

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fesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 41,presso lo studio legale Ichino-Brugnatelli e Associati in Roma, in virtùdi procura speciale in atti;ricorrentecontroCONAI-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMicco Padula, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20, in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 713/2025, pub-blicata il 13/03/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato davanti il Tribunale di Milano, CONAI-[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, CONAI) otteneva il decreto in-giuntivo n. 713/2022 nei confronti di I.M.P. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito IMP), per l'importo di € 749.006, 74 oltre interessie spese processuali.Quale titolo per la pronuncia del decreto, l'ingiungente aveva alle-gato l'omesso versamento da parte dell'ingiunta del contributo ambien-tale e degli interessi dovuti sui ritardati pagamenti relativi a tale con-tributo.IMP proponeva opposizione avverso il decreto in questione, chie-dendone la revoca, in primo luogo, sulla base dell'allegata incompe-tenza territoriale del Giudice che aveva emesso il decreto.

Sempre invia preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attivadi CONAI, in ragione dell'intervenuta scadenza delle convenzioni cheavevano attribuito al Consorzio il mandato con rappresentanza, per lagestione e la riscossione dei contributi ambientali in nome e per contodei Consorzi di filiera.

Inoltre, l'attrice in opposizione faceva valere l'in-certezza e l'inesigibilità del credito ingiunto, nonché la nullità della clau-sola del regolamento CONAI, relativa all'applicazione degli interessimoratori, e comunque l'eccessivo ammontare di tali interessi.Nel costituirsi in giudizio, dopo aver contestato le eccezioni preli-minari, chiedeva il rigetto dell'opposizione.Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., nel testo all'epoca vigente,senza ulteriore istruzione, il Tribunale respingeva l'opposizione consentenza n. 3866/2023.IMP proponeva appello contro tale decisione, affidato a quattro mo-tivi di doglianza, ma, costituitosi l'appellato, la Corte di merito respin-2 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026geva il gravame con la sentenza n. 713/2025 in questa sede impu-gnata.In particolare, la Corte d'appello respingeva il primo motivo di ap-pello, con il quale era stata ribadita l'eccezione di incompetenza perterritorio del Tribunale adito, richiamando una precedente statuizionedi questa Corte (Cass., Sez. 3, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 24/07/1971), secondo la quale la clausola contenuta nelle condizioni ge-nerali di contratto, diretta a stabilire convenzionalmente il luogo di pa-gamento, non ha carattere vessatorio e, pertanto, non necessita, perdivenire operante, della specifica approvazione scritta ai sensi degliartt. 1341 e 1342 c.c.

Sulla scorta di tale principio, la menzionata Corterilevava che, nella specie, nella domanda di adesione di IMP al CONAI,la IMP aveva dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni diStatuto, di Regolamento e delle deliberazioni già adottate dal Consor-zio, precisando di essere a conoscenza che «a) il pagamento del [OSCURATO:PERSONA] dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato daConai; b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c.è Milano», con la conseguenza che non era ravvisabile la dedotta in-competenza per territorio del Tribunale di Milano.La Corte territoriale riteneva infondato anche il secondo motivo diappello, con il quale IMP aveva censurato la decisione del Tribunale,nella parte in cui aveva escluso la tardività della produzione in giudiziodel documento riportante il mandato conferito al CONAI.

Ad opinionedell'appellante, la Corte avrebbe dovuto effettuare tale rilievo, con laconseguenza che, non potendo tenersi in considerazione tale docu-mento, non vi era agli atti una valida prova della legittimazione ad agiredel CONAI stesso.

La menzionata Corte, invece, rilevava che, in basealla disciplina processuale applicabile ratione temporis, la documenta-zione controversa risultava depositata tempestivamente, in quantoprodotta con la prima appendice scritta prevista dal testo previgentedell'art. 183 c.p.c.3 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026La medesima Corte riteneva infondato anche il terzo motivo di ap-pello, con il quale la IMP aveva dedotto che le dichiarazioni periodicheinviate a CONAI, utilizzate per la determinazione del contributo dovuto,non erano ad essa riconducibili, perché erano state inserite in via tele-matica (e comunicate a CONAI) da soggetto non abilitato e non legit-timato ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] d'appello evidenziava che, dalla do-cumentazione in atti, risultava che la stessa IMP in data 22/12/2016aveva presentato una richiesta al Consorzio CONAI per avere l'abilita-zione all'invio delle dichiarazioni periodiche online, contenente un'as-sunzione di responsabilità in ordine alla correttezza dei dati identifica-tivi della persona delegata all'uso del sistema di invio delle dichiarazionionline, accompagnata da una dichiarazione in base alla quale tutti icontenuti della modulistica inviata mediante l'utilizzo di detta user epassword non potevano essere in alcun modo disconosciuti, impegnan-dosi, inoltre, a comunicare tempestivamente a CONAI l'eventualesmarrimento o uso fraudolento di dette chiavi di accesso, in modo taleda conseguire l'immediata interruzione del servizio attivato.La Corte territoriale respingeva anche il quarto motivo di appello,con il quale la IMP aveva censurato la determinazione degli interessimoratori, effettuata con il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando chetale determinazione era stata effettuata in conformità alla domandamonitoria, ove era richiamato il Regolamento che all'art. 13 prevedeval'applicazione automatica degli interessi di mora nella misura pari altasso Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50%, con un limite mas-simo di cinque punti di maggiorazione, sicché, a prescindere dalla ge-nericità della doglianza, essa risultava infondata.Avverso tale statuizione la IMP ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sette motivi di doglianza.Il CONAI si è difeso con controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.4 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle normesulla competenza di cui agli artt. 18, 19, 20, 28, 29 e 637 c.p.c., nonchédegli artt. 1182, 1362 e 1370 c.c. (art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.),nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1182 e2602 s.s. c.c. e degli artt. 221 ss. d.lgs. n. 152 del 2006, anche inrelazione all'art. 14 dello Statuto CONAI ed all'art. 4 del RegolamentoCONAI (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'appelloaffermato la validità e l'efficacia della clausola derogatoria della com-petenza territoriale contenuta nel modulo di adesione al CONAI, esclu-dendo che fosse lesiva dell'art. 1341, comma 1 e 2, c.c. e dei critericodicistici per la determinazione della competenza.Ad opinione della parte, la Corte d'appello è incorsa nella violazionedell'art. 1341, comma 1, c.c. - nella parte in cui è previsto che le con-dizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono ef-ficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del con-tratto, questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordi-naria conoscenza - poiché la Corte territoriale non ha verificato se ilcontenuto delle clausole contenute nelle condizioni generali fosserostate negoziate tra le parti e, in particolare, se IMP conoscesse o fossestata messa in condizioni di conoscere che stabilire convenzionalmenteil luogo di pagamento comportava la deroga dei criteri di determina-zione della competenza territoriale.Secondo la ricorrente, inoltre, la Corte d'appello è incorsa nella vio-lazione anche dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché la norma richiedela specifica approvazione per iscritto di qualsiasi clausola che abbia l'ef-fetto, anche indiretto, di derogare la competenza dell'autorità giudizia-ria, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare non solo se laIMP era consapevole della modifica della competenza territoriale dellaautorità giudiziaria, per effetto della determinazione del luogo dell'a-5 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026dempimento, ma anche se vi era una specifica adesione scritta sulpunto.La IMP sostiene che la ratio della norma è quella di assicurare neicontratti per adesione una contrattualità effettiva e funzionale, non sol-tanto strutturale e formale, in quanto il legislatore, col richiedere laspecifica approvazione per iscritto delle clausole più onerose, ha intesoristabilire l'uguaglianza delle parti nella formazione del contratto, so-stituendo alla mancata discussione sul contenuto di esso l'osservanzadi un adempimento che, quantunque di carattere meramente formale,offre la certezza che il contraente più debole, cioè quello per adesione,abbia conoscenza di tali clausole e le abbia quindi consapevolmenteaccettate.

Seguire il ragionamento della Corte d'appello, secondo laIMP, poterebbe a vanificare tale tutela, poiché consentirebbe a qual-siasi predisponente di eludere l'obbligo della doppia sottoscrizione sem-plicemente "mascherando" una clausola di deroga al foro con una clau-sola di indicazione del luogo di adempimento, in palese frode alla ratiolegis.La stessa ricorrente ha aggiunto che l'interpretazione della clausola(alla luce dell'intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., e a favore delsoggetto contro cui il modulo è stato predisposto ex art. 1370 c.c.)avrebbe dovuto portare a ritenere che il foro di Milano era stato previ-sto, non come un ulteriore foro alternativo, ma come foro esclusivo, invirtù dell'interpretazione offerta dallo stesso CONAI, sicché dovevasenza dubbio essere specificamente approvata per iscritto.2.1.

Il motivo di ricorso è infondato.2.2.

La Corte d'appello, ritenendo applicabile il disposto dell'art.1341 c.c., ha rilevato che, nella domanda di adesione al Consorzio, laIMP, dopo aver dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni diStatuto, di Regolamento e delle deliberazioni già adottate dal Consor-zio, ha anche dichiarato di essere a conoscenza che: «a) il pagamentodel [OSCURATO:PERSONA] dovrà avvenire sul c/c che sarà indi-6 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026cato da Conai; b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma1, c.c. è Milano».La menzionata Corte ha, così, ritenuto provato che la IMP era co-noscenza della previsione per i consorziati di una specifica modalità edi uno specifico luogo di esecuzione del pagamento del “[OSCURATO:PERSONA] CONAI”.Tuttavia, la stessa Corte ha evidenziato che l'incidenza dell'indivi-duazione del luogo di esecuzione del contratto sulla determinazione delforo facoltativamente competente a conoscere della causa è un effettodeterminato dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt.1182, comma 1, c.c. e 20 c.p.c., e non dalla volontà delle parti.È, infatti, vero che l'accordo sul luogo di esecuzione della presta-zione influisce sulla determinazione del giudice territorialmente com-petente in caso di contenzioso, ma tale effetto si verifica, non in derogadelle disposizioni normative sulla competenza, ma in applicazione dellestesse, poiché ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

«Per le cause relative a dirittidi obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta odeve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio» e, ai sensi dell'art.1181, comma 1, c.p.c. il luogo di esecuzione della prestazione può es-sere determinato convenzionalmente dalle parti.2.3.

A tali conclusioni è già pervenuta questa Corte, in una pronun-cia oramai risalente, successivamente non contrastata, e condivisa daquesto Collegio, laddove ha evidenziato che la clausola, contenuta nellecondizioni generali di contratto, diretta a stabilire convenzionalmenteil luogo di pagamento, non ha carattere vessatorio e, pertanto, nonnecessita, per divenire operante, della specifica approvazione periscritto, prescritta dagli artt. 1341 e 1342 c.c., spiegando che non haalcun rilievo opporre che detta clausola determina indirettamente unospostamento della competenza per territorio, dato che tale sposta-mento non dipende dall'arbitrio di una delle parti, ma consegue allalibera determinazione di entrambi i contraenti in ordine alla precisa-7 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026zione del luogo del pagamento (Cass., Sez. 3, Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2450 del 24/07/1971).2.4.

Da ciò consegue che, in caso di contratto predisposto unilate-ralmente da una delle parti, ove risulti determinato per convenzione illuogo di esecuzione della prestazione, il disposto dell'art. 1341, comma1, c.c. non richiede che l'accertamento del Giudice in ordine alla cono-scenza o alla conoscibilità della relativa clausola si estenda anche allaconoscenza o alla conoscibilità degli effetti di tale previsione sulla de-terminazione della competenza dell'autorità giudiziaria da adire in casodi contenzioso.2.5.

Né può ritenersi che la menzionata clausola di previsione delluogo di esecuzione del contratto costituisca di per sé una clausola ves-satoria, che richiede una specifica approvazione per iscritto, ai sensidell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché, come sopra evidenziato, essanon comporta una deroga alle norme sulla competenza, ma una appli-cazione delle stesse, sulla scorta dei criteri di determinazione del luogodi esecuzione della prestazione contenuti nell'art. 1182 c.c.2.6.

Parte ricorrente ha dedotto che la previsione del luogo di ese-cuzione della prestazione ha avuto come finalità quella di eludere ledisposizioni che attengono alla specifica approvazione per iscritto delleclausole di deroga della competenza territoriale, aggiungendo che,nella specie, il foro di Milano è stato previsto come foro esclusivo, cosìoperando una interpretazione della volontà negoziale diversa rispettoa quella operata dalla Corte d'appello, che ha solo ravvisato la previ-sione convenzionale del luogo di esecuzione della prestazione.Tale diversa interpretazione non è veicolata da specifici motivi diimpugnazione inerenti ai criteri stabiliti dall'art. 1362 e ss. cc., e, dun-que, si rivela come una inammissibile censura attinente al merito dellavertenza, ove la parte contrappone alla valutazione in fatto del Giudicedi merito la propria valutazione in fatto.8 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20263.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di unfatto decisivo ai fini della controversia, oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), consistente nella mancanzadella sottoscrizione specifica della clausola in questione da parte di IMP.3.1.

Tale motivo di doglianza è inammissibile.3.2.

Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con-sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che èstato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi-tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon-dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur-ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudi-zio.Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez.9 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20262, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un ac-cadimento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap-pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovverodei motivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questionidi diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazionedella sentenza in virtù di tale censura.3.3.

Nel caso di specie risulta evidente che la censura non attieneall'omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indicato, ma almancato accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte, esaminatadalla Corte d'appello, e da quest'ultima ritenuta non fondata.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, inoltre, ha chiaramente illustrato le ragioniper le quali ha ritenuto non necessaria la specifica approvazione periscritto della clausola in questione, avente ad oggetto l'individuazioneper via convenzionale del luogo di esecuzione della prestazione, e nonla deroga della competenza dell'autorità giudiziaria, con argomenti in-fondatamente censurati con il primo motivo di ricorso.4.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 99, 112, 115, 163, 167 c.p.c., e dell'art. 183,comma 5 e 6 c.p.c. (ratione temporis vigente), dell'art. 111 Cost., delloart. 2697 c.c., nonché degli artt. 221 ss. d.lgs. n. 152 del 2006, anchein relazione all'art. 8 dello Statuto CONAI e all'art. 4 Regolamento CO-NAI (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nonché, in ogni caso, la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 156,comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.), per avere la Corte d'appello confermato la decisione di primogrado in ordine alla ritualità e tempestività delle produzioni destinate adimostrare la legittimazione attiva del CONAI, in ragione della conven-10 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026zione che la legittimava a riscuotere il [OSCURATO:PERSONA] dovuto ada CO.RE.PLA. cui si collegava il mandato all'incasso da quest'ultimaconferito.La ricorrente ha dedotto che nel ricorso per decreto ingiuntivo, ilCONAI ha motivato la propria pretesa creditoria in forza di una primaconvenzione e di un mandato, mentre nel corso del giudizio ha giusti-ficato l'esistenza del proprio potere di riscossione alla luce di altre con-venzioni e mandati, differenti da quello depositato in sede monitoria(dapprima con la costituzione nel giudizio, in seguito, con la prima me-moria).In particolare, la ricorrente ha dedotto che: il CONAI, con il ricorsoper decreto ingiuntivo, depositato il 28/12/2021, ha fatto valere unapretesa creditoria in forza di una convenzione e di un mandato sotto-scritto con il CO.RE.PLA. scadente il 21/12/2021; la IMP, con l'opposi-zione a decreto ingiuntivo, ha contestato che il CONAI potesse affer-marsi titolare di un effettivo potere di rappresentanza, eccependo lacarenza del potere di gestione e di incasso del Consorzio in nome e perconto del CO.RE.PLA., essendo la convenzione e il mandato scaduti nelmomento in cui IMP ha notificato l'atto di citazione in opposizione nelfebbraio 2022; costituendosi in giudizio il 3/06/2022, il CONAI ha pro-dotto la proroga della convenzione e del mandato sino al 31/07/2022;il 21/07/2022 si è celebrata la prima udienza del giudizio di primogrado, nel corso della quale IMP ha reiterato la propria eccezione; ilTribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ri-chiesti dalla sola IMP, e il 28 luglio 2022, il CONAI ha depositato laprima memoria istruttoria, producendo la nuova convenzione e il man-dato scadenti il successivo 31/12/2023, adducendo l'esistenza del fattocostitutivo della propria pretesa; nella nuova convenzione si leggevachiaramente che la stessa era stata rinnovata il 09/06/2022, vale adire oltre un mese prima della celebrazione della prima udienza; IMP,con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si è opposta al11 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026deposito e alla produzione successiva da parte del CONAI della con-venzione con scadenza al 31/12/2023, trattandosi di produzione direttaad aggirare il difetto di allegazione originario e ad ampliare indebita-mente il thema decidendum per mezzo della deduzione del fatto pri-mario costitutivo del preteso diritto di credito, fatto valere solo in corsodi causa e non in sede di costituzione.Ad opinione della ricorrente, il deposito della ultima convenzione edel nuovo mandato, così come l'allegazione del fatto stesso del rinnovo,è stato tardivo, poiché tale rinnovo si era perfezionato prima che fossecelebrata la prima udienza, ove il CONAI non aveva verbalizzato che,contrariamente all'eccezione di IMP, esisteva una convenzione validaed efficace essendo stata rinnovata poco prima, sicché l'eccezione dallaIMP, che aveva dedotto la scadenza della convenzione, doveva ritenersiriferita ad un fatto non contestato.4.1.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.2.

Parte ricorrente ha illustrato il motivo argomentando sul te-nore di atti del processo, attività della parte e contenuto di documenti,di cui non ha riportato il contenuto neppure per estratto, limitatamentealla parte di ritenuto rilievo, così violando il principio di specificità delricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.(v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 13358 del 20/05/2025).5.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art.111, comma 6, Cost., e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d'appello omesso ogni mo-tivazione sulle ragioni in forza delle quali quel documento che la IMPaveva ritenuto tardivamente prodotto era idoneo a comprovare la de-dotta mutatio del titolo costitutivo del credito.5.1.

Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, per le stesseragioni sopra illustrate.12 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20265.2.

La decisione impugnata ha statuito sul punto come segue:«IMP si duole della parte della sentenza in cui non è stata ritenutatardiva la produzione in giudizio del mandato del CONAI (allegato n. 1fascicolo primo grado CONAI) denominato “Mandato in favore di CO-NAI”.

L'appellante evidenzia che tale documento è stato depositato daCONAI solo con la prima memoria istruttoria e non con la comparsa dicostituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per l'ef-fetto, non vi sarebbe prova della legittimazione ad agire del Conai.

An-che tale doglianza non merita di essere accolta.

Osserva la Corte chele norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processocivile sono preordinate a tutelare interessi generali; ne consegue chel'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costi-tuenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo ter-mine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di provae le produzioni documentali (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del26/06/2018).

Nella fattispecie, invero, costituisce circostanza pacificache la documentazione controversa è stata depositata da Conai con laprima memoria di cui all'art. 183 c.p.c.

Non era, pertanto, ancora ma-turata alcuna preclusione…».Nel ritenere infondata l'eccezione di tardività della documentazioneespressamente indicata come destinata a dimostrare la contestata le-gittimazione ad agire del CONAI, la Corte d'appello ha chiaramente einequivocamente respinto l'eccezione volta a far valere il difetto dellamenzionata legittimazione.La ricorrente ha genericamente richiamato altri argomenti ed ecce-zioni che ha asserito di avere formulato nel corso del giudizio di merito,menzionati nel precedente motivo, di cui non ha riportato il contenutoneppure per estratto, limitatamente alla parte di ritenuto rilievo, daritenersi pertanto inammissibili, come sopra evidenziato.6.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1173, 1218, 1362 s.s., 1387 s.s., 1703 s.s.,13 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20261987 s.s., 2697 e 2729 c.c., anche in relazione all'art. 24 Cost. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'appello, non solo sta-tuito senza considerare le contestazioni della IMP in ordine al potererappresentativo e di riscossione del CONAI, ma anche per avere esclusoil potere della IMP di disconoscere le dichiarazioni periodiche ad essa2697 c.c., dal momento che ha ritenuto che IMP non potesse conte-starne il contenuto, in virtù della mera assunzione di responsabilitàcontenuta nella richiesta del 22/12/2016, pur essendo le dichiarazioniprovenienti da soggetto privo del potere di rappresentanza organicadella società.Con riguardo a quest'ultimo aspetto, la ricorrente ha dedotto che,quando il 22/12/2016 IMP ha chiesto di avvalersi del servizio di inviotelematico delle dichiarazioni periodiche del c.a.c. (come si evince daldato letterale di queste ultime da interpretarsi ex art. 1362 s.s. c.c.) siera limitata ad autorizzare il proprio ufficio amministrativo, indicandoil nominativo della persona a ciò preposta, senza autorizzare un inviodiscriminato delle dichiarazioni.

Ad opinione della parte «L'unica inter-pretazione possibile del dettato della “richiesta”, costituzionalmenteorientata, attiene all'impegno di IMP di non disconoscere le dichiara-zioni rese dal soggetto il cui nominativo è stato specificato nel modulo,ma non quella resa da altri…».

Inoltre, ammesso e non concesso chele dichiarazioni periodiche fossero state rese da un soggetto abilitato edotato del potere di renderle, secondo la parte, la Corte di merito avevaerrato nell'attribuire alle stesse un valore di ricognizione di debito, dicui non ricorrevano i presupposti stabiliti dagli artt. 1987 s.s. c.c., inquanto provenienti da un soggetto che non si è visto attribuire la di-sponibilità del diritto e che, in ogni caso, non ha mai inteso riconoscereil debito verso CONAI.

Infine, ad opinione di IMP la Corte d'appello èincorsa anche nella violazione dell'art. 1173 c.c., avendo attribuito alle14 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiarazioni un valore costitutivo, che non è proprio delle ricognizionidi debito, così presumendo l'esistenza dello stesso.6.1.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.6.2.

Come sopra evidenziato, dalla lettura della sentenza impu-gnata si evince chiaramente che la Corte d'appello ha ritenuto dimo-strato il diritto del CONAI di pretendere il pagamento del ContributoAmbientale per effetto della produzione del menzionato mandato in suofavore, con una statuizione che, come emerge dall'esito dei precedentimotivi di doglianza, la parte non ha validamente censurato.6.3.

Per quanto riguarda, poi, il valore probatorio attribuito allarichiesta e alle dichiarazioni della IMP sopra menzionate, la Corte d'ap-pello risulta avere statuito come segue: «Il terzo motivo di appello èafferente alle dichiarazioni periodiche inviate da IMP.

L'appellante pre-cisa che tali documenti rappresentano dichiarazioni del debitore ai finidell'indicazione del quantitativo di imballaggio immesso nel mercatonazionale e, conseguentemente, della determinazione del contributoda versare al CONAI.

L'appellante IMP contesta, tuttavia, la riconduci-bilità alla medesima IMP delle dichiarazioni periodiche inviate in quantole stesse sarebbero state inserite in via telematica (e comunicate aConai) da soggetto non abilitato e non legittimato.

Invero, [OSCURATO:PERSONA], (sulla cui qualità di procuratore speciale di IMP non vi è contesta-zione) era “munito dei poteri limitati, tra i quali non rientrano certoquelli utili a costituire obbligazioni verso enti e consorzi, tra cui il Conai”(pag. 48 citazione in appello IMP).

Secondo IMP, il sig. [OSCURATO:PERSONA] nonera abilitato all'inserimento delle dichiarazioni periodiche, al loro invioe all'assunzione del relativo impegno di pagamento.

Osserva la Corteche - come evidenziato anche dall'appellata Conai - risulta dalla docu-mentazione in atti che IMP chiese al [OSCURATO:PERSONA] un'abilitazioneall'invio delle dichiarazioni periodiche online.

