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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08325/2026

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ro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile diRoma - Sezione di Latina-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina n. 216/2020 RG depositata il10/01/2023 e il decreto n. 216/2020 RG depositato il 13/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Latinaopposizione avverso il provvedimento n. 36/RA/17 del 31.10.2017,emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MotorizzazioneNumero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026Civile di Roma - Sezione di Latina, avente ad oggetto la revisione dellapatente di guida per avvenuto esaurimento dei punti.

L’opponente hasostenuto che il provvedimento in questione era illegittimo in quanto laperdita dei punti le era stata comunicata non già di volta in volta, bensìcumulativamente, in tal modo risultando impedita all’interessata lafrequenza dei corsi per il relativo recupero.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Latina ha rigettatol’opposizione e ha disposto la compensazione delle spese processuali.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primoappello immediato con riserva dei motivi e un successivo appello a seguitodel deposito della motivazione della sentenza.Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale di Latina, riunite detteimpugnazioni, con ordinanza in data 10.01.2023, rilevata la mancatacomparizione delle parti a due udienze consecutive e la regolarecomunicazione del provvedimento di rinvio, ha ordinato la cancellazionedella causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del giudizio.L’appellante ha proposto istanza di riassunzione del processo, che è statarigettata con provvedimento del 13.01.2023, non essendo ammessa lariassunzione della causa estinta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso iprovvedimenti innanzi menzionati sulla scorta di due motivi.L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensive.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 307 comma 1 c.p.c. e degli articoli 181 e 309 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Secondo la ricorrente, a seguito della mancata comparizione delle parti adue udienze consecutive, il giudice del merito avrebbe dovuto adottareNumero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026due provvedimenti, uno di cancellazione della causa dal ruolo, e uno diestinzione del giudizio, quest’ultimo con sentenza.

A dire della parte,inoltre, sarebbe stata possibile la riassunzione del processo cancellato dalruolo.Il motivo è infondato.Nell’ambito del processo di primo grado, l’art. 181, primo comma, c.p.c.,prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudicefissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle particostituite e, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudiceordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione delprocesso.A sua volta, l’art. 309 c.p.c. richiama detta disposizione riguardo allamancata comparizione a udienze successive alla prima.Avuto riguardo al fatto che il d.lgs. n. 150/2011 assoggetta l’opposizionein esame al rito del lavoro, va rilevato che la disciplina dell'inattività delleparti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio diprimo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversieindividuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi laspecialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira (cfr.:Cass. n. 5238/2011; Cass. n. 5643/2009).Ciò premesso, passando all’esame delle doglianze della ricorrente, deveosservarsi che, come già affermato in sede di interpretazione di legittimità(cfr.: Cass. n. 21586/2018), in base all'attuale disciplina (introdotta cold.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in 1. n. 133/2008), lacancellazione della causa dal ruolo prevista dagli artt. 181, comma 1, e309 c.p.c. è inidonea a determinare quella situazione di quiescenza,contemplata dal previgente art. 307, comma 1, c.p.c., che, a seguito delladisposta cancellazione, onerava la parte interessata della riassunzione delgiudizio nel termine perentorio di un anno.

Infatti, la riattivazione delprocesso attraverso la riassunzione - evenienza che esclude la naturaNumero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026decisoria del provvedimento - opera in casi diversi da quelli contemplatidagli artt. 181 e 290 c.p.c.: fattispecie, queste ultime, espressamenteescluse dalla previsione contenuta nel vigente art. 307, comma 1.

Nelledue ipotesi, ivi contemplate, di diserzione dell'udienza e di mancatacostituzione dell'attore la cancellazione della causa dal ruolo non può chedeterminare l'estinzione del procedimento, e ciò a prescindere dalcontenuto formale del provvedimento del giudice: questo effetto è resonel modo più plastico dall'art. 290, ove, con riguardo alla seconda delleipotesi richiamate, è precisato che se il convenuto non faccia richiesta diprosecuzione del giudizio il giudice «dispone che la causa sia cancellata dalruolo e il processo si estingue».

Analogo rilievo potrebbe svolgersi, delresto, con riferimento al caso, previsto dall'art. 291, comma 3, c.p.c., dimancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione: anche inquesto caso «il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ilprocesso si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo».

Come èstato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, neicasi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, comeeffetto automatico ex lege, l'estinzione del processo.

