CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00186/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentati con un unico atto; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, il giudice di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non sussistente nel caso di specie la causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) argomentando con riferimento all'assenza degli elementi costitutivi della scriminante ed in applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (per tutte: Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01); considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo dei ricorsi in esame, che lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio poiché, pur trattandosi della medesima contestazione, la pena risulta differente per i due odierni ricorrenti, è manifestamente infondata poiché non tiene conto di quanto correttamente affermato dal giudice di primo grado - poi confermato dalla corte di appello - per il quale [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di una più severa risposta sanzionatoria stante la maggiore capacità a delinquere desumibile dai precedenti penali; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i