La suddetta richiesta del22/12/2016 contiene l'assunzione di responsabilità da parte di IMP inordine alla correttezza dei dati identificativi della persona delegata15 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026all'uso del sistema di invio delle dichiarazioni online, nonché un'e-spressa dichiarazione in base alla quale “tutti i contenuti della moduli-stica inviata mediante l'utilizzo di detta user e password non potrannoessere in alcun modo disconosciuti da questa Società che, di conse-guenza si impegna a comunicare tempestivamente a CONAI l'eventualesmarrimento o uso fraudolento di dette chiavi di accesso, per l'imme-diata interruzione del servizio attivato” (cfr. doc. 8 primo grado [OSCURATO:PERSONA] abilitazione in data 22 dicembre 2016).

Anche questadoglianza, pertanto, non coglie nel segno.»La IMP non ha negato di avere presentato tale domanda di abilita-zione all'invio telematico delle dichiarazioni periodiche.La censura si sostanzia nella contestazione di un accertamento infatto, relativo ai poteri conferiti al sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della rico-gnizione e interpretazione di atti negoziali, operata dalla Corte d'ap-pello, che, come tale, oltre ad essere estremamente generica, si risolvein una doglianza in fatto, inammissibile in sede di legittimità.6.3.

Le restanti doglianze si sostanziano in critiche al valore di pro-batorio del credito vantato dal CONAI, desunto dalle dichiarazioni pe-riodiche prodotte, unitamente alla richiesta di abilitazione alla trasmis-sione on line, che non sono espressione della violazione delle regole diriparto dell'onere della prova, ma del libero apprezzamento del giudicedelle risultanze acquisite al processo.7.

Con il sesto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di unfatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.), nonché la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1173, 1218, 1362 s.s., 1387 s.s., 1703 s.s., 2712, 2719 e 2697c.c., anche in relazione agli artt. 221 s.s. d.lgs. n. 152 del 2006 edell'art. 14 dello Statuto CONAI, per avere la Corte d'appello attribuitoefficacia costitutiva alle dichiarazioni periodiche, tralasciando l'analisidelle eccezioni di IMP relative alla legittimazione e al potere di riscos-16 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026sione del CONAI, messe in discussione dalla scadenza delle conven-zioni.Il fatto non esaminato, ad opinione della parte, è costituito dallaritenuta assenza del potere di agire per ottenere il pagamento richiestoin capo a CONAI, in ragione dell'intervenuta perdita di efficacia delleconvenzioni e dei correlati mandati all'incasso in suo favore rilasciatidal CO.RE.PLA.La ricorrente ha prospettato anche la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, deducendo che CO.RE.PLA. aveva originariamentedei contributi ad esso dovuto, aggiungendo che, poi, tale potere eravenuto meno per le ragioni già indicate, aggiungendo che la Corte ter-ritoriale avrebbe dovuto accertare che la comunicazione trasmessa il2/12/2020 al CO.RE.PLA., tesa a posticipare di un solo anno l'efficaciadel mandato (altrimenti scaduto l'anno precedente), costituiva non unaproroga ma un rinnovo, che aveva prodotto effetti dal giorno in cui siera raggiunto un accordo sullo stesso, ossia dal 2/12/2020 al 2/12/2021, ed osservando che la Corte d'appello aveva dato rilievo a comu-nicazioni inviate per e-mail della convenzione e del mandato, deposi-tate in formato .pdf, che erano state disconosciute da IMP e che, ciònonostante, erano state valutate dal Giudice di merito.7.1.

Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile.7.2.

La parte ha formulato la censura ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., ma in realtà la censura non attiene all'omesso esame diun fatto, inteso nel senso illustrato nell'esaminare il secondo motivo diricorso, ma il mancato accoglimento dell'eccezione della parte, vagliatadal Giudice di merito e non accolta, con statuizione che, come sopraevidenziato, ha superato il vaglio di legittimità.7.3.

Anche ove è dedotta la violazione di legge, la ricorrente hasemplicemente riproposto la propria ricostruzione della vicenda, in con-trapposizione alla decisione della Corte d'appello, per ciò solo inammis-17 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026sibile, riguardando la valutazione di merito, e risultando, inoltre, privadel requisito di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,dal momento che propone, insieme alle censure non accolte con l'e-same del terzo motivo di appello, ulteriori argomenti (il disconosci-mento di alcuni documenti prodotti dal CONAI) che non risultano af-frontati dalla Corte d'appello e di cui la parte non ha fornito la specifi-cazione della deduzione nei precedenti gradi di merito, da ritenersi per-tanto inammissibili per novità e comunque genericità degli stessi.8.

Con il settimo motivo di ricorso, per mero errore materiale indi-cato dalla parte come ottavo motivo, è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218,1382, 1418, 2602 s.s. e 2697 c.c., nonché degli artt. 41 d.lgs. n. 22del 1997 e degli artt. 224 d.lgs. n. 152 del 2006, anche in relazioneall'art. 13 Regolamento CONAI (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), peravere la Corte d'appello ritenuto legittima la condanna di IMP al paga-mento degli interessi nella misura prevista dall'art. 13 del RegolamentoCONAI.Parte ricorrente ha dedotto che tale previsione deve essere qualifi-cata in termini di pattuizione di una clausola penale e che il CONAI,pretendendo il riconoscimento degli interessi ha cercato di esercitareuna potestà punitiva atipica non ammessa nel nostro ordinamento,perché in contrasto con i principi di ordine pubblico sanciti dalla Costi-tuzione, e col principio di uguaglianza reciproca, che interdice la crea-zione di posizioni autoritarie del privato nei confronti del privato e chenon è prevista dalla disciplina propria del consorzi.8.1.

Anche tale censura è inammissibile.8.2.

La doglianza presuppone una qualificazione della previsionecontenuta nel Regolamento CONAI sopra menzionata in termini diversida quella operata dalla Corte d'appello, dalla quale la parte ha fattoderivare delle conseguenze giuridiche, senza illustrare le ragioni per lequali la decisione impugnata non è ritenuta corretta.18 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d'appello risulta, infatti, avere ritenuto quanto segue:«Osserva la Corte che, a prescindere dalla genericità della doglianza,che non determina in che misura gli interessi moratori sarebbero statiquantificati in eccesso, l'art. 13 del Regolamento consortile prevedeespressamente che “in caso di mancato e/o ritardato pagamento, ven-gano applicati interessi di mora nella misura pari al tasso Euribor medioa 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque puntidi maggiorazione” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivodel fascicolo monitorio Conai).

Orbene, come ha osservato anche l'ap-pellata, le parti hanno contrattualmente pattuito, per il caso di omis-sione o di ritardo nel versamento delle somme dovute, l'applicazione diinteressi moratori in una misura concordata, certa e indicata in detta-glio.

Di talché, la doglianza si palesa infondata».La parte ha dedotto che, invece, la pattuizione in questione integrauna clausola penale, da ritenersi illegittima per una serie di motivi.

Nonha tuttavia illustrato le ragioni per cui la clausola in questione, intesacome volta alla determinazione convenzionale degli interessi dovuti peril caso di mancato o ritardato pagamento, dovesse intendersi comeclausola penale, così formulando una censura che costituisce un “nonmotivo”, perché non dialoga con la decisone impugnata, ed è dunquepriva del requisito di specificità (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del9/04/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenzan. 17330 del 31/08/2015).8.3.

Tali argomenti, inoltre, non sono stati esaminati dal Giudice diappello, non essendovene traccia nella decisione impugnata, e la partenon ha dedotto di averli prospettati in quella sede, sicché devono rite-nersi anche per tale motivo inammissibili.Come più volte affermato da questa Corte, infatti, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui, come nellaspecie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,19 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenutaloro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio diautosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio pre-cedente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di con-trollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esami-nare il merito della suddetta questione, giacché i motivi di ricorso de-vono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giu-dizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez.

