CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 06729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6729/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 18/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 234/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36429/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. ** * che ha concluso per l inammissibilità del ricorsoudito l avvocato * * Di * difensore della parte civile che ha depositatoconclusioni scritte e nota spese chiedendone la liquidazione.udito l avvocato * * difensore di fiducia del ricorrente che ha concluso perl accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 novembre 2023 il Tribunale di Palermo condannava ** riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione in quanto ritenuto colpevole delreato di cui agli artt. 61 n. 5 e n. 11 81 comma 2 609 bis comma 1 cod. pen. per avercostretto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza eimplicita minaccia la moglie * Ferrara a subire atti sessuali applicando le peneaccessorie di legge ed emettendo le statuizioni civili.Con sentenza del 17 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo in parziale riformadella decisione di primo grado esclusa la circostanza aggravante di cui all art. 61 n. 5 cod.pen. ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti genericherideterminava la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione confermando nel resto lasentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo * * tramite ildifensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando tre motivi.2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 75 e 82 comma 2 cod. proc. pen. con conseguenziale revoca dellestatuizioni civili.* la difesa che la parte civile ha contestualmente e parallelamente agito in sedecivile e in sede penale formulando in entrambe le sedi richiesta di danni in particolaredepositando ricorso per separazione giudiziale il 23/08/2012 con richiesta di risarcimentodei danni patrimoniali e non subiti quantificando gli stessi in euro 150.000 00 per poidepositare in data 04/03/2015 nel corso dell udienza preliminare nel procedimento relativoal reato di cui agli artt. 572 e 581 cod. pen. atto di costituzione di parte civile per le condottemaltrattanti subite e successivamente ulteriore atto di costituzione di parte civile nelprocedimento riunito al primo per il reato di cui agli artt. 61 nn. 5 e 11 609 bis cod. pen. IlTribunale civile emetteva sentenza in data 29/03/2017 rigettando la domanda risarcitoria laCorte di appello civile dichiarava inammissibile l appello con sentenza del 07/01/2019. Percui nel momento in cui la ricorrente ha depositato gli atti di costituzione di parte civile nonera ancora stata emessa la sentenza civile.* pertanto la difesa che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenutoche tra le azioni promosse in sede civile e in sede penale non vi fosse identità di petitum edi causa petendi non provvedendo come avrebbe dovuto alla revoca della parte civile.2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge riguardo allavalutazione dell attendibilità della persona offesa e vizio della motivazione per omessavalutazione del mancato dissenso della persona offesa al compimento degli atti sessuali.In sintesi deduce la difesa che la Corte territoriale aveva sbrigativamente valutatol attendibilità della persona offesa il cui narrato era caratterizzato da una progressioneaccusatoria parallelamente all inasprimento del giudizio relativo all affidamento della figliaminore senza affrontare il tema del mancato dissenso manifestato dalla persona offesa alproprio marito e la conseguente non consapevolezza dell imputato che gli atti posti in esserecon la moglie fossero dalla stessa considerati abusanti omettendo infine di valutare imolteplici contributi tecnici acquisiti nel corso dell istruzione dibattimentale tanto che insede civile il racconto della persona offesa non era stato ritenuto tale da comprovarecondotte abusanti.2.3. Con il terzo motivo la difesa denuncia violazione di legge in relazione alla omessariqualificazione del fatto nell ambito del terzo comma dell art. 609 bis cod. pen.* la difesa che il rigetto della richiesta di riqualificazione seppur motivato nontiene conto che le dinamiche dei rapporti sessuali sono divenute non gradite alla personaoffesa solo con il passare del tempo e della evidente ritrosia di quest ultima a manifestare almarito il proprio disagio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso incentrato sulla mancata revoca della parte civile per averpromosso in sede civile e in sede penale azioni civili con identità di petitum e di causapetendi è fondato.Occorre ricordare che il codice di procedura penale disciplina l esercizio dell azionecivile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento delladomanda di risarcimento dai processo penale a quello civile e viceversa curando però diimporre che l azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell unoe nell altro giudizio * 6 n. 33320 del 19/07/2012 * .A questi fini l art. 75 cod. proc. pen. disciplina diversamente l ipotesi in cui l azionecivile è proposta prima della costituzione di parte civile e quella in cui è proposta dopo nellaprima ipotesi prevede la facoltà di trasferire l azione civile in sede penale con il corollario chel esercizio della facoltà comporta rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile mentre ilmancato esercizio realizza l autonomia dei due giudizi e la loro prosecuzione parallela allaseconda ipotesi collega la sospensione necessaria del giudizio civile. La regola quindi nonè più la sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di quello penale bensì laseparazione dei due giudizi e l autonoma prosecuzione di essi.La sospensione costituisce viceversa l eccezione ed è prevista in alcune ipotesiparticolari tra le quali la proposizione dell azione civile dopo la costituzione di parte civile. Insostanza si può dire che nel sistema dell art. 75 cod. proc. pen. il fondamento della regoladi coordinamento costituita dalla sospensione del giudizio civile non è la possibilità che lasentenza penale esplichi efficacia di giudicato nel giudizio civile bensì la scelta deldanneggiato di esercitare l azione civile prima o dopo di essersi costituito parte civile *civ. * 3 n. 13544 del 10/05/2006 * 589831 .* fattispecie in esame invero sussiste sostanziale identità tra le domande poichérispetto alla imputazione di abusi sessuali ai danni della parte civile posti in essere in* dal 2010 al 2012 è intervenuta costituzione di parte civile all udienza del04/03/2015 ed è stata poi emessa condanna al pagamento della somma di euro 5.000 00 atitolo di provvisionale con la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo del22/11/2023 confermata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del17/04/2025.In sede civile nel ricorso per separazione giudiziale promosso dalla parte civile il23/08/2012 alla pagina 8 è contenuto un chiaro ed espresso riferimento agli abusi sessuali “la stessa prepotenza e aggressività caratterizzava anche la sfera sessuale dei coniugi dalmomento che la parte civile era costretta a subire contro la sua volontà i rapporti sessualiviolenti che il marito le imponeva” per poi richiedere nelle conclusioni formulate alla pagina15 del predetto ricorso il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla parte civile “inconseguenza dei fatti illeciti e delle violazioni di cui in premessa” quindi anche per i rapportisessuali violenti imposti invocandosi la condanna dell imputato al pagamento in favore dellaricorrente di una somma non inferiore ad euro 150.000 00 o ad altra somma ritenuta equa.La domanda risarcitoria è stata poi rigettata dal Tribunale civile di Palermo con sentenza n.1583 del 13/03/2017 depositata il 29/03/2017 mentre l appello avverso questa pronuncia èstato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 14 del07/01/2019.* sussistendo una indiscutibile coincidenza tra le due domande civili si è verificatauna ipotesi di litispendenza e non si è perfezionato il trasferimento in sede penaledell azione civile proposta primariamente in sede civile con la declaratoria di estinzione perrinuncia dell azione civile risarcitoria al fine di evitare la duplicazione dei giudizi ed uneventuale contrasto di giudicati e dunque non essendo intervenuta estinzione per rinunciadella domanda risarcitoria proposta nel giudizio civile di separazione anche per gli abusisessuali ed essendo il giudizio pervenuto ad una pronuncia di merito reiettiva delladomanda risarcitoria devono essere annullate le statuizioni civili emesse in sede penale intra le stesse parti sia decisa due volte.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità essendo omesso un integraleconfronto con le argomentazioni della sentenza impugnata esente da manifestecontraddizioni che ne inficino la tenuta logica.Deve essere ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesaripetutamente affermando che la deposizione della persona offesa si configura nel vigenteordinamento processuale come prova piena legittimamente posta da sola a fondamentodell affermazione di responsabilità come tale dunque non necessitante di alcun elemento diriscontro.Con riferimento specifico allo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali lagiurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccatascrupolosamente la credibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo piùpenetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in speciequando vi sia stata la costituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di unospecifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del26/03/2019 S. * 275312 * 2 n. 43278 del 24/09/2015 * * 265104 * 5n. 1666 del 8/07/2014 dep. 2015 * e altro * 261730 * U n. 41461 del19/07/2012 * * ed altri * 253214 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ancora ricordatoquale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto la quale ha la propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non puòessere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sulloid quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesaregola generale priva di una pur minima plausibilità * 4 n. 10153 del 11/02/2020 C. *278609 * 2 n. 7667 del 29/01/2015 * * 262575 * 2 n. 20806 del05/05/2011 * * 250362 .Tanto premesso la Corte di merito dopo aver precisato che il giudizio civile diseparazione personale tra i coniugi conclusosi con il rigetto della domanda di addebito siera svolto in assenza di attività istruttoria comunque finalizzata a stabilire il regime diaffidamento della figlia minore e le modalità di frequentazione di costei con il padre hasottolineato come il giudizio penale per nulla sovrapponibile a quello civile si fosse invecesvolto attraverso una articolata attività istruttoria nella quale vi era stato l esamedibattimentale della persona offesa e di un gran numero di testimoni nonché l acquisizionedi relazioni tecniche redatte da psicologi costituendo dunque una piattaforma probatoriaidonea a riscontrare la credibilità delle accuse mosse dalla persona offesa nei confronti delricorrente.* da quanto sostenuto in ricorso circa il mancato approfondimento dellamancata manifestazione del dissenso la persona offesa ha riportato le modalità con le qualiavvenivano le condotte abusanti nelle quali l uomo tentava di effettuare delle penetrazionianali senza riuscirci trattenendo la donna che cercava di divincolarsi dal di dietro con lamano sul collo intimandole di star zitta e mettendole a tal fine la mano sulla bocca. Ladonna aveva progressivamente rappresentato quanto avveniva raccontandolo dapprima allapropria sorella ed all avvocata incaricata nel giudizio civile per poi parlarne anche ai propriconsulenti e infine raccontarlo in sede di testimonianza. La sorella l avvocata e i consulentidi parte avevano reso testimonianza in primo grado riscontrando le dichiarazioni accusatoriedella parte offesa dichiarando in particolare che dai colloqui avuti con quest ultima eraemerso un contesto familiare caratterizzato da abusi fisici psichici e di natura sessualecollocati soprattutto negli ultimi due anni di matrimonio e rilevandosi in capo alla personaoffesa indici sintomatici di vissuti di violenza sessuale e di maltrattamenti.Le affermazioni della Corte di merito si inseriscono nel solco del consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità che ai fini della sussistenza dell elementosoggettivo del reato di violenza sessuale è sufficiente che l agente abbia la consapevolezzadel fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggettopassivo al compimento degli atti sessuali a suo carico sicchè è irrilevante l eventuale erroresull espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato potendo semmaifondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cuil errore si fondi sul contenuto espressivo in ipotesi equivoco di precise e positivemanifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa * 3 n. 30912 del 26/03/2025 S.non mass. .A fronte di tanto le doglianze sono del tutto generiche poiché non si confrontanoadeguatamente con le ragioni poste a base delle conformi pronunce di merito che si saldanoin un unico corpo motivazionale ragioni che prendono in specifica considerazione lacredibilità soggettiva della dichiarante e l attendibilità del suo narrato anche in ragione dellavergogna provata che le aveva impedito in un primo momento di affrontare l argomentodelle condotte abusanti sottolineandone il carattere dettagliato della testimonianza resa condovizia di particolari ed in tal modo sostanzialmente escludendo senza vizi di manifestaillogicità in ragione dei decisivi riscontri testimoniali i profili di inattendibilità collegati allaprogressione accusatoria sostenuti dalla difesa e ponendosi in linea con la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale la naturaprogressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può dasolo determinare una valutazione di inattendibilità in quanto tali dichiarazioni spesso non siesauriscono in un unica soluzione ma si sviluppano attraverso un complesso percorso didisvelamento di regola condizionato dall affidamento nei confronti dell autorità procedente eintrecciato con quello psicologico di superamento del trauma sicché il giudiziosull attendibilità del dichiarato impone una valutazione d insieme comprensiva di tutti gli stadidi tale percorso * 3 n. 6710 del 18/12/2020 dep. 2021 F. * 281005 .Del resto è insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazionedella prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta ovverosia diimmediata e lampante evidenza tale da scardinare e destrutturare l intero impiantomotivazionale di riferimento * 2 n. 38818 del 07/06/2019 M. * 277091 . Ai fini dellavalidità del ricorso per cassazione non è perciò sufficiente che il ricorso consenta diindividuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell impugnazione ma è altresìnecessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado dispecificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata con laconseguenza che se da un lato il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale ed assoluta dall altro esso esige pur sempre a pena di inammissibilità delricorso che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. È quindionere del ricorrente