CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 31471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 683-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già C.T. di CROTONE - [OSCURATO:PERSONA]), presso la [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso ii cui uffici domicilia in [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.683 /2020 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 13094/2021 [OSCURATO:PERSONA] ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.N. 683/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 13094/2021 emessa il 22 dicembre 2020 e pubblicata il 14 maggio 2021, con cui questa Corte, ha accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, nei confronti del Ministero dell’Interno e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza. La Corte, tuttavia, nel dispositivo della sentenza ha indicato quale Giudice del rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, in luogo del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 13094/2021 in particolare nel dispositivo (alla pagina 7, terza riga), sia corretta l’indicazione di “Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione” che deve leggersi ed intendersi “Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato”.Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Co