L, Ordinanza n.18018 del 1/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 9/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).9.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.10.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.11.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorredar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del con-troricorrente, liquidate nella somma di € 6.000,00 per compenso ed €200,00 per esposti, oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus-sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a20 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino21 di 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 41,presso lo studio legale Ichino-Brugnatelli e Associati in Roma, in virtùdi procura speciale in atti;ricorrentecontroCONAI-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DeMicco Padula, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20, in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 713/2025, pub-blicata il 13/03/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato davanti il Tribunale di Milano, CONAI-[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, CONAI) otteneva il decreto in-giuntivo n. 713/2022 nei confronti di I.M.P. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito IMP), per l'importo di € 749.006, 74 oltre interessie spese processuali.Quale titolo per la pronuncia del decreto, l'ingiungente aveva alle-gato l'omesso versamento da parte dell'ingiunta del contributo ambien-tale e degli interessi dovuti sui ritardati pagamenti relativi a tale con-tributo.IMP proponeva opposizione avverso il decreto in questione, chie-dendone la revoca, in primo luogo, sulla base dell'allegata incompe-tenza territoriale del Giudice che aveva emesso il decreto. Sempre invia preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attivadi CONAI, in ragione dell'intervenuta scadenza delle convenzioni cheavevano attribuito al Consorzio il mandato con rappresentanza, per lagestione e la riscossione dei contributi ambientali in nome e per contodei Consorzi di filiera. Inoltre, l'attrice in opposizione faceva valere l'in-certezza e l'inesigibilità del credito ingiunto, nonché la nullità della clau-sola del regolamento CONAI, relativa all'applicazione degli interessimoratori, e comunque l'eccessivo ammontare di tali interessi.Nel costituirsi in giudizio, dopo aver contestato le eccezioni preli-minari, chiedeva il rigetto dell'opposizione.Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., nel testo all'epoca vigente,senza ulteriore istruzione, il Tribunale respingeva l'opposizione consentenza n. 3866/2023.IMP proponeva appello contro tale decisione, affidato a quattro mo-tivi di doglianza, ma, costituitosi l'appellato, la Corte di merito respin-2 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026geva il gravame con la sentenza n. 713/2025 in questa sede impu-gnata.In particolare, la Corte d'appello respingeva il primo motivo di ap-pello, con il quale era stata ribadita l'eccezione di incompetenza perterritorio del Tribunale adito, richiamando una precedente statuizionedi questa Corte (Cass., Sez. 3, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 24/07/1971), secondo la quale la clausola contenuta nelle condizioni ge-nerali di contratto, diretta a stabilire convenzionalmente il luogo di pa-gamento, non ha carattere vessatorio e, pertanto, non necessita, perdivenire operante, della specifica approvazione scritta ai sensi degliartt. 1341 e 1342 c.c. Sulla scorta di tale principio, la menzionata Corterilevava che, nella specie, nella domanda di adesione di IMP al CONAI,la IMP aveva dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni diStatuto, di Regolamento e delle deliberazioni già adottate dal Consor-zio, precisando di essere a conoscenza che «a) il pagamento del [OSCURATO:PERSONA] dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato daConai; b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c.è Milano», con la conseguenza che non era ravvisabile la dedotta in-competenza per territorio del Tribunale di Milano.La Corte territoriale riteneva infondato anche il secondo motivo diappello, con il quale IMP aveva censurato la decisione del Tribunale,nella parte in cui aveva escluso la tardività della produzione in giudiziodel documento riportante il mandato conferito al CONAI. Ad opinionedell'appellante, la Corte avrebbe dovuto effettuare tale rilievo, con laconseguenza che, non potendo tenersi in considerazione tale docu-mento, non vi era agli atti una valida prova della legittimazione ad agiredel CONAI stesso. La menzionata Corte, invece, rilevava che, in basealla disciplina processuale applicabile ratione temporis, la documenta-zione controversa risultava depositata tempestivamente, in quantoprodotta con la prima appendice scritta prevista dal testo previgentedell'art. 183 c.p.c.3 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026La medesima Corte riteneva infondato anche il terzo motivo di ap-pello, con il quale la IMP aveva dedotto che le dichiarazioni periodicheinviate a CONAI, utilizzate per la determinazione del contributo dovuto,non erano ad essa riconducibili, perché erano state inserite in via tele-matica (e comunicate a CONAI) da soggetto non abilitato e non legit-timato ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] d'appello evidenziava che, dalla do-cumentazione in atti, risultava che la stessa IMP in data 22/12/2016aveva presentato una richiesta al Consorzio CONAI per avere l'abilita-zione all'invio delle dichiarazioni periodiche online, contenente un'as-sunzione di responsabilità in ordine alla correttezza dei dati identifica-tivi della persona delegata all'uso del sistema di invio delle dichiarazionionline, accompagnata da una dichiarazione in base alla quale tutti icontenuti della modulistica inviata mediante l'utilizzo di detta user epassword non potevano essere in alcun modo disconosciuti, impegnan-dosi, inoltre, a comunicare tempestivamente a CONAI l'eventualesmarrimento o uso fraudolento di dette chiavi di accesso, in modo taleda conseguire l'immediata interruzione del servizio attivato.La Corte territoriale respingeva anche il quarto motivo di appello,con il quale la IMP aveva censurato la determinazione degli interessimoratori, effettuata con il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando chetale determinazione era stata effettuata in conformità alla domandamonitoria, ove era richiamato il Regolamento che all'art. 13 prevedeval'applicazione automatica degli interessi di mora nella misura pari altasso Euribor medio a 1 mese, maggiorato del 50%, con un limite mas-simo di cinque punti di maggiorazione, sicché, a prescindere dalla ge-nericità della doglianza, essa risultava infondata.Avverso tale statuizione la IMP ha proposto ricorso per cassazione,affidato a sette motivi di doglianza.Il CONAI si è difeso con controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.4 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle normesulla competenza di cui agli artt. 18, 19, 20, 28, 29 e 637 c.p.c., nonchédegli artt. 1182, 1362 e 1370 c.c. (art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.),nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1182 e2602 s.s. c.c. e degli artt. 221 ss. d.lgs. n. 152 del 2006, anche inrelazione all'art. 14 dello Statuto CONAI ed all'art. 4 del RegolamentoCONAI (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'appelloaffermato la validità e l'efficacia della clausola derogatoria della com-petenza territoriale contenuta nel modulo di adesione al CONAI, esclu-dendo che fosse lesiva dell'art. 1341, comma 1 e 2, c.c. e dei critericodicistici per la determinazione della competenza.Ad opinione della parte, la Corte d'appello è incorsa nella violazionedell'art. 1341, comma 1, c.c. - nella parte in cui è previsto che le con-dizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono ef-ficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del con-tratto, questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordi-naria conoscenza - poiché la Corte territoriale non ha verificato se ilcontenuto delle clausole contenute nelle condizioni generali fosserostate negoziate tra le parti e, in particolare, se IMP conoscesse o fossestata messa in condizioni di conoscere che stabilire convenzionalmenteil luogo di pagamento comportava la deroga dei criteri di determina-zione della competenza territoriale.Secondo la ricorrente, inoltre, la Corte d'appello è incorsa nella vio-lazione anche dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché la norma richiedela specifica approvazione per iscritto di qualsiasi clausola che abbia l'ef-fetto, anche indiretto, di derogare la competenza dell'autorità giudizia-ria, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare non solo se laIMP era consapevole della modifica della competenza territoriale dellaautorità giudiziaria, per effetto della determinazione del luogo dell'a-5 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026dempimento, ma anche se vi era una specifica adesione scritta sulpunto.La IMP sostiene che la ratio della norma è quella di assicurare neicontratti per adesione una contrattualità effettiva e funzionale, non sol-tanto strutturale e formale, in quanto il legislatore, col richiedere laspecifica approvazione per iscritto delle clausole più onerose, ha intesoristabilire l'uguaglianza delle parti nella formazione del contratto, so-stituendo alla mancata discussione sul contenuto di esso l'osservanzadi un adempimento che, quantunque di carattere meramente formale,offre la certezza che il contraente più debole, cioè quello per adesione,abbia conoscenza di tali clausole e le abbia quindi consapevolmenteaccettate. Seguire il ragionamento della Corte d'appello, secondo laIMP, poterebbe a vanificare tale tutela, poiché consentirebbe a qual-siasi predisponente di eludere l'obbligo della doppia sottoscrizione sem-plicemente "mascherando" una clausola di deroga al foro con una clau-sola di indicazione del luogo di adempimento, in palese frode alla ratiolegis.La stessa ricorrente ha aggiunto che l'interpretazione della clausola(alla luce dell'intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., e a favore delsoggetto contro cui il modulo è stato predisposto ex art. 1370 c.c.)avrebbe dovuto portare a ritenere che il foro di Milano era stato previ-sto, non come un ulteriore foro alternativo, ma come foro esclusivo, invirtù dell'interpretazione offerta dallo stesso CONAI, sicché dovevasenza dubbio essere specificamente approvata per iscritto.2.1. Il motivo di ricorso è infondato.2.2. La Corte d'appello, ritenendo applicabile il disposto dell'art.1341 c.c., ha rilevato che, nella domanda di adesione al Consorzio, laIMP, dopo aver dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni diStatuto, di Regolamento e delle deliberazioni già adottate dal Consor-zio, ha anche dichiarato di essere a conoscenza che: «a) il pagamentodel [OSCURATO:PERSONA] dovrà avvenire sul c/c che sarà indi-6 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026cato da Conai; b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma1, c.c. è Milano».La menzionata Corte ha, così, ritenuto provato che la IMP era co-noscenza della previsione per i consorziati di una specifica modalità edi uno specifico luogo di esecuzione del pagamento del “[OSCURATO:PERSONA] CONAI”.Tuttavia, la stessa Corte ha evidenziato che l'incidenza dell'indivi-duazione del luogo di esecuzione del contratto sulla determinazione delforo facoltativamente competente a conoscere della causa è un effettodeterminato dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt.1182, comma 1, c.c. e 20 c.p.c., e non dalla volontà delle parti.È, infatti, vero che l'accordo sul luogo di esecuzione della presta-zione influisce sulla determinazione del giudice territorialmente com-petente in caso di contenzioso, ma tale effetto si verifica, non in derogadelle disposizioni normative sulla competenza, ma in applicazione dellestesse, poiché ai sensi dell'art. 20 c.p.c. «Per le cause relative a dirittidi obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta odeve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio» e, ai sensi dell'art.1181, comma 1, c.p.c. il luogo di esecuzione della prestazione può es-sere determinato convenzionalmente dalle parti.2.3. A tali conclusioni è già pervenuta questa Corte, in una pronun-cia oramai risalente, successivamente non contrastata, e condivisa daquesto Collegio, laddove ha evidenziato che la clausola, contenuta nellecondizioni generali di contratto, diretta a stabilire convenzionalmenteil luogo di pagamento, non ha carattere vessatorio e, pertanto, nonnecessita, per divenire operante, della specifica approvazione periscritto, prescritta dagli artt. 1341 e 1342 c.c., spiegando che non haalcun rilievo opporre che detta clausola determina indirettamente unospostamento della competenza per territorio, dato che tale sposta-mento non dipende dall'arbitrio di una delle parti, ma consegue allalibera determinazione di entrambi i contraenti in ordine alla precisa-7 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026zione del luogo del pagamento (Cass., Sez. 3, Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2450 del 24/07/1971).2.4. Da ciò consegue che, in caso di contratto predisposto unilate-ralmente da una delle parti, ove risulti determinato per convenzione illuogo di esecuzione della prestazione, il disposto dell'art. 1341, comma1, c.c. non richiede che l'accertamento del Giudice in ordine alla cono-scenza o alla conoscibilità della relativa clausola si estenda anche allaconoscenza o alla conoscibilità degli effetti di tale previsione sulla de-terminazione della competenza dell'autorità giudiziaria da adire in casodi contenzioso.2.5. Né può ritenersi che la menzionata clausola di previsione delluogo di esecuzione del contratto costituisca di per sé una clausola ves-satoria, che richiede una specifica approvazione per iscritto, ai sensidell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché, come sopra evidenziato, essanon comporta una deroga alle norme sulla competenza, ma una appli-cazione delle stesse, sulla scorta dei criteri di determinazione del luogodi esecuzione della prestazione contenuti nell'art. 1182 c.c.2.6. Parte ricorrente ha dedotto che la previsione del luogo di ese-cuzione della prestazione ha avuto come finalità quella di eludere ledisposizioni che attengono alla specifica approvazione per iscritto delleclausole di deroga della competenza territoriale, aggiungendo che,nella specie, il foro di Milano è stato previsto come foro esclusivo, cosìoperando una interpretazione della volontà negoziale diversa rispettoa quella operata dalla Corte d'appello, che ha solo ravvisato la previ-sione convenzionale del luogo di esecuzione della prestazione.Tale diversa interpretazione non è veicolata da specifici motivi diimpugnazione inerenti ai criteri stabiliti dall'art. 1362 e ss. cc., e, dun-que, si rivela come una inammissibile censura attinente al merito dellavertenza, ove la parte contrappone alla valutazione in fatto del Giudicedi merito la propria valutazione in fatto.8 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di unfatto decisivo ai fini della controversia, oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), consistente nella mancanzadella sottoscrizione specifica della clausola in questione da parte di IMP.3.1. Tale motivo di doglianza è inammissibile.3.2. Com'è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. con-sente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che èstato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035del 3/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi-tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon-dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur-ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del8/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, vizia la decisione perché ha determinato l'esito del giudi-zio.Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare ilvizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez.9 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20262, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un ac-cadimento complesso, comunque apprezzato (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap-pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovverodei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questionidi diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazionedella sentenza in virtù di tale censura.3.3. Nel caso di specie risulta evidente che la censura non attieneall'omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indicato, ma almancato accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte, esaminatadalla Corte d'appello, e da quest'ultima ritenuta non fondata.[OSCURATO:PERSONA] del gravame, inoltre, ha chiaramente illustrato le ragioniper le quali ha ritenuto non necessaria la specifica approvazione periscritto della clausola in questione, avente ad oggetto l'individuazioneper via convenzionale del luogo di esecuzione della prestazione, e nonla deroga della competenza dell'autorità giudiziaria, con argomenti in-fondatamente censurati con il primo motivo di ricorso.4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 99, 112, 115, 163, 167 c.p.c., e dell'art. 183,comma 5 e 6 c.p.c. (ratione temporis vigente), dell'art. 111 Cost., delloart. 2697 c.c., nonché degli artt. 221 ss. d.lgs. n. 152 del 2006, anchein relazione all'art. 8 dello Statuto CONAI e all'art. 4 Regolamento CO-NAI (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nonché, in ogni caso, la nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 156,comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.), per avere la Corte d'appello confermato la decisione di primogrado in ordine alla ritualità e tempestività delle produzioni destinate adimostrare la legittimazione attiva del CONAI, in ragione della conven-10 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026zione che la legittimava a riscuotere il [OSCURATO:PERSONA] dovuto ada CO.RE.PLA. cui si collegava il mandato all'incasso da quest'ultimaconferito.La ricorrente ha dedotto che nel ricorso per decreto ingiuntivo, ilCONAI ha motivato la propria pretesa creditoria in forza di una primaconvenzione e di un mandato, mentre nel corso del giudizio ha giusti-ficato l'esistenza del proprio potere di riscossione alla luce di altre con-venzioni e mandati, differenti da quello depositato in sede monitoria(dapprima con la costituzione nel giudizio, in seguito, con la prima me-moria).In particolare, la ricorrente ha dedotto che: il CONAI, con il ricorsoper decreto ingiuntivo, depositato il 28/12/2021, ha fatto valere unapretesa creditoria in forza di una convenzione e di un mandato sotto-scritto con il CO.RE.PLA. scadente il 21/12/2021; la IMP, con l'opposi-zione a decreto ingiuntivo, ha contestato che il CONAI potesse affer-marsi titolare di un