nel chiedere l annullamento del provvedimento impugnato prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica nei limitis intende delle censure di legittimità così in motivazione * 2 n. 11951 del 29/01/2014 .3. Il terzo motivo di ricorso relativo al diniego della circostanza attenuante speciale delfatto di minore gravità è manifestamente infondato.La giurisprudenza di questa Corte cfr. * 3 n. 35695 del 18/09/2020 L. *280445 * 3 n. 50336 del 10/10/2019 * 277615 e * 3 n. 23913 del 14/05/2014 *259196 ha ormai da tempo affermato la regola interpretativa pienamente condivisa daquesto Collegio secondo la quale in tema di violenza sessuale ai fini della configurabilitàdella circostanza per i casi di minore gravità onde verificare se la libertà sessuale dellavittima che è l interesse tutelato dalla fattispecie sia stata compressa in maniera lievedeve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi lemodalità esecutive il grado di coartazione esercitato sulla vittima le condizioni fisiche ementali di questa le sue caratteristiche psicologiche in relazione all età l occasionalità o lareiterazione delle condotte nonché la consistenza del danno arrecato anche in terminipsichici sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi mentreai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità * 3 n. 8735 del 24/11/2022 dep. 2023 B. * 284203* 3 n. 21623 del 15/04/2015 K. * 263821 .Tanto premesso i giudici di merito hanno escluso la circostanza attenuante dellaminore gravità di cui all art. 609 bis ultimo comma cod. pen. in ragione della reiterazionedelle condotte abusanti delle modalità costrittive della natura degli abusi imposti allamoglie che aveva vissuto la violenza in un regime di persistente sofferenza avendo iconsulenti di parte rilevato indici sintomatici di violenza sessuale in capo alla persona offesa.* dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato su specificherisultanze processuali idoneo a illustrare l itinerario concettuale esperito dai giudici di meritoe dunque esente da vizi logico giuridici rispetto al quale le obiezioni difensive concentratesulla ritrosia della donna a manifestare al marito il proprio disagio sono del tutto generiche.4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente alle statuizioni civili che devono essere eliminate. Il ricorso propostonell interesse del ricorrente deve essere nel resto dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6729/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 18/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 234/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36429/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. ** * che ha concluso per l inammissibilità del ricorsoudito l avvocato * * Di * difensore della parte civile che ha depositatoconclusioni scritte e nota spese chiedendone la liquidazione.udito l avvocato * * difensore di fiducia del ricorrente che ha concluso perl accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 novembre 2023 il Tribunale di Palermo condannava ** riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione in quanto ritenuto colpevole delreato di cui agli artt. 61 n. 5 e n. 11 81 comma 2 609 bis comma 1 cod. pen. per avercostretto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con violenza eimplicita minaccia la moglie * Ferrara a subire atti sessuali applicando le peneaccessorie di legge ed emettendo le statuizioni civili.Con sentenza del 17 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo in parziale riformadella decisione di primo grado esclusa la circostanza aggravante di cui all art. 61 n. 5 cod.pen. ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti genericherideterminava la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione confermando nel resto lasentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo * * tramite ildifensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando tre motivi.2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 75 e 82 comma 2 cod. proc. pen. con conseguenziale revoca dellestatuizioni civili.* la difesa che la parte civile ha contestualmente e parallelamente agito in sedecivile e in sede penale formulando in entrambe le sedi richiesta di danni in particolaredepositando ricorso per separazione giudiziale il 23/08/2012 con richiesta di risarcimentodei danni patrimoniali e non subiti quantificando gli stessi in euro 150.000 00 per poidepositare in data 04/03/2015 nel corso dell udienza preliminare nel procedimento relativoal reato di cui agli artt. 572 e 581 cod. pen. atto di costituzione di parte civile per le condottemaltrattanti subite e successivamente ulteriore atto di costituzione di parte civile nelprocedimento riunito al primo per il reato di cui agli artt. 61 nn. 5 e 11 609 bis cod. pen. IlTribunale civile emetteva sentenza in data 29/03/2017 rigettando la domanda risarcitoria laCorte di appello civile dichiarava inammissibile l appello con sentenza del 07/01/2019. Percui nel momento in cui la ricorrente ha depositato gli atti di costituzione di parte civile nonera ancora stata emessa la sentenza civile.* pertanto la difesa che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenutoche tra le azioni promosse in sede civile e in sede penale non vi fosse identità di petitum edi causa petendi non provvedendo come avrebbe dovuto alla revoca della parte civile.2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia violazione di legge riguardo allavalutazione dell attendibilità della persona offesa e vizio della motivazione per omessavalutazione del mancato dissenso della persona offesa al compimento degli atti sessuali.In sintesi deduce la difesa che la Corte territoriale aveva sbrigativamente valutatol attendibilità della persona offesa il cui narrato era caratterizzato da una progressioneaccusatoria parallelamente all inasprimento del giudizio relativo all affidamento della figliaminore senza affrontare il tema del mancato dissenso manifestato dalla persona offesa alproprio marito e la conseguente non consapevolezza dell imputato che gli atti posti in esserecon la moglie fossero dalla stessa considerati abusanti omettendo infine di valutare imolteplici contributi tecnici acquisiti nel corso dell istruzione dibattimentale tanto che insede civile il racconto della persona offesa non era stato ritenuto tale da comprovarecondotte abusanti.2.3. Con il terzo motivo la difesa denuncia violazione di legge in relazione alla omessariqualificazione del fatto nell ambito del terzo comma dell art. 609 bis cod. pen.* la difesa che il rigetto della richiesta di riqualificazione seppur motivato nontiene conto che le dinamiche dei rapporti sessuali sono divenute non gradite alla personaoffesa solo con il passare del tempo e della evidente ritrosia di quest ultima a manifestare almarito il proprio disagio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso incentrato sulla mancata revoca della parte civile per averpromosso in sede civile e in sede penale azioni civili con identità di petitum e di causapetendi è fondato.Occorre ricordare che il codice di procedura penale disciplina l esercizio dell azionecivile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento delladomanda di risarcimento dai processo penale a quello civile e viceversa curando però diimporre che l azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell unoe nell altro giudizio * 6 n. 33320 del 19/07/2012 * .A questi fini l art. 75 cod. proc. pen. disciplina diversamente l ipotesi in cui l azionecivile è proposta prima della costituzione di parte civile e quella in cui è proposta dopo nellaprima ipotesi prevede la facoltà di trasferire l azione civile in sede penale con il corollario chel esercizio della facoltà comporta rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile mentre ilmancato esercizio realizza l autonomia dei due giudizi e la loro prosecuzione parallela allaseconda ipotesi collega la sospensione necessaria del giudizio civile. La regola quindi nonè più la sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di quello penale bensì laseparazione dei due giudizi e l autonoma prosecuzione di essi.La sospensione costituisce viceversa l eccezione ed è prevista in alcune ipotesiparticolari tra le quali la proposizione dell azione civile dopo la costituzione di parte civile. Insostanza si può dire che nel sistema dell art. 75 cod. proc. pen. il fondamento della regoladi coordinamento costituita dalla sospensione del giudizio civile non è la possibilità che lasentenza penale esplichi efficacia di giudicato nel giudizio civile bensì la scelta deldanneggiato di esercitare l azione civile prima o dopo di essersi costituito parte civile *civ. * 3 n. 13544 del 10/05/2006 * 589831 .* fattispecie in esame invero sussiste sostanziale identità tra le domande poichérispetto alla imputazione di abusi sessuali ai danni della parte civile posti in essere in* dal 2010 al 2012 è intervenuta costituzione di parte civile all udienza del04/03/2015 ed è stata poi emessa condanna al pagamento della somma di euro 5.000 00 atitolo di provvisionale con la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo del22/11/2023 confermata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del17/04/2025.In sede civile nel ricorso per separazione giudiziale promosso dalla parte civile il23/08/2012 alla pagina 8 è contenuto un chiaro ed espresso riferimento agli abusi sessuali “la stessa prepotenza e aggressività caratterizzava anche la sfera sessuale dei coniugi dalmomento che la parte civile era costretta a subire contro la sua volontà i rapporti sessualiviolenti che il marito le imponeva” per poi richiedere nelle conclusioni formulate alla pagina15 del predetto ricorso il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla parte civile “inconseguenza dei fatti illeciti e delle violazioni di cui in premessa” quindi anche per i rapportisessuali violenti imposti invocandosi la condanna dell imputato al pagamento in favore dellaricorrente di una somma non inferiore ad euro 150.000 00 o ad altra somma ritenuta equa.La domanda risarcitoria è stata poi rigettata dal Tribunale civile di Palermo con sentenza n.1583 del 13/03/2017 depositata il 29/03/2017 mentre l appello avverso questa pronuncia èstato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 14 del07/01/2019.* sussistendo una indiscutibile coincidenza tra le due domande civili si è verificatauna ipotesi di litispendenza e non si è perfezionato il trasferimento in sede penaledell azione civile proposta primariamente in sede civile con la declaratoria di estinzione perrinuncia dell azione civile risarcitoria al fine di evitare la duplicazione dei giudizi ed uneventuale contrasto di giudicati e dunque non essendo intervenuta estinzione per rinunciadella domanda risarcitoria proposta nel giudizio civile di separazione anche per gli abusisessuali ed essendo il giudizio pervenuto ad una pronuncia di merito reiettiva delladomanda risarcitoria devono essere annullate le statuizioni civili emesse in sede penale intra le stesse parti sia decisa due volte.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità essendo omesso un integraleconfronto con le argomentazioni della sentenza impugnata esente da manifestecontraddizioni che ne inficino la tenuta logica.Deve essere ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesaripetutamente affermando che la deposizione della persona offesa si configura nel vigenteordinamento processuale come prova piena legittimamente posta da sola a fondamentodell affermazione di responsabilità come tale dunque non necessitante di alcun elemento diriscontro.Con riferimento specifico allo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali lagiurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccatascrupolosamente la credibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo piùpenetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in speciequando vi sia stata la costituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di unospecifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del26/03/2019 S. * 275312 * 2 n. 43278 del 24/09/2015 * * 265104 * 5n. 1666 del 8/07/2014 dep. 2015 * e altro * 261730 * U n. 41461 del19/07/2012 * * ed altri * 253214 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ancora ricordatoquale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione dellacredibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto la quale ha la propriachiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non puòessere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifestecontraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sulloid quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesaregola generale priva di una pur minima plausibilità * 4 n. 10153 del 11/02/2020 C. *278609 * 2 n. 7667 del 29/01/2015 * * 262575 * 2 n. 20806 del05/05/2011 * * 250362 .Tanto premesso la Corte di merito dopo aver precisato che il giudizio civile diseparazione personale tra i coniugi conclusosi con il rigetto della domanda di addebito siera svolto in assenza di attività istruttoria comunque finalizzata a stabilire il regime diaffidamento della figlia minore e le modalità di frequentazione di costei con il padre hasottolineato come il giudizio penale per nulla sovrapponibile a quello civile si fosse invecesvolto attraverso una articolata attività istruttoria nella quale vi era stato l esamedibattimentale della persona offesa e di un gran numero di testimoni nonché l acquisizionedi relazioni tecniche redatte da psicologi costituendo dunque una piattaforma probatoriaidonea a riscontrare la credibilità delle accuse mosse dalla persona offesa nei confronti delricorrente.* da quanto sostenuto in ricorso circa il mancato approfondimento dellamancata manifestazione del dissenso la persona offesa ha riportato le modalità con le qualiavvenivano le condotte abusanti nelle quali l uomo tentava di effettuare delle penetrazionianali senza riuscirci trattenendo la donna che cercava di divincolarsi dal di dietro con lamano sul collo intimandole di star zitta e mettendole a tal fine la mano sulla bocca. Ladonna aveva progressivamente rappresentato quanto avveniva raccontandolo dapprima allapropria sorella ed all avvocata incaricata nel giudizio civile per poi parlarne anche ai propriconsulenti e infine raccontarlo in sede di testimonianza. La sorella l avvocata e i consulentidi parte avevano reso testimonianza in primo grado riscontrando le dichiarazioni accusatoriedella parte offesa dichiarando in particolare che dai colloqui avuti con quest ultima eraemerso un contesto familiare caratterizzato da abusi fisici psichici e di natura sessualecollocati soprattutto negli ultimi due anni di matrimonio e rilevandosi in capo alla personaoffesa indici sintomatici di vissuti di violenza sessuale e di maltrattamenti.Le affermazioni della Corte di merito si inseriscono nel solco del consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità che ai fini della sussistenza dell elementosoggettivo del reato di violenza sessuale è sufficiente che l agente abbia la consapevolezzadel fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggettopassivo al compimento degli atti sessuali a suo carico sicchè è irrilevante l eventuale erroresull espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato potendo semmaifondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cuil