In tal senso, ilprovvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, daquello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.

Se quindi l'ordinanzadi cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'art. 181 c.p.c.,nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cuiè pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedioperanti nelle due evenienze siano gli stessi.

Sicché, con riguardo al dettoprovvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento diestinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha naturasostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale,appellabile (Cass. n. 2837/2016; Cass. n. 17522/2015; Cass. n.20631/2011).Numero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026Se l’estinzione del giudizio consegue alla diserzione di due udienzeconsecutive a prescindere dal contenuto formale del provvedimento delgiudice, risulta irrilevante ogni discussione in ordine alla possibilità o menodi pronunciare l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo e ladeclaratoria di estinzione del giudizio con il medesimo provvedimento.Parimenti ininfluente è ogni discussione in ordine alla forma delprovvedimento che dichiari l’estinzione medesima.Infine, l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 307, primo comma, c.p.c.induce ad escludere che il processo, ormai estinto, possa essere riassuntodalla parte.I provvedimenti del Tribunale di Latina, a prescindere dalla loro forma,risultano conformi a quanto innanzi osservato e sono dunque corretti.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 126 bis comma 2, 3 e 6 del d.l. n. 285 del 1992 incombinato disposto con l’art. 6 comma 1 del d.m. n. 29.7.2003 per avercomunicato cumulativamente la decurtazione dei punti della patentecollegate a violazioni diverse nel tempo in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.La ricorrente ripropone sostanzialmente l’unico motivo di appello, nonesaminato a causa della dichiarata estinzione del giudizio, lamentando laviolazione dell’art. 126-bis, comma 3, d.lgs. n. 285/1992, nella parte incui esso prevede la comunicazione all’interessato di ogni perdita dei puntidella patente anziché della loro totalità in un’unica occasione.Il motivo è inammissibile.Infatti, per quanto disposto dall’art. 338 c.p.c., l'estinzione delprocedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata,salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciatinel procedimento estinto, ipotesi, quest’ultima, non prospettata dallaparte.Numero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026Pertanto, il motivo in questione avrebbe potuto essere esaminatounicamente in caso di accoglimento del primo, eventualità, questa, nonverificatasi.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimatasvolto attività difensiva.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile diRoma - Sezione di Latina-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina n. 216/2020 RG depositata il10/01/2023 e il decreto n. 216/2020 RG depositato il 13/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Latinaopposizione avverso il provvedimento n. 36/RA/17 del 31.10.2017,emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MotorizzazioneNumero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026Civile di Roma - Sezione di Latina, avente ad oggetto la revisione dellapatente di guida per avvenuto esaurimento dei punti. L’opponente hasostenuto che il provvedimento in questione era illegittimo in quanto laperdita dei punti le era stata comunicata non già di volta in volta, bensìcumulativamente, in tal modo risultando impedita all’interessata lafrequenza dei corsi per il relativo recupero.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Latina ha rigettatol’opposizione e ha disposto la compensazione delle spese processuali.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primoappello immediato con riserva dei motivi e un successivo appello a seguitodel deposito della motivazione della sentenza.Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale di Latina, riunite detteimpugnazioni, con ordinanza in data 10.01.2023, rilevata la mancatacomparizione delle parti a due udienze consecutive e la regolarecomunicazione del provvedimento di rinvio, ha ordinato la cancellazionedella causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del giudizio.L’appellante ha proposto istanza di riassunzione del processo, che è statarigettata con provvedimento del 13.01.2023, non essendo ammessa lariassunzione della causa estinta.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso iprovvedimenti innanzi menzionati sulla scorta di due motivi.L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensive.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 307 comma 1 c.p.c. e degli articoli 181 e 309 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Secondo la ricorrente, a seguito della mancata comparizione delle parti adue udienze consecutive, il giudice del merito avrebbe dovuto adottareNumero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026due provvedimenti, uno di cancellazione della causa dal ruolo, e uno diestinzione del giudizio, quest’ultimo con sentenza. A dire della parte,inoltre, sarebbe stata possibile la riassunzione del processo cancellato dalruolo.Il motivo è infondato.Nell’ambito del processo di primo grado, l’art. 181, primo comma, c.p.c.,prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudicefissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle particostituite e, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudiceordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione delprocesso.A sua volta, l’art. 309 c.p.c. richiama detta disposizione riguardo allamancata comparizione a udienze successive alla prima.Avuto riguardo al fatto che il d.lgs. n. 150/2011 assoggetta l’opposizionein esame al rito del lavoro, va rilevato che la disciplina dell'inattività delleparti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio diprimo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversieindividuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi laspecialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira (cfr.:Cass. n. 5238/2011; Cass. n. 5643/2009).Ciò premesso, passando all’esame delle doglianze della ricorrente, deveosservarsi che, come già affermato in sede di interpretazione di legittimità(cfr.: Cass. n. 21586/2018), in base all'attuale disciplina (introdotta cold.