effettivo potere di rappresentanza, eccependo lacarenza del potere di gestione e di incasso del Consorzio in nome e perconto del CO.RE.PLA., essendo la convenzione e il mandato scaduti nelmomento in cui IMP ha notificato l'atto di citazione in opposizione nelfebbraio 2022; costituendosi in giudizio il 3/06/2022, il CONAI ha pro-dotto la proroga della convenzione e del mandato sino al 31/07/2022;il 21/07/2022 si è celebrata la prima udienza del giudizio di primogrado, nel corso della quale IMP ha reiterato la propria eccezione; ilTribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ri-chiesti dalla sola IMP, e il 28 luglio 2022, il CONAI ha depositato laprima memoria istruttoria, producendo la nuova convenzione e il man-dato scadenti il successivo 31/12/2023, adducendo l'esistenza del fattocostitutivo della propria pretesa; nella nuova convenzione si leggevachiaramente che la stessa era stata rinnovata il 09/06/2022, vale adire oltre un mese prima della celebrazione della prima udienza; IMP,con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., si è opposta al11 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026deposito e alla produzione successiva da parte del CONAI della con-venzione con scadenza al 31/12/2023, trattandosi di produzione direttaad aggirare il difetto di allegazione originario e ad ampliare indebita-mente il thema decidendum per mezzo della deduzione del fatto pri-mario costitutivo del preteso diritto di credito, fatto valere solo in corsodi causa e non in sede di costituzione.Ad opinione della ricorrente, il deposito della ultima convenzione edel nuovo mandato, così come l'allegazione del fatto stesso del rinnovo,è stato tardivo, poiché tale rinnovo si era perfezionato prima che fossecelebrata la prima udienza, ove il CONAI non aveva verbalizzato che,contrariamente all'eccezione di IMP, esisteva una convenzione validaed efficace essendo stata rinnovata poco prima, sicché l'eccezione dallaIMP, che aveva dedotto la scadenza della convenzione, doveva ritenersiriferita ad un fatto non contestato.4.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.2. Parte ricorrente ha illustrato il motivo argomentando sul te-nore di atti del processo, attività della parte e contenuto di documenti,di cui non ha riportato il contenuto neppure per estratto, limitatamentealla parte di ritenuto rilievo, così violando il principio di specificità delricorso per cassazione, sancito dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.(v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13662 del 21/05/2025; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 13358 del 20/05/2025).5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art.111, comma 6, Cost., e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d'appello omesso ogni mo-tivazione sulle ragioni in forza delle quali quel documento che la IMPaveva ritenuto tardivamente prodotto era idoneo a comprovare la de-dotta mutatio del titolo costitutivo del credito.5.1. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, per le stesseragioni sopra illustrate.12 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20265.2. La decisione impugnata ha statuito sul punto come segue:«IMP si duole della parte della sentenza in cui non è stata ritenutatardiva la produzione in giudizio del mandato del CONAI (allegato n. 1fascicolo primo grado CONAI) denominato “Mandato in favore di CO-NAI”. L'appellante evidenzia che tale documento è stato depositato daCONAI solo con la prima memoria istruttoria e non con la comparsa dicostituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per l'ef-fetto, non vi sarebbe prova della legittimazione ad agire del Conai. An-che tale doglianza non merita di essere accolta. Osserva la Corte chele norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processocivile sono preordinate a tutelare interessi generali; ne consegue chel'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costi-tuenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo ter-mine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di provae le produzioni documentali (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del26/06/2018). Nella fattispecie, invero, costituisce circostanza pacificache la documentazione controversa è stata depositata da Conai con laprima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. Non era, pertanto, ancora ma-turata alcuna preclusione…».Nel ritenere infondata l'eccezione di tardività della documentazioneespressamente indicata come destinata a dimostrare la contestata le-gittimazione ad agire del CONAI, la Corte d'appello ha chiaramente einequivocamente respinto l'eccezione volta a far valere il difetto dellamenzionata legittimazione.La ricorrente ha genericamente richiamato altri argomenti ed ecce-zioni che ha asserito di avere formulato nel corso del giudizio di merito,menzionati nel precedente motivo, di cui non ha riportato il contenutoneppure per estratto, limitatamente alla parte di ritenuto rilievo, daritenersi pertanto inammissibili, come sopra evidenziato.6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1173, 1218, 1362 s.s., 1387 s.s., 1703 s.s.,13 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/20261987 s.s., 2697 e 2729 c.c., anche in relazione all'art. 24 Cost. (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d'appello, non solo sta-tuito senza considerare le contestazioni della IMP in ordine al potererappresentativo e di riscossione del CONAI, ma anche per avere esclusoil potere della IMP di disconoscere le dichiarazioni periodiche ad essa2697 c.c., dal momento che ha ritenuto che IMP non potesse conte-starne il contenuto, in virtù della mera assunzione di responsabilitàcontenuta nella richiesta del 22/12/2016, pur essendo le dichiarazioniprovenienti da soggetto privo del potere di rappresentanza organicadella società.Con riguardo a quest'ultimo aspetto, la ricorrente ha dedotto che,quando il 22/12/2016 IMP ha chiesto di avvalersi del servizio di inviotelematico delle dichiarazioni periodiche del c.a.c. (come si evince daldato letterale di queste ultime da interpretarsi ex art. 1362 s.s. c.c.) siera limitata ad autorizzare il proprio ufficio amministrativo, indicandoil nominativo della persona a ciò preposta, senza autorizzare un inviodiscriminato delle dichiarazioni. Ad opinione della parte «L'unica inter-pretazione possibile del dettato della “richiesta”, costituzionalmenteorientata, attiene all'impegno di IMP di non disconoscere le dichiara-zioni rese dal soggetto il cui nominativo è stato specificato nel modulo,ma non quella resa da altri…». Inoltre, ammesso e non concesso chele dichiarazioni periodiche fossero state rese da un soggetto abilitato edotato del potere di renderle, secondo la parte, la Corte di merito avevaerrato nell'attribuire alle stesse un valore di ricognizione di debito, dicui non ricorrevano i presupposti stabiliti dagli artt. 1987 s.s. c.c., inquanto provenienti da un soggetto che non si è visto attribuire la di-sponibilità del diritto e che, in ogni caso, non ha mai inteso riconoscereil debito verso CONAI. Infine, ad opinione di IMP la Corte d'appello èincorsa anche nella violazione dell'art. 1173 c.c., avendo attribuito alle14 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiarazioni un valore costitutivo, che non è proprio delle ricognizionidi debito, così presumendo l'esistenza dello stesso.6.1. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.6.2. Come sopra evidenziato, dalla lettura della sentenza impu-gnata si evince chiaramente che la Corte d'appello ha ritenuto dimo-strato il diritto del CONAI di pretendere il pagamento del ContributoAmbientale per effetto della produzione del menzionato mandato in suofavore, con una statuizione che, come emerge dall'esito dei precedentimotivi di doglianza, la parte non ha validamente censurato.6.3. Per quanto riguarda, poi, il valore probatorio attribuito allarichiesta e alle dichiarazioni della IMP sopra menzionate, la Corte d'ap-pello risulta avere statuito come segue: «Il terzo motivo di appello èafferente alle dichiarazioni periodiche inviate da IMP. L'appellante pre-cisa che tali documenti rappresentano dichiarazioni del debitore ai finidell'indicazione del quantitativo di imballaggio immesso nel mercatonazionale e, conseguentemente, della determinazione del contributoda versare al CONAI. L'appellante IMP contesta, tuttavia, la riconduci-bilità alla medesima IMP delle dichiarazioni periodiche inviate in quantole stesse sarebbero state inserite in via telematica (e comunicate aConai) da soggetto non abilitato e non legittimato. Invero, [OSCURATO:PERSONA], (sulla cui qualità di procuratore speciale di IMP non vi è contesta-zione) era “munito dei poteri limitati, tra i quali non rientrano certoquelli utili a costituire obbligazioni verso enti e consorzi, tra cui il Conai”(pag. 48 citazione in appello IMP). Secondo IMP, il sig. [OSCURATO:PERSONA] nonera abilitato all'inserimento delle dichiarazioni periodiche, al loro invioe all'assunzione del relativo impegno di pagamento. Osserva la Corteche - come evidenziato anche dall'appellata Conai - risulta dalla docu-mentazione in atti che IMP chiese al [OSCURATO:PERSONA] un'abilitazioneall'invio delle dichiarazioni periodiche online. La suddetta richiesta del22/12/2016 contiene l'assunzione di responsabilità da parte di IMP inordine alla correttezza dei dati identificativi della persona delegata15 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026all'uso del sistema di invio delle dichiarazioni online, nonché un'e-spressa dichiarazione in base alla quale “tutti i contenuti della moduli-stica inviata mediante l'utilizzo di detta user e password non potrannoessere in alcun modo disconosciuti da questa Società che, di conse-guenza si impegna a comunicare tempestivamente a CONAI l'eventualesmarrimento o uso fraudolento di dette chiavi di accesso, per l'imme-diata interruzione del servizio attivato” (cfr. doc. 8 primo grado [OSCURATO:PERSONA] abilitazione in data 22 dicembre 2016). Anche questadoglianza, pertanto, non coglie nel segno.»La IMP non ha negato di avere presentato tale domanda di abilita-zione all'invio telematico delle dichiarazioni periodiche.La censura si sostanzia nella contestazione di un accertamento infatto, relativo ai poteri conferiti al sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base della rico-gnizione e interpretazione di atti negoziali, operata dalla Corte d'ap-pello, che, come tale, oltre ad essere estremamente generica, si risolvein una doglianza in fatto, inammissibile in sede di legittimità.6.3. Le restanti doglianze si sostanziano in critiche al valore di pro-batorio del credito vantato dal CONAI, desunto dalle dichiarazioni pe-riodiche prodotte, unitamente alla richiesta di abilitazione alla trasmis-sione on line, che non sono espressione della violazione delle regole diriparto dell'onere della prova, ma del libero apprezzamento del giudicedelle risultanze acquisite al processo.7. Con il sesto motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di unfatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.), nonché la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1173, 1218, 1362 s.s., 1387 s.s., 1703 s.s., 2712, 2719 e 2697c.c., anche in relazione agli artt. 221 s.s. d.lgs. n. 152 del 2006 edell'art. 14 dello Statuto CONAI, per avere la Corte d'appello attribuitoefficacia costitutiva alle dichiarazioni periodiche, tralasciando l'analisidelle eccezioni di IMP relative alla legittimazione e al potere di riscos-16 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026sione del CONAI, messe in discussione dalla scadenza delle conven-zioni.Il fatto non esaminato, ad opinione della parte, è costituito dallaritenuta assenza del potere di agire per ottenere il pagamento richiestoin capo a CONAI, in ragione dell'intervenuta perdita di efficacia delleconvenzioni e dei correlati mandati all'incasso in suo favore rilasciatidal CO.RE.PLA.La ricorrente ha prospettato anche la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, deducendo che CO.RE.PLA. aveva originariamentedei contributi ad esso dovuto, aggiungendo che, poi, tale potere eravenuto meno per le ragioni già indicate, aggiungendo che la Corte ter-ritoriale avrebbe dovuto accertare che la comunicazione trasmessa il2/12/2020 al CO.RE.PLA., tesa a posticipare di un solo anno l'efficaciadel mandato (altrimenti scaduto l'anno precedente), costituiva non unaproroga ma un rinnovo, che aveva prodotto effetti dal giorno in cui siera raggiunto un accordo sullo stesso, ossia dal 2/12/2020 al 2/12/2021, ed osservando che la Corte d'appello aveva dato rilievo a comu-nicazioni inviate per e-mail della convenzione e del mandato, deposi-tate in formato .pdf, che erano state disconosciute da IMP e che, ciònonostante, erano state valutate dal Giudice di merito.7.1. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile.7.2. La parte ha formulato la censura ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., ma in realtà la censura non attiene all'omesso esame diun fatto, inteso nel senso illustrato nell'esaminare il secondo motivo diricorso, ma il mancato accoglimento dell'eccezione della parte, vagliatadal Giudice di merito e non accolta, con statuizione che, come sopraevidenziato, ha superato il vaglio di legittimità.7.3. Anche ove è dedotta la violazione di legge, la ricorrente hasemplicemente riproposto la propria ricostruzione della vicenda, in con-trapposizione alla decisione della Corte d'appello, per ciò solo inammis-17 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026sibile, riguardando la valutazione di merito, e risultando, inoltre, privadel requisito di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.,dal momento che propone, insieme alle censure non accolte con l'e-same del terzo motivo di appello, ulteriori argomenti (il disconosci-mento di alcuni documenti prodotti dal CONAI) che non risultano af-frontati dalla Corte d'appello e di cui la parte non ha fornito la specifi-cazione della deduzione nei precedenti gradi di merito, da ritenersi per-tanto inammissibili per novità e comunque genericità degli stessi.8. Con il settimo motivo di ricorso, per mero errore materiale indi-cato dalla parte come ottavo motivo, è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218,1382, 1418, 2602 s.s. e 2697 c.c., nonché degli artt. 41 d.lgs. n. 22del 1997 e degli artt. 224 d.lgs. n. 152 del 2006, anche in relazioneall'art. 13 Regolamento CONAI (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), peravere la Corte d'appello ritenuto legittima la condanna di IMP al paga-mento degli interessi nella misura prevista dall'art. 13 del RegolamentoCONAI.Parte ricorrente ha dedotto che tale previsione deve essere qualifi-cata in termini di pattuizione di una clausola penale e che il CONAI,pretendendo il riconoscimento degli interessi ha cercato di esercitareuna potestà punitiva atipica non ammessa nel nostro ordinamento,perché in contrasto con i principi di ordine pubblico sanciti dalla Costi-tuzione, e col principio di uguaglianza reciproca, che interdice la crea-zione di posizioni autoritarie del privato nei confronti del privato e chenon è prevista dalla disciplina propria del consorzi.8.1. Anche tale censura è inammissibile.8.2. La doglianza presuppone una qualificazione della previsionecontenuta nel Regolamento CONAI sopra menzionata in termini diversida quella operata dalla Corte d'appello, dalla quale la parte ha fattoderivare delle conseguenze giuridiche, senza illustrare le ragioni per lequali la decisione impugnata non è ritenuta corretta.18 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte d'appello risulta, infatti, avere ritenuto quanto segue:«Osserva la Corte che, a prescindere dalla genericità della doglianza,che non determina in che misura gli interessi moratori sarebbero statiquantificati in eccesso, l'art. 13 del Regolamento consortile prevedeespressamente che “in caso di mancato e/o ritardato pagamento, ven-gano applicati interessi di mora nella misura pari al tasso Euribor medioa 1 mese, maggiorato del 50% con un limite massimo di cinque puntidi maggiorazione” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivodel fascicolo monitorio Conai). Orbene, come ha osservato anche l'ap-pellata, le parti hanno contrattualmente pattuito, per il caso di omis-sione o di ritardo nel versamento delle somme dovute, l'applicazione diinteressi moratori in una misura concordata, certa e indicata in detta-glio. Di talché, la doglianza si palesa infondata».La parte ha dedotto che, invece, la pattuizione in questione integrauna clausola penale, da ritenersi illegittima per una serie di motivi. Nonha tuttavia illustrato le ragioni per cui la clausola in questione, intesacome volta alla determinazione convenzionale degli interessi dovuti peril caso di mancato o ritardato pagamento, dovesse intendersi comeclausola penale, così formulando una censura che costituisce un “nonmotivo”, perché non dialoga con la decisone impugnata, ed è dunquepriva del requisito di specificità (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del9/04/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenzan. 17330 del 31/08/2015).8.3. Tali argomenti, inoltre, non sono stati esaminati dal Giudice diappello, non essendovene traccia nella decisione impugnata, e la partenon ha dedotto di averli prospettati in quella sede, sicché devono rite-nersi anche per tale motivo inammissibili.Come più volte affermato da questa Corte, infatti, qualora con ilricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui, come nellaspecie, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,19 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenutaloro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio diautosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio pre-cedente ciò sia avvenuto, in modo tale da consentire alla Corte di con-trollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esami-nare il merito della suddetta questione, giacché i motivi di ricorso de-vono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giu-dizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, laprospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattatinella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. L, Ordinanza n.18018 del 1/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 9/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).9. In conclusione il ricorso deve essere respinto.10. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorredar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del con-troricorrente, liquidate nella somma di € 6.000,00 per compenso ed €200,00 per esposti, oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus-sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a20 di 21Numero registro generale 12978/2025Numero sezionale 460/2026Numero di raccolta generale 15786/2026Data pubblicazione 22/05/2026quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino21 di 21
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