CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, il 21 settembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Sondrio in data 8 ottobre 2019 per il reato di guida in stato d'ebbrezza, commesso in Teglio il 5 agosto 2018. Il ricorrente ne chiede l'annullamento in relazione a un unico motivo di lagnanza, con il quale lamenta vizio di motivazione in riferimento al fatto che la Corte di merito non ha preso in considerazione il motivo di appello nel quale si rappresentava che la prima misurazione era avvenuta a soli 5 minuti dall'alt intimato dalla polizia stradale: ciò che, secondo il deducente, aveva reso inattendibile l'esito della rilevazione alcolimetrica. 2. Il motivo di ricorso è affetto da manifesta infondatezza. Invero, vi è ampia motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine all'assenza di elementi invalidanti l'esito della rilevazione alcolimetrica: elementi che non possono certamente consistere nel tempo presuntivarnente troppo breve tra l'interruzione della condotta alla guida - che, si osserva, non coincide con l'assunzione di alcolici, avvenuta per forza di cose in un momento precedente - e la prima misurazione: vale qui il principio generale in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532). Il principio, naturalmente, vale sia allorquando l'allegazione difensiva riguardi un tempo giudicato eccessivo, sia nel caso opposto (come quello in esame); per il resto, la questione proposta con il motivo in esame concerne valutazioni demandate ai giudici di merito, e fondate sul principio del libero convincimento, che come tali sono sottratte al sindacato di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1