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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15695/2026

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so svolti; letta la memoria di replica dei difensori di fiducia della ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (anche per l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne invoca l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., dai difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] in quanto, nel procedimento in cui la odierna ricorrente era imputata del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, fissata l'udienza preliminare del 29 ottobre 2025 con decreto del 1 ottobre 2025, il Giudice aveva respinto la richiesta ex art. 299 cod.proc.pen. di sostituzione della custodia cautelare con provvedimento del 3 ottobre 2025.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), 41, e 127 cod.proc.pen. , nonché art. 6 CEDU.

Assume la difesa di avere, con l'istanza di ricusazione, censurato il testo del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare in quanto, a chiare lettere, anticipatorio del convincimento sulla colpevolezza dell'imputata, mercè l'uso di espressioni tipiche di una sentenza definitoria del giudizio (con riferimento alla esistenza di emergenze istruttorie, attestanti l'effettuazione di attività illecite da cui la dimostrazione della partecipazione della ricorrente alla organizzazione criminale col fondamentale ruolo di stabile e continuativa referente organizzativa della stessa).

La Corte di appello nel sostenere la preclusione all'utilizzo dello strumento della ricusazione, con dichiarata rinuncia all'esame del merito, e nel dichiarare dunque inammissibile l'istanza di ricusazione, avrebbe, comunque, con manifesta illogicità risultante dal contenuto dell'ordinanza, violato gli artt. 37, 41 e 127 cod.proc.pen., con relativo manifesto vizio di motivazione.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha invocato l'inammissibilità del ricorso.

4. Con la memoria la difesa ha ribadito i già svolti richiami a principi costituzionali -giusto processo- e sovranazionali -art. 6, par. 1, CEDU e art. 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, art. 14 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, nonché alla giurisprudenza della Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, della Corte Costituzionale e di questa Corte, per sostenere la propria richiesta di annullamento della ordinanza impugnata. 2COA/41% CiAlb VR:15-0 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello ha affermato la inammissibilità dell'istanza ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi addotti: testualmente affermando che «non sussistono i requisiti previsti dagli artt. 38 e 41 cod.proc.pen. in quanto è manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b) cod.proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo».

Ha ritenuto la Corte, ai fini della declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, l'insussistenza dei relativi requisiti, rilevato che il Giudice dell'udienza preliminare ha emesso la detta ordinanza de libertate nella pendenza della fase della udienza preliminare; in assenza di «evidenze in relazione alle valutazioni sui gravi indizi che non possano essere eventualmente modificate a seguito di una diversa valutazione sul merito delle accuse in sede di udienza preliminare»; ha rilevato, anche, che il testo dell'ordinanza in disamina fosse, per la gran parte, riproduttivo, in via di sintesi, della istanza della [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento genetico della misura e di quello del Tribunale del Riesame, e che, a fortiori, il Giudice dell'udienza preliminare -chiamato ad effettuare valutazioni de libertate- non avesse travalicato i compiti demandatigli, espressamente ritenendo le valutazioni svolte «non indebite» a mente dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod.proc.pen..

2. L'ordinanza impugnata non risulta affetta da errori nell'interpretazione dell'art. 41 cod.proc.pen. .

2.1. Si deve innanzitutto ricordare che l'art.41, comma 1, cod.proc.pen. prevede che, oltre che nei casi di assenza dei presupposti formali, l'istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile con procedura de plano anche nel caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione (cfr. Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025 Cc. (dep. 01/12/2025 ) Rv. 288966 - 01: «L'istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella priva dei presupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile con procedura "de plano"(Conf.: n. 4490 del 1991, dep. 1992, Rv. 189028-01)», e Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770: 3«L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale "de plano", senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. »).

Nei medesimi termini anche Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014 - dep. 11/02/2015, Ragusa, Rv. 26482101; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi, Rv. 239214; Sez. 5, ord. n. 43855 del 05/10/2005, Manzini, Rv. 233057.

2.2. Nel caso in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che la Corte di appello ha operato una valutazione nel merito della proposta di ricusazione, avendola ritenuta manifestamente infondata perché latrice di una linea interpretativa palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

2.3. Si osserva, infatti, che già Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021 Cc. (dep. 20/07/2021 ) Rv. 281591 - 01, ha affermato il principio secondo cui Un tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti».

E, con precipuo riferimento al Giudice dell'udienza preliminare, intende il collegio ribadire che «[È] inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 cod. proc. pen. » così Sez. 5, n. 3045 del 24/10/2019 Cc. (dep. 24/01/2020) Rv. 278658 - 02.

2.3.1. E', infatti, univocamente riconosciuto che non dà luogo ad incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., il fatto che il giudice del dibattimento, in forza della c.d.

"competenza accessoria", abbia, nella fase degli atti preliminari al giudizio apertasi con l'emissione del decreto di cui all'art. 429 c.p.p., provveduto negativamente su 4istanze in materia "de libertate"; il che, manifestamente, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 25, comma I, della Costituzione (Sez. 1, n. 6448 del 17/11/1997 - dep. 11/12/1997, Lania, Rv. 20900401); il principio risulta valevole, anche, per il giudice dell'udienza preliminare, dovendosi, in generale, affermare che l'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito (Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015 - dep. 04/01/2016, Gannuto, Rv. 26546601).

Né potrebbe operarsi una distinzione tra la facoltà, pacificamente riconosciuta, spettante al giudice della cognizione di assumere incidentalmente decisioni di natura cautelare riguardanti l'imputato senza incorrere in incompatibilità di sorta ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 123 del 2004) e contenuto di quelle decisioni, asseritamente suscettibile in determinati casi di anticipare indebitamente l'esito del giudizio di merito in violazione del divieto di cui all'art.37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché le considerazioni svolte e le valutazioni operate dal giudice ai fini della decisione cautelare rimangono tali a prescindere dal loro contenuto, e, in quanto assunte nell'ambito della medesima fase processuale (v. ancora Corte Cost. n. 123 del 2004 cit.), sono per definizione insuscettibili di condizionare il distinto giudizio di merito.

2.3.2. L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina, insomma, una situazione d'incompatibilità rilevabile quale motivo di ricusazione, essendo il giudice titolare della competenza accessoria cautelare che si radica —proprio- in ragione di quella principale del giudizio sul merito (Sez. 2, n. 17401 del 24/03/2009, Russo, Rv. 244345); la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della cautela è effettuata dal giudice legittimamente investito della causa di merito, nella quale è attratta la delibazione cautelare costituente solo un momento di cognizione incidentale, non potendo il giudizio frammentarsi con l'attribuire ogni singola decisione a giudici diversi da quello che deve emettere la decisione di merito (C.

Cost. n. 177/96).

In tale decisione, il Giudice delle leggi ha anche chiarito che il processo è per sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti nel procedimento, ed incidere sui suoi esiti sicché esso non può essere frammentato, isolando ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento di merito ma preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale il giudice è già investito, per attribuire ogni singola decisione ad un giudice diverso, sino a rompere la 5necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità (cfr.

Corte Costituzionale sentenze n. 131 del 1996 e n. 124 del 1992; ordinanza n. 24 del 1996).

2.3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte prima (Sez.

Un. n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 23206) e la giurisprudenza successiva, poi, formatasi anche alla luce della pronuncia delle predette, hanno definitivamente chiarito -sul versante della manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale- che essa rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato.

E' stato quindi correttamente osservato al riguardo da questa Corte che la proposizione di un'istanza di ricusazione ex - art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, comporterebbe la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619; Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576).

Dalle precise e puntuali indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale emerge, dunque, che esiste una relazione intrinsecamente inscindibile tra competenza accessoria in materia cautelare e potere di cognizione di cui è titolare il giudice del dibattimento -e qualunque altro giudice che sia investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 codice di rito- in merito alla regiudicanda che forma oggetto del processo principale, onde deve senz'altro escludersi la configurabilità di incompatibilità nei confronti del giudice investito del giudizio che, nel corso di esso, abbia esercitato il potere cautelare.

Costituisce, anzi, preciso dovere del giudice procedente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. adeguare il regime cautelare dell'indagato o dell'imputato alla situazione concreta (art. 299 cod. proc. pen.) e quando a procedere è il giudice competente per il merito del giudizio, questi non può demandare a terzi le decisioni che gli spettano, nemmeno per timore di doversi pronunziare, sia pure ai fini richiesti, in tutto o in parte sul tema dell'accusa; né potrebbe limitare il suo potere-dovere di verifica della vicenda cautelare in nome dell'incompatibilità, di talché giammai potrebbe dipendere la sua incompatibilità della ineisività o meno del suo giudizio cautelare (a meno che non si risolva in un' indebita, rectius ingiustificata, anticipazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza 6dell'imputato).

E la libertà di scelta delle argomentazioni a sostegno dell'eventuale decisione incidentale cautelare costituisce il logico corollario dell'assenza di profili d'incompatibilità a pronunziarsi da parte del giudice che procede.

2.3.4. Né può farsi questione di violazione dell'art. 6 Cedu, pure paventata dalla difesa della ricorrente, per esser rimasta inficiata non solo e non tanto la sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del giudice, ma, anche, l'affidamento delle parti circa il rispetto del valoro della imparzialità del giudice, che deva anche apparire assolutamente imparziale, oltre che esserlo.

Questa Corte (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017 Cc. (dep. 13/04/2017 ) Rv. 269896 - 01;Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv. 25696101; Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010 Cc. (dep. 04/03/2010 ) Rv. 246455 - 01), ha già avuto modo di affermare che il procedimento, previsto dall'art. 41 cod.proc.pen., comma 1, non può ritenersi contrastante con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto la previsione di cui all'art. 111 Cost. riguarda in generale il processo, e la formazione della prova nel procedimento penale, non qualsiasi sub-procedimento, per i quali è spesso prevista, sia in sede civile che penale, la decisione inaudita altera parte, ove vi siano ragioni legittimanti tale procedimento, previsione che si concilia con l'ulteriore valore costituzionale della durata ragionevole dei procedimenti.

Risulta già chiarita da un precedente specifico di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 8808 del 18/02/2010, dep. 04/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246455) la manifesta infondatezza di una pretesa applicazione del diritto al contraddittorio, per i sub-procedimenti incidentali, non potendo le disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e della [OSCURATO:PERSONA], evocate dall'istante, ritenersi di applicazione generale poiché, "quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o sub procedimenti incidentali e, quanto agli artt. 24 e 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa".

2.4. Tanto premesso, e osservato che è la difesa -nella specie- a non confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e a limitarsi a reiterare i motivi già confutati dai giudici della Corte d'appello di Roma nell'ordinanza impugnata laddove affermano che le considerazioni effettuate dal Giudice dell'udienza preliminare nell'ambito del provvedimento de libertate non hanno travalicato i limiti previsti dalla delibazione incidentale e non hanno anticipato la valutazione sul merito della regiudicanda, si rileva che la ricorrente non ha neppure -nel caso di specie- indicato quali, tra i passaggi del provvedimento cautelare adottati dal Giudice dell'udienza preliminare, e 'imputati' 7di indebita anticipazione decisoria, siano non frutto di sintesi dei precedenti provvedimenti (genetico e del riesame) come allegato dalla Corte di appello, ma reale anticipazione di giudizio da parte del giudice ricusato, tali da risolversi in un indebito esame del merito della imputazione o della responsabilità dell'imputato.

2.5. Alle dedotte ragioni di inammissibilità si aggiunge la ricognizione della manifesta infondatezza delle censure per l'assenza di violazioni di legge e la coerenza dell'apparato motivazionale, reso in assenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Ne deriva la inammissibilità del ricorso nella sua totalità.

3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M30 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doits lisabe a yrr bito 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so svolti; letta la memoria di replica dei difensori di fiducia della ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (anche per l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne invoca l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., dai difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] in quanto, nel procedimento in cui la odierna ricorrente era imputata del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, fissata l'udienza preliminare del 29 ottobre 2025 con decreto del 1 ottobre 2025, il Giudice aveva respinto la richiesta ex art. 299 cod.proc.pen. di sostituzione della custodia cautelare con provvedimento del 3 ottobre 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), 41, e 127 cod.proc.pen. , nonché art. 6 CEDU. Assume la difesa di avere, con l'istanza di ricusazione, censurato il testo del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare in quanto, a chiare lettere, anticipatorio del convincimento sulla colpevolezza dell'imputata, mercè l'uso di espressioni tipiche di una sentenza definitoria del giudizio (con riferimento alla esistenza di emergenze istruttorie, attestanti l'effettuazione di attività illecite da cui la dimostrazione della partecipazione della ricorrente alla organizzazione criminale col fondamentale ruolo di stabile e continuativa referente organizzativa della stessa). La Corte di appello nel sostenere la preclusione all'utilizzo dello strumento della ricusazione, con dichiarata rinuncia all'esame del merito, e nel dichiarare dunque inammissibile l'istanza di ricusazione, avrebbe, comunque, con manifesta illogicità risultante dal contenuto dell'ordinanza, violato gli artt. 37, 41 e 127 cod.proc.pen., con relativo manifesto vizio di motivazione. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha invocato l'inammissibilità del ricorso. 4. Con la memoria la difesa ha ribadito i già svolti richiami a principi costituzionali -giusto processo- e sovranazionali -art. 6, par. 1, CEDU e art. 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, art. 14 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-, nonché alla giurisprudenza della Corte Europea dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Uomo, della Corte Costituzionale e di questa Corte, per sostenere la propria richiesta di annullamento della ordinanza impugnata. 2COA/41% CiAlb VR:15-0 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello ha affermato la inammissibilità dell'istanza ritenendo la manifesta infondatezza dei motivi addotti: testualmente affermando che «non sussistono i requisiti previsti dagli artt. 38 e 41 cod.proc.pen. in quanto è manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b) cod.proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo». Ha ritenuto la Corte, ai fini della declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, l'insussistenza dei relativi requisiti, rilevato che il Giudice dell'udienza preliminare ha emesso la detta ordinanza de libertate nella pendenza della fase della udienza preliminare; in assenza di «evidenze in relazione alle valutazioni sui gravi indizi che non possano essere eventualmente modificate a seguito di una diversa valutazione sul merito delle accuse in sede di udienza preliminare»; ha rilevato, anche, che il testo dell'ordinanza in disamina fosse, per la gran parte, riproduttivo, in via di sintesi, della istanza della [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento genetico della misura e di quello del Tribunale del Riesame, e che, a fortiori, il Giudice dell'udienza preliminare -chiamato ad effettuare valutazioni de libertate- non avesse travalicato i compiti demandatigli, espressamente ritenendo le valutazioni svolte «non indebite» a mente dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.. 2. L'ordinanza impugnata non risulta affetta da errori nell'interpretazione dell'art. 41 cod.proc.pen. . 2.1. Si deve innanzitutto ricordare che l'art.41, comma 1, cod.proc.pen. prevede che, oltre che nei casi di assenza dei presupposti formali, l'istanza di ricusazione sia dichiarata inammissibile con procedura de plano anche nel caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione (cfr. Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025 Cc. (dep. 01/12/2025 ) Rv. 288966 - 01: «L'istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella priva dei presupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile con procedura "de plano"(Conf.: n. 4490 del 1991, dep. 1992, Rv. 189028-01)», e Sez. 4, n.42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770: 3«L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale "de plano", senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. »). Nei medesimi termini anche Sez. 3, n. 6211 del 11/11/2014 - dep. 11/02/2015, Ragusa, Rv. 26482101; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi, Rv. 239214; Sez. 5, ord. n. 43855 del 05/10/2005, Manzini, Rv. 233057. 2.2. Nel caso in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che la Corte di appello ha operato una valutazione nel merito della proposta di ricusazione, avendola ritenuta manifestamente infondata perché latrice di una linea interpretativa palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.3. Si osserva, infatti, che già Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021 Cc. (dep. 20/07/2021 ) Rv. 281591 - 01, ha affermato il principio secondo cui Un tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti». E, con precipuo riferimento al Giudice dell'udienza preliminare, intende il collegio ribadire che «[È] inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 cod. proc. pen. » così Sez. 5, n. 3045 del 24/10/2019 Cc. (dep. 24/01/2020) Rv. 278658 - 02. 2.3.1. E', infatti, univocamente riconosciuto che non dà luogo ad incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 c.p.p., il fatto che il giudice del dibattimento, in forza della c.d. "competenza accessoria", abbia, nella fase degli atti preliminari al giudizio apertasi con l'emissione del decreto di cui all'art. 429 c.p.p., provveduto negativamente su 4istanze in materia "de libertate"; il che, manifestamente, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 25, comma I, della Costituzione (Sez. 1, n. 6448 del 17/11/1997 - dep. 11/12/1997, Lania, Rv. 20900401); il principio risulta valevole, anche, per il giudice dell'udienza preliminare, dovendosi, in generale, affermare che l'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito (Sez. 6, n. 11 del 29/12/2015 - dep. 04/01/2016, Gannuto, Rv. 26546601). Né potrebbe operarsi una distinzione tra la facoltà, pacificamente riconosciuta, spettante al giudice della cognizione di assumere incidentalmente decisioni di natura cautelare riguardanti l'imputato senza incorrere in incompatibilità di sorta ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 123 del 2004) e contenuto di quelle decisioni, asseritamente suscettibile in determinati casi di anticipare indebitamente l'esito del giudizio di merito in violazione del divieto di cui all'art.37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché le considerazioni svolte e le valutazioni operate dal giudice ai fini della decisione cautelare rimangono tali a prescindere dal loro contenuto, e, in quanto assunte nell'ambito della medesima fase processuale (v. ancora Corte Cost. n. 123 del 2004 cit.), sono per definizione insuscettibili di condizionare il distinto giudizio di merito. 2.3.2. L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina, insomma, una situazione d'incompatibilità rilevabile quale motivo di ricusazione, essendo il giudice titolare della competenza accessoria cautelare che si radica —proprio- in ragione di quella principale del giudizio sul merito (Sez. 2, n. 17401 del 24/03/2009, Russo, Rv. 244345); la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della cautela è effettuata dal giudice legittimamente investito della causa di merito, nella quale è attratta la delibazione cautelare costituente solo un momento di cognizione incidentale, non potendo il giudizio frammentarsi con l'attribuire ogni singola decisione a giudici diversi da quello che deve emettere la decisione di merito (C. Cost. n. 177/96). In tale decisione, il Giudice delle leggi ha anche chiarito che il processo è per sua natura costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali può astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti nel procedimento, ed incidere sui suoi esiti sicché esso non può essere frammentato, isolando ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento di merito ma preordinata, accessoria o incidentale rispetto al giudizio del quale il giudice è già investito, per attribuire ogni singola decisione ad un giudice diverso, sino a rompere la 5necessaria unità del giudizio e la sua intrasferibilità (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 131 del 1996 e n. 124 del 1992; ordinanza n. 24 del 1996). 2.3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte prima (Sez. Un. n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 23206) e la giurisprudenza successiva, poi, formatasi anche alla luce della pronuncia delle predette, hanno definitivamente chiarito -sul versante della manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale- che essa rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. E' stato quindi correttamente osservato al riguardo da questa Corte che la proposizione di un'istanza di ricusazione ex - art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, comporterebbe la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619; Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576). Dalle precise e puntuali indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale emerge, dunque, che esiste una relazione intrinsecamente inscindibile tra competenza accessoria in materia cautelare e potere di cognizione di cui è titolare il giudice del dibattimento -e qualunque altro giudice che sia investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 codice di rito- in merito alla regiudicanda che forma oggetto del processo principale, onde deve senz'altro escludersi la configurabilità di incompatibilità nei confronti del giudice investito del giudizio che, nel corso di esso, abbia esercitato il potere cautelare. Costituisce, anzi, preciso dovere del giudice procedente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. adeguare il regime cautelare dell'indagato o dell'imputato alla situazione concreta (art. 299 cod. proc. pen.) e quando a procedere è il giudice competente per il merito del giudizio, questi non può demandare a terzi le decisioni che gli spettano, nemmeno per timore di doversi pronunziare, sia pure ai fini richiesti, in tutto o in parte sul tema dell'accusa; né potrebbe limitare il suo potere-dovere di verifica della vicenda cautelare in nome dell'incompatibilità, di talché giammai potrebbe dipendere la sua incompatibilità della ineisività o meno del suo giudizio cautelare (a meno che non si risolva in un' indebita, rectius ingiustificata, anticipazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza 6dell'imputato). E la libertà di scelta delle argomentazioni a sostegno dell'eventuale decisione incidentale cautelare costituisce il logico corollario dell'assenza di profili d'incompatibilità a pronunziarsi da parte del giudice che procede. 2.3.4. Né può farsi questione di violazione dell'art. 6 Cedu, pure paventata dalla difesa della ricorrente, per esser rimasta inficiata non solo e non tanto la sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del giudice, ma, anche, l'affidamento delle parti circa il rispetto del valoro della imparzialità del giudice, che deva anche apparire assolutamente imparziale, oltre che esserlo. Questa Corte (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017 Cc. (dep. 13/04/2017 ) Rv. 269896 - 01;Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv. 25696101; Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010 Cc. (dep. 04/03/2010 ) Rv. 246455 - 01), ha già avuto modo di affermare che il procedimento, previsto dall'art. 41 cod.proc.pen., comma 1, non può ritenersi contrastante con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto la previsione di cui all'art. 111 Cost. riguarda in generale il processo, e la formazione della prova nel procedimento penale, non qualsiasi sub-procedimento, per i quali è spesso prevista, sia in sede civile che penale, la decisione inaudita altera parte, ove vi siano ragioni legittimanti tale procedimento, previsione che si concilia con l'ulteriore valore costituzionale della durata ragionevole dei procedimenti. Risulta già chiarita da un precedente specifico di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 8808 del 18/02/2010, dep. 04/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246455) la manifesta infondatezza di una pretesa applicazione del diritto al contraddittorio, per i sub-procedimenti incidentali, non potendo le disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e della [OSCURATO:PERSONA], evocate dall'istante, ritenersi di applicazione generale poiché, "quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o sub procedimenti incidentali e, quanto agli artt. 24 e 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa". 2.4. Tanto premesso, e osservato che è la difesa -nella specie- a non confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e a limitarsi a reiterare i motivi già confutati dai giudici della Corte d'appello di Roma nell'ordinanza impugnata laddove affermano che le considerazioni effettuate dal Giudice dell'udienza preliminare nell'ambito del provvedimento de libertate non hanno travalicato i limiti previsti dalla delibazione incidentale e non hanno anticipato la valutazione sul merito della regiudicanda, si rileva che la ricorrente non ha neppure -nel caso di specie- indicato quali, tra i passaggi del provvedimento cautelare adottati dal Giudice dell'udienza preliminare, e 'imputati' 7di indebita anticipazione decisoria, siano non frutto di sintesi dei precedenti provvedimenti (genetico e del riesame) come allegato dalla Corte di appello, ma reale anticipazione di giudizio da parte del giudice ricusato, tali da risolversi in un indebito esame del merito della imputazione o della responsabilità dell'imputato. 2.5. Alle dedotte ragioni di inammissibilità si aggiunge la ricognizione della manifesta infondatezza delle censure per l'assenza di violazioni di legge e la coerenza dell'apparato motivazionale, reso in assenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Ne deriva la inammissibilità del ricorso nella sua totalità. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M30 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doits lisabe a yrr bito 8
Decreto Cassazione n. 15695/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris