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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36647/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8919/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 2399/2020depositata in data 9.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 8919/21R.G. -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 153/2013, emessa dalla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta accoltoil ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad avviso di accertamentonotificatole, per l’anno 2007, ai fini IRES; -la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicatoalle parti, ma che la contro ricorrent e , prima dell’odierna adunanza camerale, han fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. sospende il processo fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8919/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 2 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 2399/2020depositata in data 9.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: N. 8919/21R.G. -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 153/2013, emessa dalla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta accoltoil ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad avviso di accertamentonotificatole, per l’anno 2007, ai fini IRES; -la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicatoalle parti, ma che la contro ricorrent e , prima dell’odierna adunanza camerale, han fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. sospende il processo fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso
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