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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1961

Cassazione n. 39364/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di IVREAavv41-,o a-H-e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso in esame è stato proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione.

Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di IVREAavv41-,o a-H-e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso in esame è stato proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di legittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 39364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris