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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09393/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6034/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n.1413/2016 depositata il 30/08/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasta intimata la contribuente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6034/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n.1413/2016 depositata il 30/08/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasta intimata la contribuente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 09393/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris