CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 34122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6490-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l'ordinanza n. 7523/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n.7523del 8 marzo 2022; rilevata la mancata notifica alle controparti; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo affinché i ricorrenti procedano alla notifica nei confronti delle controparti, concedendo all’uopo il termine di legge. Così deciso in Roma il 22 sett