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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35854/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 16261 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - resistente – REGIONELAZIO in persona del Presidente pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4062/10/20depositata i n data 17 / 12 /20 20 , Oggetto: impugnazione estrattodiruolo-giudicato implicito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di ruolo contenente il mancatopagamento di nove cartelle meglio specificate in ricorso; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso ritenendolo inammissibile in ordinealle quattro cartelle aventi ad oggetto i tributi automobilistici; - l’ U fficio appellava deducendo l'infondatezza dell'eccezione della mancatanotifica delle cartelle di pagamento ad eccezione di una in ordine alla quale p rocedeva l'annullamento e al conseguente sgravio; - la CTR accoglieva l'appello ritenendo correttamente notificata la cartella numero 09720120146930029 e la cartella numero 09720120065331324; riteneva invece non provata la notifica della cartella numero 0972 0110053891432 e tardiva in quanto eseguita oltre al termine decennale di prescrizione la notifica della cartella numero09720020133646777; - l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; - ricorre il contribuente con un motivo che illustra con memoria; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 140, 143 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., travisament o dellaprova documentale costituente atto pubblico (relata di notifica) denunciabile ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto corretto l’iter notificatorio delle cartelle contestate per le quali non venivano consegnate e non ent ravano quindi nella sfera di conoscibilità del destinatario le c.d.

“raccomandateinformative”; - il contribuente, con la memoria depositata in data 18 ottobre 2021, pone espressamente la questione relativa alla sussistenza di un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giudicato c.d. implicito dal momento che la questione della impugnabilitàdel ruolo è stata oggetto di discussione tra le parti e, risoltanegativamente in un primo momento, è stata accordata dalla sentenzaimpugnata e non più oggetto di contestazione; - detto profilo non risulta compiutamente risolto dalla recente pronunciadi questa Corte a SS.

UU., n. 26283 del 6 settembre 2022 ; - pertanto, la controversia si appalesa di non immediata evidenza decisoriae va quindi rimessa alla sezione ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 16261 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - resistente – REGIONELAZIO in persona del Presidente pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 4062/10/20depositata i n data 17 / 12 /20 20 , Oggetto: impugnazione estrattodiruolo-giudicato implicito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di ruolo contenente il mancatopagamento di nove cartelle meglio specificate in ricorso; - la CTP accoglieva parzialmente il ricorso ritenendolo inammissibile in ordinealle quattro cartelle aventi ad oggetto i tributi automobilistici; - l’ U fficio appellava deducendo l'infondatezza dell'eccezione della mancatanotifica delle cartelle di pagamento ad eccezione di una in ordine alla quale p rocedeva l'annullamento e al conseguente sgravio; - la CTR accoglieva l'appello ritenendo correttamente notificata la cartella numero 09720120146930029 e la cartella numero 09720120065331324; riteneva invece non provata la notifica della cartella numero 0972 0110053891432 e tardiva in quanto eseguita oltre al termine decennale di prescrizione la notifica della cartella numero09720020133646777; - l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della pubblicaudienza; - ricorre il contribuente con un motivo che illustra con memoria; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso dedotto denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 140, 143 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., travisament o dellaprova documentale costituente atto pubblico (relata di notifica) denunciabile ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto corretto l’iter notificatorio delle cartelle contestate per le quali non venivano consegnate e non ent ravano quindi nella sfera di conoscibilità del destinatario le c.d. “raccomandateinformative”; - il contribuente, con la memoria depositata in data 18 ottobre 2021, pone espressamente la questione relativa alla sussistenza di un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giudicato c.d. implicito dal momento che la questione della impugnabilitàdel ruolo è stata oggetto di discussione tra le parti e, risoltanegativamente in un primo momento, è stata accordata dalla sentenzaimpugnata e non più oggetto di contestazione; - detto profilo non risulta compiutamente risolto dalla recente pronunciadi questa Corte a SS. UU., n. 26283 del 6 settembre 2022 ; - pertanto, la controversia si appalesa di non immediata evidenza decisoriae va quindi rimessa alla sezione ordin
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