CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5753/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Melfi n. 128/22 , depositata il 24 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, con decreto del 24 gennaio 2022, il Giudice di pace di Melfi ha convalidato il decreto emesso il 20 gennaio 2022, con cui il Questore di Catanzaro aveva disposto il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Tuni- sia, presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] (PZ), in esecuzione del decreto di espulsione emesso il 23 novembre 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Ca- tanzaro; che avverso il predettodecreto il Tlili ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi; che la Questura non ha svolto attività difensiva. Considerato che il ricorso risulta proposto nei confronti della Questura di Catanzaro, e notificato alla stessapresso l'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 11, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; cheperaltro, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal Giudice di pace in sede di opposizione al decreto di espulsione o di convalida del trattenimento dello straniero, si registrano affermazioni non univochenella giurisprudenza di legittimità, con riguardo all'individ uazione del soggetto legittimato a contraddire; cheinfatti, secondo l'orientamento più recente in tema di convalida del trattenimento, il contraddittorio con l'Amministrazione dev'essere instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dello interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degliorgani periferici del pre- detto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione,che non esclude per un verso la par- tecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito,e per altro verso che nel giudizio di legittimità debba essere evocato in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto ex lege in tale fase processuale soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato(cfr. Cass., Sez. I, 30/10/2018, n. 27692; Cass., Sez. VI, 30/12/2013, n. 28749); che l'enunciazione del predetto principio ha trovato giustificazione nel confronto con la disciplina dettata in materia di opposizione al decreto di espulsione, dapprima dall'art. 13-bisdel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed in seguito dall'art. 18 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la quale, prevedendo la notificazione del ricorso all'autorità che ha emesso il provvedimento impu- gnato e ed autorizzando la stessa a stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati, ha indotto a ritenere che il ricorso per cassazione non debba essere proposto nei confronti del Ministero dell'interno, quale Amministrazione centrale da cui dipende il Prefetto, ma nei confronti di quest'ultimo, cui spettauna legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche nella fase di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 21/09/2022, n. 27555; Cass., Sez. VI, 11/08/2021, n. 22694; 30/07/2015, n. 16178); che tale orientamento è stato peraltro messo in discussione da una re- cente pronuncia, la quale ha affermato che, nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza che abbia rigettato l'opposizione al decreto di espulsione, il con- traddittorio con l'Amministrazione deve ritenersi correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno, anziché al Prefetto, dal momento che, così come accade nel giudizio di convalida del tratteni- mento, la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Am- ministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero dell'interno nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato(cfr. Cass., Sez. II, 4/11/2020, n. 24582); che l'esistenza di tale pluralità di orientamenti, posta anche in relazione con la mancata costituzione in giudizio della Questura,fa apparire opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in pub- blica udienza, in modo tale da consentire allaricorrente di svolgere le proprie difese in ordine alla predetta questione ed al Pubblico Ministero di formulare le proprie conclusioni. P.Q.M. rinvia a causa a nuovo ru