CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11508/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 marzo 2014 (associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni consumate e tentate, già avvinte dal vincolo della continuazione tra loro) e il delitto di favoreggiamento personale di cui alla condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 17 giugno 2011, ed ha osservato come risulti inverosimile che Tiglio, al momento dell'adesione al clan camorristico dei Casalesi nel 2005, si fosse già rappresentato di favorire cinque anni dopo la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. Osservato che il motivo proposto è inammissibile in quanto generico, versato in fatto e aspecifico, meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, nonché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il nsigliere estensore D E PC" ITATA [OSCURATO:PERSONA]