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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 20412/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5360/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ROMACAPITALE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente con atto di costituzione - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7642/2018 depositata il30/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso ex art.702 bis c.p.c. con cui l’[OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al Tribunale di Roma ingiungersi alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ed il Commissario del Governo di Roma al pagamento della somma di € 218.4000,04, di cui € 21.618, 82 per interessi maturati alla data del 10.11.2011, oltre interessi ex art.5 del D. Lgs N.231/2002.

L’attrice espose che i crediti per i quali agiva in giudizio erano crediti professionali dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],costituiti dalle spese di lite liquidate in via giudiziale nei numerosi giudizi in cui questi aveva prestato la propria difesa.

Il Tribunale di Roma, nella costituzione dei convenuti, condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] G Mastronardi della somma di euro 186.807,16 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla data della notifica del ricorso fino al soddisfo.

Propose appello l’autorimessa l’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di precisazione delle conclusioni la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse la nullità del contratto di cessione per mancanza dell’oggetto, in quanto delle spese di lite non beneficiava l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non si era dichiarato antistatario.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza N.7642/2018, per quel che ancora rileva in questa sede, rigettò l’eccezione nullità del contratto di cessione dei crediti, interpretando il contratto nel senso che l’oggetto era costituito dai crediti “per come liquidati e/o riconosciuti dovuti dall’autorità giudiziaria”, nel senso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto non i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti direttamente dalle pronunce giudiziali,ma i crediti costituiti dai compensi professionali per l’attività svolta nei vari giudizi e nella misura liquidata dai giudici.

Nel merito, e per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello riconobbe la debenza degli interessi ex art.5 del D. Lgs N.231/2002 dalla richiesta di pagamento, avvenuta in data 15.3.2007.

Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un “atto di costituzione” non notificato alle controparti.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1260, 1362 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullità del contratto di cessione del credito per assenza dell’oggetto,dal momento che le ordinanze di assegnazione non conterrebbero la liquidazione delle spese legali in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo rigettata l’eccezione di giudicato interno sollevata da [OSCURATO:PERSONA] basata sul rilievo che l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.

Osserva il collegio che l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva ad oggetto la nullità del contratto di cessione, poiché era stata censurata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA] e l’erroneità della sentenza con cui il Tribunale aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva contestato il diritto al compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di nullità del contratto di cessione per mancanza dell’oggetto, ha ritenuto che il contratto di cessione doveva essere interpretato nel senso che (v. pag. 8 della sentenza d’appello) l’oggetto del contratto era costituito dai crediti “per come liquidati e/o riconosciuti dovuti dall’autorità giudiziaria”, sicchéla cessione riguardava non i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti direttamente dalle pronunce giudiziali sulle spese di lite - che spettavano alla [OSCURATO:SOCIETA], perché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era antistatario - ma i crediti costituiti dai compensi professionali per l’attività svolta nei vari giudizi nella misura liquidata dai giudici.

Si tratta di un’interpretazione in sé plausibile, che non viola alcuno deicriteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., peraltro solo genericamentecontestati dal ricorrente, il quale ha, in realtà , criticato il risultato dell’interpretazione adottata dalla Corte d’appello (sull’inammissibilità di una mera critica al risultato dell’attività di interpretazione del contratto, v. tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465).

L'interpretazione di un atto negoziale è, infatti, tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc con riferimento all’art. 345 cpc e al d.lgs. 231/2002.

Parte ricorrente rileva che nel ricorso introduttivo l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto al Tribunale di Roma la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento “della complessiva somma di euro 218.400,00 di cui ero 21.618,82 per interessi maturati alla data del 10.11.2011 oltre interessi ex 231/2002 sulla somma di euro 196.781,42 da tale data all’effettivo soddisfo” dovendo intendersi, secondo le prospettazioni della parte, “da tale data” quella del 10.11.2011; pertanto la richiesta di condanna agli interessi dal 15.03.2007, data della richiesta di pagamento costituirebbe domanda nuova, inammissibile in appello.

Sotto altro profilo, la ricorrente deduce che il contratto di cessione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito del conferimento della procura generale al notaio Dott. [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente all’entrata in vigore della D. Lgs 231/2002, che, pertanto, non sarebbero applicabili alla fattispecie in esame.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

La domanda degli interessi ex D. Lgs 231/2002, era stata richiesta sin dal ricorso introduttivo, con la specificazione che gli interessi erano dovuti “alla data del 10.11.2011” e non con decorrenza dal 10.11.2011.

Ne consegue che non si trattava di domanda nuova proposta per la prima volta in appello, ma di domanda già introdotta con l’atto introduttivo del giudizio.

Quanto all’inapplicabilità del D. Lgs 231/2002 alla presente fattispecie, si tratta di questione dedotta per la prima volta in sede di legittimità (cfr. in tema, ex multis , Cassazione civile sez.

I, 18/10/2013, n.23675), basata su un documento, la procura generale rilasciata al notaio Dott. [OSCURATO:PERSONA], priva dell’indicazione del suo contenuto e della sua produzione nei gradi di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5360/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ROMACAPITALE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente con atto di costituzione - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7642/2018 depositata il30/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso ex art.702 bis c.p.c. con cui l’[OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al Tribunale di Roma ingiungersi alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ed il Commissario del Governo di Roma al pagamento della somma di € 218.4000,04, di cui € 21.618, 82 per interessi maturati alla data del 10.11.2011, oltre interessi ex art.5 del D. Lgs N.231/2002. L’attrice espose che i crediti per i quali agiva in giudizio erano crediti professionali dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],costituiti dalle spese di lite liquidate in via giudiziale nei numerosi giudizi in cui questi aveva prestato la propria difesa. Il Tribunale di Roma, nella costituzione dei convenuti, condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] G Mastronardi della somma di euro 186.807,16 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 dalla data della notifica del ricorso fino al soddisfo. Propose appello l’autorimessa l’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di precisazione delle conclusioni la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse la nullità del contratto di cessione per mancanza dell’oggetto, in quanto delle spese di lite non beneficiava l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non si era dichiarato antistatario. La Corte d’appello di Roma, con sentenza N.7642/2018, per quel che ancora rileva in questa sede, rigettò l’eccezione nullità del contratto di cessione dei crediti, interpretando il contratto nel senso che l’oggetto era costituito dai crediti “per come liquidati e/o riconosciuti dovuti dall’autorità giudiziaria”, nel senso che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto non i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti direttamente dalle pronunce giudiziali,ma i crediti costituiti dai compensi professionali per l’attività svolta nei vari giudizi e nella misura liquidata dai giudici. Nel merito, e per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello riconobbe la debenza degli interessi ex art.5 del D. Lgs N.231/2002 dalla richiesta di pagamento, avvenuta in data 15.3.2007. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un “atto di costituzione” non notificato alle controparti. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1260, 1362 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullità del contratto di cessione del credito per assenza dell’oggetto,dal momento che le ordinanze di assegnazione non conterrebbero la liquidazione delle spese legali in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Va, in primo luogo rigettata l’eccezione di giudicato interno sollevata da [OSCURATO:PERSONA] basata sul rilievo che l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. Osserva il collegio che l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva ad oggetto la nullità del contratto di cessione, poiché era stata censurata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA] e l’erroneità della sentenza con cui il Tribunale aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva contestato il diritto al compenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di nullità del contratto di cessione per mancanza dell’oggetto, ha ritenuto che il contratto di cessione doveva essere interpretato nel senso che (v. pag. 8 della sentenza d’appello) l’oggetto del contratto era costituito dai crediti “per come liquidati e/o riconosciuti dovuti dall’autorità giudiziaria”, sicchéla cessione riguardava non i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti direttamente dalle pronunce giudiziali sulle spese di lite - che spettavano alla [OSCURATO:SOCIETA], perché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era antistatario - ma i crediti costituiti dai compensi professionali per l’attività svolta nei vari giudizi nella misura liquidata dai giudici. Si tratta di un’interpretazione in sé plausibile, che non viola alcuno deicriteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., peraltro solo genericamentecontestati dal ricorrente, il quale ha, in realtà , criticato il risultato dell’interpretazione adottata dalla Corte d’appello (sull’inammissibilità di una mera critica al risultato dell’attività di interpretazione del contratto, v. tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465). L'interpretazione di un atto negoziale è, infatti, tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacché le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc con riferimento all’art. 345 cpc e al d.lgs. 231/2002. Parte ricorrente rileva che nel ricorso introduttivo l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto al Tribunale di Roma la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento “della complessiva somma di euro 218.400,00 di cui ero 21.618,82 per interessi maturati alla data del 10.11.2011 oltre interessi ex 231/2002 sulla somma di euro 196.781,42 da tale data all’effettivo soddisfo” dovendo intendersi, secondo le prospettazioni della parte, “da tale data” quella del 10.11.2011; pertanto la richiesta di condanna agli interessi dal 15.03.2007, data della richiesta di pagamento costituirebbe domanda nuova, inammissibile in appello. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce che il contratto di cessione tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito del conferimento della procura generale al notaio Dott. [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente all’entrata in vigore della D. Lgs 231/2002, che, pertanto, non sarebbero applicabili alla fattispecie in esame. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. La domanda degli interessi ex D. Lgs 231/2002, era stata richiesta sin dal ricorso introduttivo, con la specificazione che gli interessi erano dovuti “alla data del 10.11.2011” e non con decorrenza dal 10.11.2011. Ne consegue che non si trattava di domanda nuova proposta per la prima volta in appello, ma di domanda già introdotta con l’atto introduttivo del giudizio. Quanto all’inapplicabilità del D. Lgs 231/2002 alla presente fattispecie, si tratta di questione dedotta per la prima volta in sede di legittimità (cfr. in tema, ex multis , Cassazione civile sez. I, 18/10/2013, n.23675), basata su un documento, la procura generale rilasciata al notaio Dott. [OSCURATO:PERSONA], priva dell’indicazione del suo contenuto e della sua produzione nei gradi di merito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in R
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