errore si fondi sul contenuto espressivo in ipotesi equivoco di precise e positivemanifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa * 3 n. 30912 del 26/03/2025 S.non mass. .A fronte di tanto le doglianze sono del tutto generiche poiché non si confrontanoadeguatamente con le ragioni poste a base delle conformi pronunce di merito che si saldanoin un unico corpo motivazionale ragioni che prendono in specifica considerazione lacredibilità soggettiva della dichiarante e l attendibilità del suo narrato anche in ragione dellavergogna provata che le aveva impedito in un primo momento di affrontare l argomentodelle condotte abusanti sottolineandone il carattere dettagliato della testimonianza resa condovizia di particolari ed in tal modo sostanzialmente escludendo senza vizi di manifestaillogicità in ragione dei decisivi riscontri testimoniali i profili di inattendibilità collegati allaprogressione accusatoria sostenuti dalla difesa e ponendosi in linea con la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale la naturaprogressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può dasolo determinare una valutazione di inattendibilità in quanto tali dichiarazioni spesso non siesauriscono in un unica soluzione ma si sviluppano attraverso un complesso percorso didisvelamento di regola condizionato dall affidamento nei confronti dell autorità procedente eintrecciato con quello psicologico di superamento del trauma sicché il giudiziosull attendibilità del dichiarato impone una valutazione d insieme comprensiva di tutti gli stadidi tale percorso * 3 n. 6710 del 18/12/2020 dep. 2021 F. * 281005 .Del resto è insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazionedella prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta ovverosia diimmediata e lampante evidenza tale da scardinare e destrutturare l intero impiantomotivazionale di riferimento * 2 n. 38818 del 07/06/2019 M. * 277091 . Ai fini dellavalidità del ricorso per cassazione non è perciò sufficiente che il ricorso consenta diindividuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell impugnazione ma è altresìnecessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado dispecificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata con laconseguenza che se da un lato il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale ed assoluta dall altro esso esige pur sempre a pena di inammissibilità delricorso che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. È quindionere del ricorrente nel chiedere l annullamento del provvedimento impugnato prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica nei limitis intende delle censure di legittimità così in motivazione * 2 n. 11951 del 29/01/2014 .3. Il terzo motivo di ricorso relativo al diniego della circostanza attenuante speciale delfatto di minore gravità è manifestamente infondato.La giurisprudenza di questa Corte cfr. * 3 n. 35695 del 18/09/2020 L. *280445 * 3 n. 50336 del 10/10/2019 * 277615 e * 3 n. 23913 del 14/05/2014 *259196 ha ormai da tempo affermato la regola interpretativa pienamente condivisa daquesto Collegio secondo la quale in tema di violenza sessuale ai fini della configurabilitàdella circostanza per i casi di minore gravità onde verificare se la libertà sessuale dellavittima che è l interesse tutelato dalla fattispecie sia stata compressa in maniera lievedeve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi lemodalità esecutive il grado di coartazione esercitato sulla vittima le condizioni fisiche ementali di questa le sue caratteristiche psicologiche in relazione all età l occasionalità o lareiterazione delle condotte nonché la consistenza del danno arrecato anche in terminipsichici sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi mentreai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità * 3 n. 8735 del 24/11/2022 dep. 2023 B. * 284203* 3 n. 21623 del 15/04/2015 K. * 263821 .Tanto premesso i giudici di merito hanno escluso la circostanza attenuante dellaminore gravità di cui all art. 609 bis ultimo comma cod. pen. in ragione della reiterazionedelle condotte abusanti delle modalità costrittive della natura degli abusi imposti allamoglie che aveva vissuto la violenza in un regime di persistente sofferenza avendo iconsulenti di parte rilevato indici sintomatici di violenza sessuale in capo alla persona offesa.* dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato su specificherisultanze processuali idoneo a illustrare l itinerario concettuale esperito dai giudici di meritoe dunque esente da vizi logico giuridici rispetto al quale le obiezioni difensive concentratesulla ritrosia della donna a manifestare al marito il proprio disagio sono del tutto generiche.4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviolimitatamente alle statuizioni civili che devono essere eliminate. Il ricorso propostonell interesse del ricorrente deve essere nel resto dichiarato inammissibile. *Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili statuizioniche elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili statuizioniche elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *