Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46386/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della asserita violazione di legge e dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000 peer aver omesso la dichiarazione Iva per l'anno 2011, in relazione alla mancata conoscenza dell'imposta evasa e all'assenza di specifica volontà finalizzata all'evasione fiscale, posto che tali elementi di natura soggettiva sono stratti tratti unicamente dalla qualifica di legale rappresentante della società, senza che vi sia stata neppure alcuna prova in ordine al compimento di atti gestori significativi; Rilevato che tale censura è da ritenere non consentita dalla legge in sede di legittimità poiché non scandita da accurata critica argomentativa, meramente riproduttiva dei motivi d'appello e totalmente priva di specificità e delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, laddove il giudice di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ha affermato che il ricorrente ha personalmente portato all'Aci i documenti concernenti l'immatricolazione di veicoli poi venduti il cui importo dell'acquisto non è stato dichiarato e pertanto era a conoscenza dell'attività si è perfettamente reso conto di non aver presentato la dichiarazione e di non aver pagato le imposte previste.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della asserita violazione di legge e dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000 peer aver omesso la dichiarazione Iva per l'anno 2011, in relazione alla mancata conoscenza dell'imposta evasa e all'assenza di specifica volontà finalizzata all'evasione fiscale, posto che tali elementi di natura soggettiva sono stratti tratti unicamente dalla qualifica di legale rappresentante della società, senza che vi sia stata neppure alcuna prova in ordine al compimento di atti gestori significativi; Rilevato che tale censura è da ritenere non consentita dalla legge in sede di legittimità poiché non scandita da accurata critica argomentativa, meramente riproduttiva dei motivi d'appello e totalmente priva di specificità e delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, senza che vi sia alcun confronto critico con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, laddove il giudice di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ha affermato che il ricorrente ha personalmente portato all'Aci i documenti concernenti l'immatricolazione di veicoli poi venduti il cui importo dell'acquisto non è stato dichiarato e pertanto era a conoscenza dell'attività si è perfettamente reso conto di non aver presentato la dichiarazione e di non aver pagato le imposte previste. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 46386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris