CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2767/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in via E.Q. Visconti n. 99 (studio legale Conte); –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: motivazione apparente della sentenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 1150/05/20 depositata in data 18/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato per IRES, IVA e IRAP riferite all’anno 2012, con il quale l’Ufficio disconosceva la qualifica di ente non commerciale e rideterminava il reddito d’impresa prodotto e i conseguenti tributi dovuti; - la CTP rigettava il ricorso; l’ente gravava tal e pronuncia di appello; - con l a sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo di condividere la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: -con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la CTR reso motivazione insussistente o Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] comunque apparente in ordine ai motivi di impugnazione, difese ed eccezioni svolte nell’atto di appello; -il motivo è fondato; - è infatti vero che la CTR richiama nella propria decisione la motivazione resa a suo tempo dalla CTP (trascritta a pag. 5 del controricorso); essa però omette completamente di illustrare, anche minimamente le ragioni che la portano ad aderirvi superando le ragioni proposte nell’atto di impugnazione d a ll’appellante (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 ; in argomento conformi si vedano anche Cass. Sez.1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019; Cass. Sez.1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016); - ancora, essa difetta di ogni esplicitazione sul quadro probatorio e non riporta alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per giungere a decisione, non risultando sufficiente a tal scopo l’affermazione, invero in sé contraddittoria, da un lato dello svolgimento di attività commerciale “prevalente” in capo all’entità contribuente, e dall’altro il rivolgersi della stessa attività a un numero “limitato” di persone; - la motivazione, quindi, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare il contenuto motivazionale della pronuncia con le più varie, ipotetiche, congetture; - pertanto, in accoglimento del ricorso, previo assorbimento del secondo motivo alla luce della decisione che precede, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione , che statuirà anche sulle spese de