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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 46340/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

GIANLUIG1 PRATOLA per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza n. 17:763 del 2/2/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5 Penale, in parziale riforma della sentenza pronunciata Tribunale di Enna in data 8/4/2019 ha ritenuto che tra i capi A) e B) sussistesse una unica ipotesi di reato di cui all'art. 455 cod. pen. e ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo C), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, avrebbe del tutto omesso di considerare le censure in ordine alla sussistenza della recidiva nonostante tale punto fosse stato dichiarato assorbito dalla sentenza di annullamento e la difesa avesse prodotto una specifica memoria.

2.2. Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e, conseguentemente, in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato.

4. In data 6 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

La doglianza è fondata quanto alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

La Corte di cessazione/nella sentenza di annullamento con rinvio/ ha dichiarato assorbite "le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio di cui al settimo e all'ottavo motivo di ricorso", cioè quelle in ordine all'esclusione della recidiva e circa la determinazione della pena e degli aumenti in continuazione (cfr. pagine 3 e 7 della sentenza di annullamento".

In ordine a tali censure, ritualmente dedotte con l'atto di appello e oggetto del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

La sentenza impugnata, pertanto, deve esser annullata con rinvio per nuovo giudizio su detti punti.

L'ulteriore attùale censura in ordine alla mancanza di motivazione in ordine all'estinzione del reato è, in pendenza della decisione in merito all'applicazione della recidiva, inconferente.

2. La doglianza quanto al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è assorbita, pure dovendo evidenziarsi che l'eventuale prevalenza delle invocate attenuanti rispetto alla recidiva non inciderebbe sulla durata del termine di prescrizione (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01 a pagine 24 e seguenti).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva e alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. GIANLUIG1 PRATOLA per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza n. 17:763 del 2/2/2022 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione 5 Penale, in parziale riforma della sentenza pronunciata Tribunale di Enna in data 8/4/2019 ha ritenuto che tra i capi A) e B) sussistesse una unica ipotesi di reato di cui all'art. 455 cod. pen. e ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo C), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, avrebbe del tutto omesso di considerare le censure in ordine alla sussistenza della recidiva nonostante tale punto fosse stato dichiarato assorbito dalla sentenza di annullamento e la difesa avesse prodotto una specifica memoria. 2.2. Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e, conseguentemente, in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato. 4. In data 6 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La doglianza è fondata quanto alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte di cessazione/nella sentenza di annullamento con rinvio/ ha dichiarato assorbite "le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio di cui al settimo e all'ottavo motivo di ricorso", cioè quelle in ordine all'esclusione della recidiva e circa la determinazione della pena e degli aumenti in continuazione (cfr. pagine 3 e 7 della sentenza di annullamento". In ordine a tali censure, ritualmente dedotte con l'atto di appello e oggetto del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. La sentenza impugnata, pertanto, deve esser annullata con rinvio per nuovo giudizio su detti punti. L'ulteriore attùale censura in ordine alla mancanza di motivazione in ordine all'estinzione del reato è, in pendenza della decisione in merito all'applicazione della recidiva, inconferente. 2. La doglianza quanto al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è assorbita, pure dovendo evidenziarsi che l'eventuale prevalenza delle invocate attenuanti rispetto alla recidiva non inciderebbe sulla durata del termine di prescrizione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01 a pagine 24 e seguenti). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva e alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. C
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