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in 1. n. 133/2008), lacancellazione della causa dal ruolo prevista dagli artt. 181, comma 1, e309 c.p.c. è inidonea a determinare quella situazione di quiescenza,contemplata dal previgente art. 307, comma 1, c.p.c., che, a seguito delladisposta cancellazione, onerava la parte interessata della riassunzione delgiudizio nel termine perentorio di un anno. Infatti, la riattivazione delprocesso attraverso la riassunzione - evenienza che esclude la naturaNumero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026decisoria del provvedimento - opera in casi diversi da quelli contemplatidagli artt. 181 e 290 c.p.c.: fattispecie, queste ultime, espressamenteescluse dalla previsione contenuta nel vigente art. 307, comma 1. Nelledue ipotesi, ivi contemplate, di diserzione dell'udienza e di mancatacostituzione dell'attore la cancellazione della causa dal ruolo non può chedeterminare l'estinzione del procedimento, e ciò a prescindere dalcontenuto formale del provvedimento del giudice: questo effetto è resonel modo più plastico dall'art. 290, ove, con riguardo alla seconda delleipotesi richiamate, è precisato che se il convenuto non faccia richiesta diprosecuzione del giudizio il giudice «dispone che la causa sia cancellata dalruolo e il processo si estingue». Analogo rilievo potrebbe svolgersi, delresto, con riferimento al caso, previsto dall'art. 291, comma 3, c.p.c., dimancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della citazione: anche inquesto caso «il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ilprocesso si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo». Come èstato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, neicasi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, comeeffetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, ilprovvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, daquello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanzadi cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'art. 181 c.p.c.,nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cuiè pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedioperanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al dettoprovvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento diestinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha naturasostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale,appellabile (Cass. n. 2837/2016; Cass. n. 17522/2015; Cass. n.20631/2011).Numero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026Se l’estinzione del giudizio consegue alla diserzione di due udienzeconsecutive a prescindere dal contenuto formale del provvedimento delgiudice, risulta irrilevante ogni discussione in ordine alla possibilità o menodi pronunciare l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo e ladeclaratoria di estinzione del giudizio con il medesimo provvedimento.Parimenti ininfluente è ogni discussione in ordine alla forma delprovvedimento che dichiari l’estinzione medesima.Infine, l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 307, primo comma, c.p.c.induce ad escludere che il processo, ormai estinto, possa essere riassuntodalla parte.I provvedimenti del Tribunale di Latina, a prescindere dalla loro forma,risultano conformi a quanto innanzi osservato e sono dunque corretti.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 126 bis comma 2, 3 e 6 del d.l. n. 285 del 1992 incombinato disposto con l’art. 6 comma 1 del d.m. n. 29.7.2003 per avercomunicato cumulativamente la decurtazione dei punti della patentecollegate a violazioni diverse nel tempo in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.La ricorrente ripropone sostanzialmente l’unico motivo di appello, nonesaminato a causa della dichiarata estinzione del giudizio, lamentando laviolazione dell’art. 126-bis, comma 3, d.lgs. n. 285/1992, nella parte incui esso prevede la comunicazione all’interessato di ogni perdita dei puntidella patente anziché della loro totalità in un’unica occasione.Il motivo è inammissibile.Infatti, per quanto disposto dall’art. 338 c.p.c., l'estinzione delprocedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata,salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciatinel procedimento estinto, ipotesi, quest’ultima, non prospettata dallaparte.Numero registro generale 5895/2023Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8325/2026Data pubblicazione 03/04/2026Pertanto, il motivo in questione avrebbe potuto essere esaminatounicamente in caso di accoglimento del primo, eventualità, questa, nonverificatasi.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimatasvolto attività difensiva.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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