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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 09531/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11579/201:3 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona n. 23/21/12, depositata 1'8 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex amministratore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. (allora) in fallimento (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all'amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l'atto), nonché all'ex socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA], quale presunto autore delle violazioni contestate (invero, quest'ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006);

2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

CONSIDERATC) CHE

1. va pregiudizialmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta;

1.1. invero, «la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezio- ne, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della

I. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, 2 Cons. est.

G.M.

Nonno conv., con modif., dalla

I. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo» (Cass. n. 19730 dell 03/10/2016; conf.

Cass. n. 19366 del 21/08/2013; Cass. n. 1366 del 25/01/2010);

1.2. nel caso di specie, il ricorso, notificato a mezzo posta, non è stato consegnato personalmente al difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], ma ad una impiegato e non risulta agli atti l'attestazione dell'avvenuto inoltro della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della stessa;

1.3. invero, l'atto è stato notificato due volte al difensore di [OSCURATO:PERSONA], rag. [OSCURATO:PERSONA]; in entrambi i casi, risulta dalla relazione di notificazione che l'atto non è stato consegnato personalmente al destinatario, ma a persona abilitata a riceverlo, come si evince dall'avviso di ricevimento;

1.4. né la nullità può dirsi sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non essendosi [OSCURATO:PERSONA] costituita in giudizio;

2. la rilevata nullità della notifica comporta che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

3. ritenuto che, in ogni caso, appare opportuno acquisire il fascicolo d'ufficio a cura della cancelleria.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando la cancelleria ad acquisire il fascicolo d'ufficio. 3 Cons. est.

G.M. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma 1'8 giugno 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oso, Z 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11579/201:3 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona n. 23/21/12, depositata 1'8 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 23/21/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto - Sezione staccata di Verona (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP) n. 08/03/10, la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex amministratore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. (allora) in fallimento (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della ricostruzione del reddito della società e notificato all'amministratore pro tempore e al curatore fallimentare (che non hanno impugnato l'atto), nonché all'ex socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA], quale presunto autore delle violazioni contestate (invero, quest'ultimo era stato socio al quarantacinque per cento e amministratore della società fino al 27/04/2006); 2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. CONSIDERATC) CHE 1. va pregiudizialmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta; 1.1. invero, «la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezio- ne, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della I. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, 2 Cons. est. G.M. Nonno conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo» (Cass. n. 19730 dell 03/10/2016; conf. Cass. n. 19366 del 21/08/2013; Cass. n. 1366 del 25/01/2010); 1.2. nel caso di specie, il ricorso, notificato a mezzo posta, non è stato consegnato personalmente al difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], ma ad una impiegato e non risulta agli atti l'attestazione dell'avvenuto inoltro della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della stessa; 1.3. invero, l'atto è stato notificato due volte al difensore di [OSCURATO:PERSONA], rag. [OSCURATO:PERSONA]; in entrambi i casi, risulta dalla relazione di notificazione che l'atto non è stato consegnato personalmente al destinatario, ma a persona abilitata a riceverlo, come si evince dall'avviso di ricevimento; 1.4. né la nullità può dirsi sanata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non essendosi [OSCURATO:PERSONA] costituita in giudizio; 2. la rilevata nullità della notifica comporta che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. 3. ritenuto che, in ogni caso, appare opportuno acquisire il fascicolo d'ufficio a cura della cancelleria. P.Q.M. La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando la cancelleria ad acquisire il fascicolo d'ufficio. 3 Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma 1'8 giugno 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oso, Z 4
Sentenza Cassazione n. 09531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris